L’Intermediario assicurativo informa che l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;

Per gli eventuali danni sofferti in conseguenza dall’attività di intermediazione svolta in collaborazione con altri intermediari, rispondono in solido sia la nostra Agenzia che l’intermediario Proponente indicato.

Il contraente, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, ha facoltà di inoltrare reclamo per iscritto al proprio Intermediario tramite: Raccomandata A.R. oppure PEC-Mail: fi@pec.bebconsult.it oppure all’Impresa di Assicurazione:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.
https://www.vittoriaassicurazioni.com/reclami/

 

ALLIANZ S.p.A.
https://www.allianz.it/contattaci/contatti-e-assistenza/reclami.html

 

Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, potrà rivolgersi allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’Intermediario o dall’Impresa preponente a:

IVASS – Servizio Tutela del Consumatore
Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html

È inoltre possibile fare ricorso alle seguenti modalità alternative per la soluzione delle controversie previste a livello normativo o convenzionale:

Mediazione

È un istituto che si avvale dell’intervento di un terzo imparziale (mediatore) ed è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, come previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.

Conciliazione paritetica

Nasce da un accordo tra ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) e alcune Associazioni dei Consumatori, al fine di risolvere in modo semplice e rapido controversie relative a sinistri R.C. Auto la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000,00 euro.

Negoziazione assistita

È una modalità alternativa di soluzione delle controversie regolata dalla Legge n. 162 del 10 novembre 2014.

Arbitro Assicurativo (AAS)

Ai sensi del Provvedimento IVASS n.163/2025, si informa che il contraente ha la facoltà dal 15 gennaio 2026:

  • di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi.
  • di presentare ricorso all’Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo all’intermediario e/o all’impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (https://www.arbitroassicurativo.org/) dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile oppure
  • di presentare ricorso al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l’intermediario aderisce o è sottoposto ai sensi dell’articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215;

Inoltre, nel caso di rapporti di libera collaborazione con intermediari iscritti in sezione B del registro, il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap – Via Yser 14 – 00198 Roma – telefono 06/85796538 – E-mail: fondobrokers@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i pre-supposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

In caso di collaborazione nello svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa ai sensi dell’articolo 22 del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito in Legge n. 221/2012(es. Broker con Broker, Broker con Agenzia o Broker con Direzione di Compagnia), i reclami sono gestiti con le modalità di cui all’articolo 10 septies del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008 come modificato dal Provvedimento IVASS n. 46 del 2016.

B & B CONSULT S.A.S. di Fabrizio e Daniele Ghizzani & C.

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