- A. C. B.
Vedi ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI.
A. I. B. A.
Vedi ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE.
A. I. D. A.
Vedi ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI.
A. N. A. G. I. N. A.
Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI I. N. A.
A. N. I. A.
Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
A. N. S. A. I. N. A.
Vedi ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUB AGENTI INA.
A. NA. DI.
Vedi ACCORDO NATANTI DA DIPORTO.
A. R. D.
Vedi AUTO RISCHI DIVERSI.
A. S. A.
Vedi ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI ASSICURATIVI.
A/G
Vedi AVARIA GENERALE.
ABBANDONO (Ramo Trasporti) – ABANDONMENT
Istituto giuridico contrattuale per cui, al verificarsi di talune gravi circostanze in corso di viaggio, l’assicurato dichiara di trasferire agli assicuratori la proprietà del bene distrutto o perduto. Tale dichiarazione può quindi riferirsi alla merce, alla nave, all’aeromobile, nonché al nolo da guadagnare.
La polizza “italiana” (vedi) per navi ed imbarcazioni da diporto prevede la facoltà di notificare l’abbandono quando l’ammontare delle spese di riparazione raggiunga il valore commerciale e ciò in deroga all’art. 540 del C. d. n.
Artt. 540, 541, 542, 1006, 1007, 1008 C. d. n.
ABBATTIMENTO DI NECESSITA’ (Ramo Bestiame) – BEING PUT DOWN or DESTROYED OF NECESSITY
Definizione specifica della assicurazione del bestiame (bovini, cavalli ecc. ) rientrante tra le fattispecie di evento indennizzabile in caso di morte dell’animale. Le restanti sono: infortunio, malattia (anche contagiosa), avvelenamento accidentale.
Vedi anche BESTIAME (ASSICURAZIONE DEL)
ABBORDO (Ramo Trasporti) – COLLISION
Collisione tra due navi, spesso dovuta all’inosservanza di specifiche regole internazionali.
ABBUONO – RETURN PREMIUM TRANSFER
Rimborso di quota di premio pagata su un contratto annullato per sostituzione che viene riportato nella polizza sostitutiva.
ABBUONO (DIVIETO DI) (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA R. C. AUTO E NATANTI) – PROHIBITION OF DISCOUNT (MOTOR T. P. L. )
La conclusione di contratti in base a tariffe e condizioni generali diverse da quelle approvate o stabilite dal Ministro dell’Industria, espone l’impresa alla revoca dell’autorizzazione a esercitare l’assicurazione obbligatoria ed i suoi responsabili (Amministratori e Direttori) a sanzioni amministrative.
La norma verrà probabilmente superata o modificata in fase di liberalizzazione delle tariffe.
L. 990/69 (art. 16), D. P. R. 973/70 (art. 65).
ABBUONO (DIVIETO DI) (Ramo Vita) – PROHIBITION OF DISCOUNTS/INDUCEMENTS
E’ vietato agli operatori del mercato assicurativo abbuonare agli assicurati sulla vita le provvigioni, o concedere altri abbuoni (anche sotto forma di doni, eccetto quelli di irrilevante valore) nell’ambito del Ramo Vita.
La norma vuole evitare la concorrenza esasperata.
D. P. R. 449/59 (art. 95).
ABBUONO PER ASSENZA DI SINISTRI (Riassicurazione) – NO CLAIMS BONUS
Particolarmente adottata in alcune forme di riassicurazione non proporzionale, questa clausola indica che, in assenza di sinistri a carico della copertura, il riassicuratore rimborserà alla cedente una quota del premio ricevuto.
ABORTO – ABORTION
Evento indennizzabile quando comporta ricovero. Tuttavia le polizze Malattia non comprendono mai l’interruzione volontaria della gravidanza.
Vedi anche MALATTIA.
ACCADIMENTO – OCCURRENCE
Termine usato per indicare che l’assicuratore o il riassicuratore sono responsabili in base alla data di accadimento del danno, piuttosto che alla data di decorrenza della polizza.
ACCESSORI (DEL PREMIO) – POLICY COSTS or CHARGES or FEES
Vedi CARICAMENTI.
ACCESSORI (DEL VEICOLO)
Il termine ricorre frequentemente nel Ramo Auto Rischi Diversi e specificatamente nella garanzia Furto. Con esso si identificano alcuni componenti delle autovetture (audioriproduttori, condizionatori d’aria, antinebbia, ecc. ). Molte imprese distinguono i c. d. optionals (forniti e installati dal costruttore) dagli accessori aggiunti successivamente all’acquisto.
Spesso la presenza di accessori o optionals comporta tassazioni di premio più elevate, applicazione di scoperti e/o franchigie (vedi).
ACCETTATO IN QUANTO TALE (Riassicurazione) – WRITTEN AS SUCH
Termine riassicurativo che indica che un rischio appartenente a categorie escluse dal contratto può ritenersi risarcibile soltanto se sottoscritto incidentalmente e, comunque, purché non rappresenti l’oggetto principale della copertura.
ACCIDENTALITA’ – FORTUITY (THE CONCEPT “SUDDEN AND ACCIDENTAL”)
Concetto tipico delle assicurazioni rientranti nella R. C. Generale, per cui non sono accidentali (e sono quindi esclusi dall’assicurazione) quei comportamenti formalmente colposi ma ripetitivi e, come tali, forieri di un risultato altamente prevedibile.
Trattasi di un concetto da chiarire con un esempio. Un imbianchino inizia a dipingere una parete e qualche goccia di colore sporca il pavimento. Sin qui siamo nell’accidentalità. Ma se l’imbianchino continua a lavorare senza preoccuparsi di coprire il pavimento (con cartoni, vecchi giornali, ecc. ), l’ulteriore sgocciolamento non può più essere considerato accidentale.
ACCIDENTE DI NAVIGAZIONE (Ramo Trasporti) – ACCIDENT
Ogni sinistro occorso ad una nave e dovuto a cause impreviste o di forza maggiore quali naufragio, investimento, tempesta, incendio, incaglio ecc. L’accidente viene notificato dal comandante dell’autorità marittima con atto chiamato “prova di fortuna” (vedi).
Art. 304 C. d. n.
ACCONTO (SULLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DEL DANNO) – “ON ACCOUNT” SETTLEMENT
E’ la somma concessa, mediante ordinanza e ad istanza di parte, dal Giudice istruttore civile o dal Magistrato inquirente in sede penale, al danneggiato, nei limiti dei 4/5 dell’ammontare presumibile del danno di responsabilità civile, ove sussistano lo stato di bisogno del danneggiato stesso e l’accertamento (sia pure sommario) di gravi elementi di colpa a carico del responsabile.
Questo acconto viene impropriamente chiamato “provvisionale” (vedi), stante l’analogia con l’omonimo istituto, applicabile però solo in sede penale e mediante sentenza di condanna.
L. 990/69 (art. 24).
ACCORDO – CONTRACTUAL ACCEPTANCE OF AN OFFER
E’ uno dei requisiti essenziali del contratto. Esiste quando, alla proposta di una parte contrattuale, nel termine stabilito dal proponente, o in quello ordinariamente necessario, secondo la natura degli affari e gli usi, segue l’accettazione dell’altra parte contrattuale.
Nell’assicurazione vita l’accordo si ha quando: la polizza viene sottoscritta dal contraente e/o dall’assicurato, oppure quando l’impresa rilascia al contraente la polizza o gli invia per iscritto comunicazione del proprio assenso.
Artt. 1325 e 1326 C. c.
ACCORDO (DELLE PARTI) – BILATERAL AGREEMENT
Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).
ACCORDO DELLA DELEGATARIA (Riassicurazione) – LEADING UNDERWRITER’S AGREEMENT
Termine spesso usato nei documenti contrattuali. Vincola tutti i riassicuratori minori a seguire gli accordi raggiunti con la delegataria, nell’applicazione di specifiche e particolari condizioni o termini.
ACCORDO NATANTI DA DIPORTO – PLEASURE CRAFT AGREEMENT
Accordo nazionale, definito anche A. NA. DI. , al quale possono aderire le imprese che esercitano il Ramo Trasporti con specifico riferimento al settore delle navi ed imbarcazioni da diporto. Tutte le imprese aderenti utilizzano un medesimo capitolato di polizza, e ne recepiscono i criteri di tariffazione dei rischi.
ACCORDO NAZIONALE IMPRESE-AGENTI DI ASSICURAZIONE
E’ il contratto collettivo con il quale gli organismi rappresentativi delle imprese e degli agenti di assicurazione hanno finora definito le condizioni minime del contratto di agenzia di assicurazione (vedi) prevalentemente sotto il profilo normativo, ma, in parte, anche sotto il profilo economico. Storicamente vanno registrati due tipi di Accordo: uno destinato a regolare i rapporti fra imprese autorizzate all’esercizio dell’assicurazione e gli agenti professionisti di assicurazione (a partire dall’entrata in vigore della Legge 7. 2. 79, n. 48, purché iscritti all’Albo nazionale); l’altro destinato a regolare i rapporti fra le gestioni in economia (vedi GERENZA) delle stesse imprese e gli agenti non professionisti o sprovvisti di ufficio autonomo. A partire dalla fine della seconda guerra mondiale assume rilevanza l’accordo del 10 ottobre 1951, stipulato fra l’Associazione Nazionale Imprese Assicuratrici (A. N. I. A. ) e l’ Associazione Nazionale Agenti (A. N. A. ), accordo che, in quanto recepito e pubblicato in allegato al D. P. R. 18 marzo 1961, n. 387, ha valore “erga omnes”, ossia fissa i minimi legali normativi ed in parte economici del contratto di agenzia di assicurazioni.
Il primo Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione è del 10. 10. 1951, l’ultimo Accordo stipulato fra le parti risale al 16. 9. 1981. Scaduto nel 1983 l’Accordo non è stato ancora rinnovato. L’attuale denominazione dell’A. N. A. è S. N. A. (Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione).
ACCORDO RISCHI GUERRA (Riassicurazione) – WAR RISKS AGREEMENT
Nei trattati riferiti a rischi di trasporto merci ogni evento bellico dà diritto al riassicuratore a recedere dal trattato con un termine di preavviso piuttosto breve (di solito 7 giorni).
ACCROSS THE BOARD (Riassicurazione) – ACCROSS THE BOARD
Questo termine inglese, se usato dal riassicuratore che accetta di sottoscrivere più contratti con la stessa cedente, in quota uniforme o diversificata, indica che la rinuncia della cedente alla cessione di un solo contratto si estende a tutti gli altri.
ACQUA CONDOTTA – PLUMBED WATER SUPPLY
Si ha fuoriuscita di acqua condotta quando, a seguito di rottura o guasto accidentale di impianti idrici, igienici e termici esistenti nel fabbricato, si verificano danni materiali alle cose assicurate. Forma oggetto di garanzia in polizza Incendio e globale fabbricati (vedi).
Possono essere comprese o meno in garanzia le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione (normalmente entro limiti contenuti e con l’applicazione di una franchigia).
ACQUA DI MARE (Ramo Trasporti) – SEA WATER
Danneggiamento della merce per effetto della penetrazione dell’acqua nella stiva. Spesso, nel dubbio, un campione di merce viene sottoposto ad analisi chimica.
ACQUA PIOVANA (Ramo Trasporti) – RAIN WATER
Danneggiamento della merce a causa di intemperie quali pioggia, neve, grandine, nel corso delle operazioni d’imbarco, trasbordo e sbarco che in genere si presenta esteso uniformemente su tutta la superficie dell’imballo.
ACQUE TERRITORIALI (Ramo Trasporti) – TERRITORIAL WATERS
Spazi di mare chiamati anche “mare territoriale” sui quali i singoli Stati esercitano la loro sovranità. La loro estensione varia da Stato a Stato; in Italia sono comprese entro 24 miglia dalla costa.
Art. 2 C. d. n.
ADDIZIONALI – ADDITIONAL LOADING
Vedi CARICAMENTI.
AERONAUTICA – AVIATION PERILS
Si raccolgono sotto tale definizione tutti i rischi connessi con la navigazione aerea; sono infatti attribuiti a detto Ramo i rischi relativi ai danni agli aeromobili, infortuni del personale viaggiante e passeggeri, R. C. del vettore e merci aviotrasportate.
AFFIANCAMENTO (DELL’AGENTE DI ASSICURAZIONE) – JOINT COOPERATION (WITH INSURANCE AGENT)
Vedi COAGENZIA DI ASSICURAZIONE.
AFFIDAMENTO (Cauzioni) – FIDUCIARY BOND
Rilasciare una polizza cauzionale o una copertura credito significa assumere un rischio sulla capacità di adempiere o sulla solvibilità di un determinato soggetto. Il rilascio di questo tipo di copertura presuppone il preventivo affidamento della clientela. L’Assicuratore esplica in tal caso una serie di valutazioni tipiche del sistema bancario, sulla capacità tecnica, patrimoniale e finanziaria del richiedente ed assume impegni, in relazione alla validità dello stesso, ad adempiere le obbligazioni assunte e ad assicurare il soddisfacimento dell’azione di rivalsa.
AFFONDAMENTO (Ramo Trasporti) – SINKING
Vedi NAUFRAGIO.
AGENTE DI ASSICURAZIONE – INSURANCE AGENT
Secondo la definizione fornita dall’art. 2 dell’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione, “è agente di assicurazione colui che, iscritto all’Albo Nazionale degli Agenti di Assicurazione, mettendo a disposizione del pubblico la propria competenza tecnica, svolge stabilmente in forma professionale ed autonoma l’incarico di provvedere, a proprio rischio e spese, con compenso in tutto o in parte a provvigioni, alla gestione ed allo sviluppo degli affari di una agenzia”. Tale definizione, frutto di faticosi compromessi, specifica gli aspetti tipici dell’attività di agente di assicurazione, ovvero evidenzia: il requisito legale dell’iscrizione all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione (vedi); lo svolgimento professionale di tale attività, esclusa quindi la marginalità, l’occasionalità e l’accessorietà; il rischio di impresa, il rischio cioé di coprire con i ricavi le spese gestionali o la remunerazione del proprio lavoro; la gestione e l’incremento degli affari assicurativi dell’agenzia.
Vedi anche ALBO AGENTI DI ASSICURAZIONE.
L. 48/79 e Art. 1903 C. c.
AGENTE LIQUIDATORE (Ramo Trasporti) – SETTLING AGENT
Per la liquidazione dei danni subiti dalle merci, alcuni assicuratori si avvalgono dell’opera dei Commissari d’avaria, di ciò incaricati con specifico mandato. Il calcolo del risarcimento dovuto viene effettuato sulla base delle condizioni indicate in polizza e/o certificato di assicurazione, tenendo presente che, oltre alle spese ed onorari relativi all’accertamento del danno, si aggiungeranno gli oneri connessi alla liquidazione.
In alcuni casi, specie negli USA, il reclamante ottiene il risarcimento dal Commissario di Avaria (Agente liquidatore), che provvede ad agire nei confronti di eventuali responsabili. L’assicuratore, rimborserà all’Agente liquidatore l’importo corrisposto al netto, se ottenuto, del ricupero.
AGENZIA (IN FORMA SOCIETARIA) – EMPLOYEE AGENCIES
Il legale rappresentante di società svolgente attività di agente di assicurazione, nonché i preposti all’attività stessa, debbono essere iscritti all’Albo.
Vedi anche ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI (ISCRIZIONE).
L. 48/79 (art. 6).
AGENZIA DI ASSICURAZIONE – INSURANCE AGENCY
Prende vita in senso proprio attraverso il contratto di agenzia di assicurazione (vedi); ma, per comune accezione, è agenzia di assicurazione la struttura periferica di un’impresa di assicurazione funzionalmente organizzata a gestire ed acquisire affari assicurativi. La generica identificazione dell’agenzia di assicurazione con la struttura periferica di un’impresa di assicurazione ha esteso impropriamente l’uso di tale terminologia. Vanno effettuate, pertanto, le seguenti distinzioni: si ha agenzia di assicurazione “in appalto” o “in gestione libera”, quando la relativa gestione è contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione. si ha agenzia di assicurazione “in economia” o “in gestione diretta”, quando vi è preposto personale subordinato dell’impresa di assicurazione.
L’Agenzia in gestione diretta o in economia è detta anche Gerenza (vedi).
AGENZIA DI ASSICURAZIONE DI CITTA’ – CITY AGENCY
Si intende per tale l’agenzia di assicurazioni ubicata nei grandi centri urbani e contrattualmente affidata ad uno o più agenti di assicurazione, privi normalmente del diritto di esclusiva (vedi) e con territorio dell’agenzia (vedi) solitamente corrispondente alla cerchia urbana o ad un quartiere. Normalmente coesistono più agenzie di città di una medesima impresa sullo stesso territorio urbano con o senza presenza di agenzie in economia o gerenze (vedi).
AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN APPALTO – INSURANCE AGENCY
Vedi AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE DIRETTA – SUBSIDIARY AGENCY
Vedi GERENZA.
AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE ECONOMICA – SUBSIDIARY AGENCY
Vedi GERENZA.
AGENZIA DI ASSICURAZIONE IN GESTIONE LIBERA – INSURANCE AGENCY
Vedi AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
AGGIUSTAMENTO PREMI O PREMIO DI CONGUAGLIO (Riassicurazione) – PREMIUM ADJUSTMENT
Nei trattati non proporzionali, stabilito il tasso da applicare, la cedente procede ad integrare il premio anticipato o depositato presso il riassicuratore. Nel caso di tassi variabili, quest’operazione può avvenire in più volte, a seconda della fluttuazione della sinistralità che dà luogo alla determinazione del tasso effettivo. L’operazione contabile avviene alla chiusura dell’esercizio considerato ed alla scadenza delle successive annualità.
Vedi anche CONTO DI CONGUAGLIO.
AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
FACTOR WHICH AGGRAVATES A RISK or RISK AGGRAVATING FACTOR
Modificazione intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione dovuta a cause sopravvenute e imprevedibili, tale da incidere in via stabile e durevole sulla gravità ed intensità del rischio. L’assicurato ha l’obbligo di darne immediata comunicazione all’assicuratore e di corrispondere il maggior premio che gli viene richiesto dal momento in cui l’aggravamento si è verificato. L’assicuratore, tuttavia, ha la facoltà di recedere immediatamente dall’assicurazione se l’aggravamento è tale che non avesse consentito l’assicurazione, mentre ne ha la facoltà dopo 15 giorni se la nuova situazione avesse comportato un maggior premio.
Se non si trattasse di circostanze sopravvenute dopo la stipulazione del contratto il rischio sarebbe stato diverso sin dall’origine. Vedi anche DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI. Confrontare gli artt. citati per la diversa formulazione del codice civile (rami Danni e Vita) e del codice della navigazione (Ramo Trasporti).
Art. 1898 C. c. , Art. 522 C. d. n.
AGGRESSIONI – ASSAULTS
Sono di norma infortuni dovuti ad atti violenti subiti dall’assicurato a seguito di tumulti, scioperi o semplicemente atti di teppismo o rapina.
Perché siano compresi in garanzia gli infortuni sofferti a seguito di aggressioni non ci dovrà essere stata parte attiva dell’assicurato agli stessi atti violenti. Egli deve, in buona sostanza, essere vittima incolpevole di tali manifestazioni.
ALAGGIO (Ramo Trasporti) – HAULAGE
Operazione con la quale la nave galleggiante viene posta a secco (a terra) per rimessaggio, su apposito scalo o bacino di carenaggio per lavori.
ALBERO (Ramo Trasporti) – MAST
Nelle imbarcazioni a vela, ciascuna antenna che serve al sostegno della velatura e la cui denominazione si completa mediante l’indicazione della relativa vela (albero di maestra, di trinchetto, di bompresso, ecc. ).
ALBO BROKER – REGISTER OF INSURANCE BROKERS
E’ istituito presso il Ministero dell’Industria; la sua tenuta è affidata alla Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. E’ diviso in due sezioni: la prima per l’iscrizione delle persone fisiche, la seconda per l’iscrizione delle società. Tanto in una sezione, quanto nell’altra, vengono tenuti distinti i soggetti che esercitano il brokeraggio assicurativo da quelli che esercitano il brokeraggio riassicurativo o entrambi. Il brokeraggio, ossia la mediazione assicurativa e/o riassicurativa, può essere esercitato solo da chi abbia ottenuto l’iscrizione all’Albo.
Vedi anche BROKERAGGIO (MEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA).
L. 792/84 (artt. 2 e 3).
ALBO BROKER (ISCRIZIONE) – INSURANCE BROKER (REGISTRATION)
L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di determinati requisiti tra cui in particolare l’idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l’idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici, agenzie o società di brokeraggio). Nel caso di società, sono previsti requisiti specifici per le stesse, mentre i requisiti predetti debbono sussistere in relazione ai legali rappresentanti ed ai responsabili delle sedi secondarie.
L. 792/84 (artt. 4 e 5).
ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE – NATIONAL REGISTER OF INSURANCE AGENTS
La legge 7 febbraio 1979, n. 48 ha istituito presso il Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, l’Albo nazionale degli agenti di assicurazione, stabilendo che l’attività di tali intermediari non può essere esercitata senza la loro preventiva iscrizione. Per l’iscrizione all’Albo occorre essere in possesso di alcuni requisiti soggettivi (cittadinanza, godimento dei diritti civili, assenza in ambiti definiti di condanne penali) ed aver superato una prova scritta ed orale di idoneità. Quest’ultima può essere surrogata dal possesso di un titolo equipollente fra quelli identificati dalla legge, come ad esempio l’aver svolto per almeno due anni continuativi attività di dirigente alle dipendenze di un’impresa di assicurazione o per almeno tre anni continuativi attività di assunzione, produzione o trattazione di affari assicurativi alle dipendenze di un’impresa o di un’agenzia di assicurazione. L’Albo è suddiviso in due sezioni: alla prima sono iscritti gli agenti di assicurazione in attività, ovvero coloro ai quali siano stati conferiti da impresa autorizzata all’esercizio dell’assicurazione uno o più incarichi agenziali, ovvero siano legali rappresentanti di società titolari di incarico agenziale o da queste ultime delegati allo svolgimento dell’attività connessa con tale incarico; alla seconda sono iscritti coloro che non hanno incarico agenziale o siano cessati da precedente incarico, esclusi fra questi ultimi i cessati per avvenuta cancellazione dall’Albo. La legge ha istituito presso il Ministero dell’Industria una Commissione nazionale e, perifericamente, presso ogni Camera di Commercio, una Commissione provinciale con funzioni di conservatoria, di controllo e di disciplina degli iscritti all’Albo. La commissione nazionale è altresì organo consultivo del Ministero dell’Industria per tutte le questioni concernenti la tenuta dell’Albo.
ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE (ISCRIZIONE) – INSURANCE AGENCY REGISTRATION
L’iscrizione all’Albo presuppone il possesso di determinati requisiti, tra cui in particolare l’idoneità morale (assenza di condanne per determinati delitti) e l’idoneità tecnica, accertata attraverso un esame di stato o la sussistenza di precisi titoli equipollenti (svolgimento, per un certo periodo, di determinate incombenze presso imprese assicuratrici o agenzie).
L. 48/79 (artt. 4 e 5).
ALEA – FORTUITY
Incertezza, casualità.
L’assicurazione è un tipico contratto aleatorio. Vedi anche PROBABILITA’.
ALIENAZIONE DELLA NAVE (Ramo Trasporti) – SALE OF VESSEL
Cessione o vendita che comporta l’annullamento del contratto assicurativo con restituzione di quota parte del premio, in base al cosiddetto “listino scalare di Genova” (vedi).
ALIENAZIONE DELLE COSE ASSICURATE – DISPOSAL OF INSURED PROPERTY
Vedi COSE ASSICURATE.
ALIMENTO O INCASSO PREMI (Riassicurazione) – PREMIUM INCOME
Nei trattati di riassicurazione la massa premi ceduta al riassicuratore prende il nome di ALIMENTO PREMI.
ALIMENTO PREMI PREVISTO (Riassicurazione) – ESTIMATED PREMIUM INCOME (E. P. I. )
E’ la massa premi che l’impresa prevede di ricevere e, quindi, cedere al riassicuratore di un trattato, nel periodo di copertura per il quale è proposta la sottoscrizione.
ALL RISKS – ALL RISKS
Termine di origine inglese che significa, letteralmente, tutti i rischi. Lo si adotta generalmente per indicare polizze che prevedono la coesistenza di una pluralità di garanzie prestate con unico contratto (ad es. all risks costruttori, gioiellieri, ecc. ).
Il termine di uso comune, anche se viene attribuito a polizze di ampia portata, ha tuttavia un significato più commerciale che tecnico, dato che non esistono, di fatto, polizze che garantiscono contro ogni e qualsiasi rischio.
ALLEGAGIONE (Grandine)
Nel Ramo Grandine è così definita la fase fenologica (vedi), coincidente con l’avvenuta fecondazione dell’ovulo da parte del granulo pollinico.
E’ da tale momento che inizia la formazione e l’accrescimento del frutto.
ALLEGGERIMENTO DELLA NAVE (Ramo Trasporti) – LIGHTNING A SHIP
Operazione che viene effettuata con l’impiego di chiatte, quando la nave incagliata può rigalleggiare soltanto riducendo il peso delle merci trasportate. Le relative spese, comprese quelle di immagazzinaggio ed assicurazione incendio, formeranno oggetto di reclamo rientrante in avaria generale (vedi).
ALLEVAMENTO (EQUINO) (Ramo Bestiame) – STUDFARM (STABLES)
Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame, riferita alla totalità di un allevamento equino. I parametri necessari per la stipulazione dell’assicurazione (che opera per il caso di morte di ogni singolo animale) sono i seguenti: somma globalmente assicurata; somma assicurata per singolo capo; valore complessivo dell’allevamento; numero dei capi. Con soprappremio la garanzia può essere estesa a: avvelenamento o atto vandalico; furto e/o rapina; spese veterinarie.
Vedi anche BESTIAME (ASSICURAZIONE DEL).
ALLIBO (Ramo Trasporti) – LIGHTNING
Operazione di alleggerimento della nave attraverso lo scarico di parte o dell’intero carico, onde pervenire ad un minor pescaggio della medesima.
ALLUCINOGENI – HALLUCINOGENICS
Vedi TOSSICODIPENDENZA.
ALLUVIONI – FLOODS
Vedi EVENTI ECCEZIONALI
ALPINISMO – MOUNTAINEERING
L’alpinismo è di norma incluso tra gli sports pericolosi e come tali non sono indennizzabili gli infortuni sofferti praticando tale sport. Tuttavia alcune imprese differenziano, facendo riferimento alla cosiddetta “scala di Monaco”, la difficoltà delle scalate e comprendono in garanzia gli infortuni sino al secondo o terzo grado di detta scala.
L’accesso ai ghiacciai è spesso parificato all’alpinismo, anche se non comporta vere e proprie scalate di roccia.
ALTRE ASSICURAZIONI – FURTHER INSURANCES
Il contraente e l’assicurato sono tenuti a dichiarare l’esistenza di altre assicurazioni per gli stessi rischi per i quali viene stipulato il contratto, come pure la loro successiva stipulazione, cosicché ogni assicuratore possa essere messo a conoscenza di tutte le assicurazioni esistenti per tali rischi. L’omissione dolosa della dichiarazione comporta la perdita del diritto all’indennità pattuita.
La norma ha il duplice scopo di evitare comportamenti speculativi e di evitare esposizioni che saturino eventuali trattati di riassicurazione. Vedi anche ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI e COASSICURAZIONE (INDIRETTA).
AMMACCATURA (Ramo Trasporti) – BUMPING
Deformazione circoscritta della superficie di un oggetto.
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA – EXTRAORDINARY ADMINISTRATION
E’ il regime cui viene sottoposta l’impresa assicuratrice a carico della quale sono state rilevate dall’I. S. V. A. P. gravi irregolarità.
Vedi anche COMMISSARIAMENTO.
L. 576/82 e L. 20/91.
AMMORTAMENTO (DELLE PROVVIGIONI) – COMMISSIONS REDEMPTION
Le provvigioni relative all’acquisizione dei contratti di assicurazione di durata poliennale (Rami Danni) e di assicurazione sulla vita, sono ammortizzabili di norma in 3 anni, in base a quanto disposto dal T. U. delle imposte sui redditi (Titolo II, capo II, art. 103). Se iscritte tra gli elementi dell’attivo a copertura delle riserve tecniche, sono ammortizzabili, nei limiti dei corrispondenti caricamenti dei premi, in un periodo massimo pari alla durata di ciascun contratto e comunque non superiore a 10 anni.
D. P. R. 22/12/1986 n. 917, L. 22/10/1986 n. 242.
AMMORTAMENTO (Ramo Vita) – WRITING-OFF
E’ il rimborso graduale di un prestito in cui il debitore, oltre a pagare periodicamente gli interessi sul debito ancora da estinguere, rimborsa una parte della somma prestata, estinguendo così gradualmente il prestito.
AMMUTINAMENTO (Ramo Trasporti) – MUTINY
Rifiuto aperto ed ostile ad un ordine del capitano della nave o manifestazione tumultuosa da parte dell’equipaggio o almeno di un terzo di esso.
Art. 1105 C. d. n.
ANAMNESI – ANAMNESIS
Vedi QUESTIONARIO ANAMNESTICO.
ANDARE IN SECCA (Ramo Trasporti) – TO RUN AGROUND
Movimento con cui la nave od imbarcazione si sposta verso un fondale poco profondo rispetto alla superficie delle acque oppure rialzato rispetto ai fondali vicini.
ANNEGAMENTO – DEATH BY DROWNING
L’annegamento è un evento letale in quanto provoca la morte per asfissia.
Pur non avendo tale evento tutte le caratteristiche specifiche dell’infortunio, le polizze infortuni normalmente lo comprendono in garanzia. Vedi anche ASFISSIA.
ANNO CONTABILE (Riassicurazione) – YEAR OF ACCOUNT
E’ un metodo di contabilizzazione semplificato che tiene conto dei dati registrati nell’arco dell’esercizio preso in considerazione, senza riguardo alla competenza.
ANNO DI ACCADIMENTO (Riassicurazione) – LOSSES OCCURRING BASIS
Clausola particolarmente usata nei trattati eccesso danni. In base ad essa il riassicuratore è tenuto a rimborsare alla cedente qualsiasi sinistro che si verifichi durante il periodo di validità del trattato, indipendentemente dalla data di decorrenza della polizza originale a cui si riferisce.
ANNO O ESERCIZIO DI COMPETENZA (Riassicurazione) – YEAR OF ACCOUNT
I trattati di riassicurazione, se non diversamente pattuito, operano sulla base della competenza, seguendo gli stessi criteri di formazione del bilancio delle imprese di assicurazione.
ANNULLABILITA’ E RISOLUZIONE (CONTRATTI IN VIOLAZIONE LEGGE) – NULL AND VOID DECLARATION (OF ILLEGAL CONTRACTS)
Le polizze non gestite a norma di legge sono annullabili; quelle assunte da imprese operanti in violazione di legge o del divieto di assumere nuovi affari sono risolute su semplice denuncia del contraente.
L. 295/78 (art. 71) e L. 742/86 (art. 67), R. D. 63/25 (art. 129), D. P. R. 449/59 (art. 75).
ANTICIPATA RISOLUZIONE (DEL CONTRATTO ASSICURATIVO) – EARLY CANCELLATION (OF THE INSURANCE CONTRACT)
Può avvenire consensualmente oppure ad iniziativa di una delle parti: dell’assicurato (che comunica all’assicuratore la cessazione del rischio), dell’assicuratore che si avvale di norme di legge (sulle dichiarazioni inesatte o reticenti oppure sull’aggravamento di rischio o sulla diminuzione di questo) o della clausola di recesso dopo ogni denuncia di sinistro.
Vedi anche RISCHIO (CESSAZIONE), DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI, AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO, DIMINUZIONE DEL RISCHIO.
Artt. 1892, 1893, 1896, 1897 e 1898 C. c.
ANTIECONOMICITA’ – UNECONOMICITY or CONSTRUCTIVE TOTAL LOSS
Con questo termine ci si riferisce a quella situazione per cui, essendo la spesa per riparare un bene danneggiato superiore al valore del medesimo all’atto del danno, altro non resta da fare che rinunciare alla riparazione e sostituire tale bene con altro uguale o analogo. In detta situazione, viene corrisposto all’avente diritto il valore del bene ante sinistro. Il relativo principio giuridico è contenuto nell’art. 2058 del C. c. , che autorizza il giudice a disporre che il risarcimento avvenga “per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
L’impresa non può che liquidare il danno tenendo conto dell’economicità delle riparazioni e quindi in funzione della rivalutazione che il bene subisce, ma non può pagare più del valore del bene stesso al momento del sinistro, in quanto si realizzerebbe un illecito arricchimento.
Art. 2058 C. c.
ANTISELEZIONE – ANTISELECTION
E’ un elemento di turbativa, nella gestione del portafoglio (vedi), ravvisabile nel fatto che: a) l’accesso all’assicurazione non avviene sulla spinta di normali intenti previdenziali, ma nella fondata convinzione di essere particolarmente esposti al rischio; b) l’assicurazione viene abbandonata (mancato pagamento del premio nelle assicurazioni sulla vita in conseguenza di situazioni tali da farla ritenere superflua).
APPALTO (AGENZIA IN) – INSURANCE AGENCY
Vedi AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
APPENDICE – ENDORSEMENT or ADDENDUM
Atto contrattuale rilasciato posteriormente all’emissione della polizza a mezzo del quale, su richiesta di una delle parti, si procede alla modifica di uno o più termini originari oppure a semplice precisazione. Può anche comportare aumento o diminuzione del premio. Con analogo atto si procede al calcolo del premio dovuto dall’assicurato per i contratti che prevedono un premio provvisorio assoggettabile a conguaglio.
APPROPRIAZIONE INDEBITA – MISAPPROPRIATION (OF PROPERTY)
E’ il reato contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.
Da non confondere con i reati di malversazione (art. 315 C. p. ) e di peculato (art. 314 C. p. ), commessi dal pubblico ufficiale che si appropria di denaro o cose di privati, nel primo caso; di cose della Pubblica Amministrazione, detenute per ragioni di ufficio o di servizio, nel secondo.
Art. 646 C. p.
APPROVAZIONE (DELLE TARIFFE) – MINISTERIAL APPROVAL OF RATING TARIFFS
Attuata con decreto ministeriale in ordine ai Rami Vita e R. C. obbligatoria auto e natanti (prima della liberalizzazione di queste ultime).
D. P. R. 449/59, L. 990/69.
APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILE (Ramo Trasporti) – FUEL BUNKER
Il rifornimento di carburante necessario per il funzionamento della macchina nel corso dell’intero transito o per parte di esso. Dicesi anche bunkeraggio.
AQUILIANA (RESPONSABILITA’) – AQUILIAN LIABILITY
E’ la responsabilità extracontrattuale (definita in epoca classica mediante la Lex Aquilia) derivante dalla violazione, dolosa o colposa, di un diritto assoluto (alla vita, all’integrità fisica, alla proprietà, ecc. ). Attualmente si basa su di una regola generale (che impone al danneggiato di provare la responsabilità del danneggiante) e su di una serie di eccezioni, che presumono la responsabilità di determinati soggetti, salva la loro facoltà di fornire la prova liberatoria (inversione dell’onere della prova).
Artt. 2043 ss. C. c.
ARARE (Ramo Trasporti) – TO DRAG
L’azione dell’ancora di una nave che, perduta la presa sul fondale per effetto del mare o del vento, viene trascinata.
ARBITRATO – ARBITRATION
Mediante la clausola compromissoria o di arbitrato, le parti di un contratto si impegnano a deferire ad uno o più arbitri la soluzione di determinate controversie, nell’intento di sottrarre le stesse alla cognizione dell’autorità giudiziaria, per rendere tale soluzione più spedita e sollecita. Di norma, si ricorre all’arbitrato per risolvere problemi di quantificazione del danno o comunque di carattere tecnico, mentre l’interpretazione del contratto (o di singole clausole) è competenza dell’Autorità Giudiziaria.
AREA DI STOCCAGGIO (Ramo Trasporti) – STOCKING AREA
Spazio custodito entro il quale vengono accatastati i containers (vedi) in attesa di imbarco o dopo il loro arrivo.
ARENAMENTO (Ramo Trasporti) – STRANDING
Dicesi di una nave non galleggiante trovandosi appoggiata, di poppa o di prora, su di un fondale sabbioso.
Vedi anche ANDARE IN SECCA.
ARMAMENTO DI UNA NAVE (Ramo Trasporti) – CREW
Dicesi armamento l’insieme delle persone che costituiscono l’equipaggio di una nave.
Artt. 426-436 Reg. Nav. Mar.
ARMATORE (Ramo Trasporti) – SHIP OWNER
Persona o società legalmente costituita e giuridicamente riconosciuta che gestisce e adibisce al trasporto di cose, persone od entrambi, una o più navi. Ne cura il rifornimento, la composizione dell’equipaggio e l’affidamento al capitano.
Le quote di comproprietà si esprimono in carati. I carati sono 24.
Artt. 258, 265, 272 C. d. n.
ARRETRATO – ARREARS
E’ la partita contabile, inserita nel “carico” dei titoli (polizze, quietanze, appendici, ecc. ) che la direzione dell’impresa invia a ciascuna agenzia, cui devesi dare un esito in quanto non risulta essersi proceduto ad incasso né a storno.
Vedi anche STORNO.
ARRETRATO (PREMIO) – ARREAR PREMIUM
Premio (vedi) o rata di premio relativo a contratto di assicurazione perfezionato e non incassato.
AS &/or AS (R)
AS &/or AS
Espressione inglese comune nei contratti di riassicurazione, utilizzata con l’intento di proteggere l’impresa cedente nell’eventualità di una difforme interpretazione nell’applicazione della copertura riassicurativa. Il riassicuratore rimane quindi vincolato a quanto stabilito nella polizza originale e sue eventuali variazioni.
ASFISSIA – ASPHYXIATION
Si tratta di un evento che, pur non avendo la peculiarità della definizione “infortunio” viene spesso genericamente compreso fra gli eventi assicurabili. Infatti l’asfissia è una conseguenza letale di una lesione che si produce a poco a poco con il soffocamento per mancanza di ossigeno e quindi è priva del requisito della violenza (che significa effetto/causa repentino).
Vedi anche INFORTUNIO e ANNEGAMENTO.
ASSENSO (Ramo Vita) – ASSENT
E’ richiesto all’assicurato per la polizza stipulata sulla sua vita da un altro soggetto.
Art. 1919 C. c.
ASSICURATO – ASSURED
E’ il soggetto che, nelle assicurazioni contro i Danni alle cose, viene sollevato, in termini economici e nei limiti convenuti, dalle conseguenze dannose di un sinistro. Può coincidere con il contraente del contratto di assicurazione oppurre no, ma deve comunque avere interesse all’assicurazione. Nelle assicurazioni contro i Danni alla persona e nelle assicurazioni sulla vita, è il soggetto sulla cui persona viene stipulata l’assicurazione e, spesso, non vi è coincidenza fra il medesimo ed il contraente. Le prestazioni relative a queste assicurazioni (danni alla persona e sulla vita) possono essere erogate ad un soggetto – il beneficiario – che in certi casi può coincidere con il contarente o con l’assicurato, oppure può essere una terza persona diversa da queste due.
Dottrina e giurisprudenza hanno disputato a lungo circa l’appartenenza dell’assicurazione infortuni al “genus” danni o al “genus” vita. Tale assicurazione, sia pure con qualche particolarità, è contro i danni (alla persona) e così la considera anche il legislatore (L. 295/78).
Artt. 1882, 1891, 1894, 1919 e 1920 C. c.
ASSICURATORE – INSURER
Vedi IMPRESA (DI ASSICURAZIONE)
Nel linguaggio comune questo termine indica impropriamente chi è a contatto con la clientela (agente, subagente, produttore, broker).
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) – CONTRACT OF INSURANCE
E’ il contratto mediante il quale l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato (vedi), entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro; ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.
Tanto nel codice civile quanto nelle leggi speciali (D. P. R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86) il legislatore suddivide le assicurazioni in due grandi categorie: contro i danni e sulla vita.
Art. 1882 C. c.
ASSICURAZIONE (DEFINIZIONE) – INSURANCE (DEFINITION)
Attività economica in base alla quale l’assicuratore, applicando determinati principi tecnici (matematico-statistici e giuridici), raccoglie dagli assicurati, attraverso i premi, un complesso di mezzi finanziari che, opportunamente gestiti, gli consentono di fronteggiare gli impegni assunti con gli assicurati medesimi.
Assicurazione deriva da assecurare: “ad” più “securus”, nel senso di “rendere certo”.
ASSICURAZIONE (DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE) – THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE
E’ l’assicurazione del patrimonio dell’assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta di risarcimento del terzo danneggiato dal fatto dell’assicurato medesimo. Infatti, l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto, per un fatto accaduto durante la validità dell’assicurazione, e ciò entro il limite del massimale (vedi). Trattasi di un’assicurazione contro i Danni e, precisamente, contro il danno dell’accennata diminuzione patrimoniale.
Viene comunemente detta assicurazione R. C. e riguarda vari ambiti: R. C. auto e natanti, R. C. generale, R. C. prodotti, R. C. inquinamento, ecc. Vedi anche R. C. (varie).
Art. 1917 C. c.
ASSICURAZIONE (DI SECONDO RISCHIO) – EXCESS INSURANCE
E’ la copertura assicurativa che viene prestata in eccedenza a quella di primo rischio; essa opera infatti a partire dal limite previsto per l’assicurazione di primo rischio e termina al limite stabilito in polizza per tale copertura.
ASSICURAZIONE (DURATA) – PERIOD OF INSURANCE
Vedi DURATA (DELL’ASSICURAZIONE).
Art. 1899 C. c.
ASSICURAZIONE (IN NOME ALTRUI) – INSURANCE EFFECTED ON BEHALF OF ANOTHER PERSON
E’ l’assicurazione stipulata da un contraente che non ha il potere di impegnare il soggetto per il quale stipula e che agisce, quindi, come “falso” procuratore di quest’ultimo. In tal caso, l’interessato (nel cui nome è stata fatta l’assicurazione) può ratificare il contratto anche dopo la scadenza o il verificarsi del sinistro, ma fino alla ratifica o al rifiuto di questa il “falso” procuratore è obbligato personalmente nei confronti dell’assicuratore e, in particolare, gli deve i premi in corso all’atto del rifiuto della ratifica.
Procuratore “falso” in termini meramente concettuali, prescindendo cioé da qualsiasi valutazione etica. Può trattarsi, infatti, del parente di una persona assente che stipula il contratto in nome di questa proprio per farle un favore, per evitarle cioé di subire un sinistro, con relativo danno, non coperto da assicurazione.
Art. 1890 C. c.
ASSICURAZIONE (PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA) – INSURANCE EFFECTED ON BEHALF OF ANOTHER PERSON or WHO IT MAY CONCERN
E’ l’assicurazione stipulata da un soggetto per conto di un altro soggetto individuato (es. dipendente assicurato contro gli Infortuni, per patto sindacale, dal datore di lavoro) o individuabile al momento del sinistro (es. conducente del veicolo nel momento in cui si verifica l’incidente stradale: la responsabilità civile di detto conducente, non individuato, è stata assicurata, insieme con la propria, dal proprietario del veicolo stesso). Nell’assicurazione sulla vita, è il contratto in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, nell’interesse ed a favore della stessa.
Gli obblighi derivanti dal contratto (salvo quelli che per loro natura possono essere adempiuti solo dall’assicurato) gravano sul contraente, mentre i diritti spettano all’assicurato e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza l’espresso consenso di detto assicurato.
Art. 1891 C. c.
ASSICURAZIONE (PRESSO DIVERSI ASSICURATORI) – DOUBLE INSURANCE
Quando il medesimo rischio viene assicurato presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore di tutte le altre assicurazioni. Pena, in caso di omissione dolosa dell’avviso, la perdita dell’indennità su tutti i contratti. Anche dell’avvenuto sinistro bisogna dare avviso a tutti gli assicuratori, ad ognuno dei quali l’assicurato può chiedere l’indennità come da contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Questa situazione viene chiamata, invero piuttosto impropriamente, di “coassicurazione indiretta”. Quando si tratti di polizze infortuni non può ovviamente esservi alcun limite all’ammontare del danno liquidato.
Art. 1910 (1, 2 e 3 co. ) C. c.
ASSICURAZIONE (RAMI DANNI) – GENERAL NON LIFE BRANCHES INSURANCE
Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, dal danno ad esso prodotto da un sinistro riguardante persone (es. assicurazione Infortuni), cose (es. assicurazione Incendio), prodotti del suolo e dell’allevamento (es. assicurazioni agricole), patrimoni (es. assicurazione R. C. ), interessi in genere (es. assicurazione del Credito, assicurazione contro Perdite Pecuniarie Varie, ecc. ).
Art. 1882 C. c. e L. 295/78.
ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO (Ramo Vita) – LIFE INSURANCE IN FAVOUR OF ANOTHER
E’ il contratto di assicurazione sulla vita a favore di una terza persona e non del contraente.
Vedi anche BENEFICIARIO, DESIGNAZIONE BENEFICIARIA.
Art. 1920 C. c.
ASSICURAZIONE CON VISITA MEDICA (Ramo Vita) – INSURANCE SUBJECT TO MEDICAL CONTROL
E’ un’assicurazione sulla vita che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte dell’assicurato, viene stipulata solo sulla base degli esiti di un’apposita visita medica e, se del caso, di ulteriori accertamenti sanitari.
Vedi anche ASSICURAZIONE SENZA VISITA MEDICA.
ASSICURAZIONE DEL T. F. R. (Ramo Vita) – REDUNDANCY INSURANCE
Sono assicurazioni collettive stipulate dai datori di lavoro per accantonare il trattamento di fine rapporto dovuto ai dipendenti, da corrispondere in caso di interruzione del rapporto di lavoro stesso.
Vedi anche ASSICURAZIONI COLLETTIVE, ASSICURAZIONI DI GRUPPO.
ASSICURAZIONE DELLA NAVE (Ramo Trasporti) – HULL INSURANCE
Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, della perdita totale della nave (es. affondamento) o di altri danni subiti dalla stessa (incendio, incaglio, collisione ecc. ).
ASSICURAZIONE DI CAPITALIZZAZIONE (Ramo Vita) – CAPITALISATION (or ACCUMULATION) INSURANCE
Sono assicurazioni Vita nelle quali l’obbligo dell’assicuratore non dipende dalla probabilità di vita o di morte dell’assicurato, ma garantisce solamente l’ammontare dei premi pagati più gli interessi maturati. Trattasi quindi di operazioni finanziarie e quindi il premio viene determinato in funzione del capitale da pagare e della durata contrattuale, senza quindi tener conto dell’età dell’assicurato.
Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA, ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE e ASSICURAZIONI MISTE.
L. 742/86.
ASSICURAZIONE FLUTTUANTE – FLOATING VALUE INSURANCE
Assicurazione che viene prestata quando si è in presenza di elementi variabili nel corso dello stesso periodo assicurativo. La garanzia viene adeguata in base alla denuncia delle quantità da parte dell’assicurato con una regolazione finale del premio dovuto.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEGLI AEROMOBILI) – COMPULSORY AERONAUTICAL INSURANCE
L’aeromobile non può circolare se non è assicurato per danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni di cui al codice della navigazione. L’assicuratore deve rilasciare all’esercente dell’aeromobile, oltre alla polizza, anche un’opportuna “nota” contenente gli estremi dell’assicurazione. Oltre alla predetta assicurazione R. C. , tale codice prevede altre due assicurazioni obbligatorie Infortuni: una per il personale navigante ed una per i passeggeri.
Artt. 798, 935, 941 e 1010 C. d. n.
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI) – MOTOR THIRD PARTY LIABILITY
La legge 24/12/1969 n. 990, pubblicata sulla G. U. del 3/1/1970, introduceva anche in Italia l’obbligo della assicurazione per i veicoli senza guida di rotaie che subiva poi profonde modificazioni per effetto della legge 26/2/1977 n. 39. Il recepimento delle Direttive Comunitarie, inoltre, comporta la totale liberalizzazione delle tariffe, sinora amministrate, a partire dal 1994. Tuttavia da più parti si auspica una radicale riforma della materia e già sono state presentate proposte in questo senso (proposta di legge approvata dal Senato il 24/3/1993), innovative sotto il profilo della quantificazione del danno (ad es. danno morale ai familiari, ecc. ) di cui si prevede un lungo iter parlamentare.
La complessità della materia non consente una semplificazione che andrebbe a detrimento della chiarezza e sarebbe necessariamente carente e lacunosa. Vedi anche ASSICURAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO, ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE, BONUS-MALUS, PEJUS, CONSTATAZIONE AMICHEVOLE, CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO, CONTO CONSORTILE, FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA, CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE, CONTRASSEGNO, COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI, REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE).
ASSICURAZIONE PARZIALE – UNDERINSURANCE
Vedi SOTTOASSICURAZIONE.
ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI (Ramo Trasporti) – DOUBLE INSURANCE
La polizza italiana di assicurazione sopra merci ed. 1983 stabilisce che le norme previste dal codice civile trovino applicazione anche nel caso in cui i contraenti risultino diversi (mittente, ricevitore, intermediario della transazione commerciale, ecc. ).
Art. 1910 C. c.
ASSICURAZIONE SENZA VISITA MEDICA (Ramo Vita) – INSURANCE WITHOUT MEDICAL CONTROL
E’ un’assicurazione che, prevedendo il pagamento di un capitale in caso di morte, viene stipulata in base alle dichiarazioni scritte dell’assicurando e non necessita degli esiti di un’apposita visita medica. Un’assicurazione Vita può essere stipulata nella forma senza visita medica quando: il capitale garantito per il caso di morte non supera i 100 milioni; l’età dell’assicurando non supera i 60 anni.
Vedi anche ASSICURAZIONE CON VISITA MEDICA.
ASSICURAZIONE SULLA VITA (Ramo Vita) – LIFE INSURANCE
Si configura quando l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si impegna a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana: morte o esistenza in vita ad una certa data.
Art. 1882 C. c. e L. 742/86.
ASSICURAZIONE SULLA VITA DI UN TERZO (Ramo Vita) – INSURANCE ON THE LIFE OF A THIRD PARTY
E’ l’assicurazione sulla Vita in cui il contraente assicura la vita di una terza persona, sia nell’interesse ed a favore di questa, sia nell’interesse proprio che di un altro terzo, sia a beneficio proprio che di un altro terzo. La legge richiede il preventivo assenso della persona sulla cui vita è stipulata l’assicurazione, se questa è operante per il caso morte.
Vedi anche ASSENSO, ASSICURAZIONE (PER CONTO ALTRUI O PER CONTO DI CHI SPETTA), ASSICURAZIONE A FAVORE DI UN TERZO.
Art. 1919 C. c.
ASSICURAZIONE SULLA VITA PROPRIA (Ramo Vita) – INSURANCE ON OWN LIFE
E’ l’assicurazione Vita stipulata sulla vita propria nell’interesse proprio o di un terzo a beneficio proprio o di un terzo.
Vedi anche ASSICURAZIONE SULLA VITA DI UN TERZO.
ASSICURAZIONI ADEGUABILI (Ramo Vita) – ADJUSTABLE or INDEXED POLICIES
Sono forme assicurative accomunate da una fondamentale caratteristica: mentre i premi restano costanti, le prestazioni dell’assicuratore si adeguano annualmente in base all’aumento dell’indice del costo della vita, nella misura massima del 3%.
Vedi anche ASSICURAZIONI TRADIZIONALI, ASSICURAZIONI INDICIZZATE, ASSICURAZIONI RIVALUTABILI.
ASSICURAZIONI AGEVOLATE (Grandine) – GOVERNMENT SUBSIDISED POLICIES
Sono così definite le polizze contro i danni da grandine, gelo, e brina assistite da un contributo statale al pagamento del premio. Le colture ammesse a questa facilitazione vengono fissate annualmente per decreto.
ASSICURAZIONI COLLETTIVE (Ramo Vita) – GROUP POLICIES
Sono contratti che riuniscono una pluralità di assicurazioni su altrettante teste, con la particolarità che il gruppo degli assicurati presenti determinate caratteristiche di omogeneità. Frequentemente si tratta dei dipendenti di uno stesso datore di lavoro, o degli appartenenti ad una certa categoria professionale, o degli aderenti ad una stessa associazione.
Vedi anche ASSICURAZIONI SU PIU’ TESTE.
ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI (Ramo Vita) – COMPLEMENTARY COVERAGES
I contratti di assicurazione Vita prevedono spesso delle prestazioni aggiuntive, tecnicamente conosciute come assicurazioni complementari. Le prestazioni aggiuntive riguardano i rischi di: invalidità totale e permanente, morte accidentale, beneficio orfani.
Vedi anche CONDIZIONI GENERALI, CONDIZIONI SPECIALI, CONDIZIONI PARTICOLARI.
ASSICURAZIONI DI GRUPPO (Ramo Vita) – GROUP POLICIES
Sono assicurazioni collettive monoannuali, rinnovabili per il caso di morte o di invalidità permanente. Per essere definito gruppo un insieme di persone deve essere composto da almeno 5 unità. Queste assicurazioni prevedono, in molti casi, sconti sui premi e bonus alla scadenza contrattuale.
Vedi anche ASSICURAZIONI COLLETTIVE, ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI, ASSICURAZIONE DEL T. F. R. Nel ramo infortuni assumono la denominazione di POLIZZA CUMULATIVA (vedi).
ASSICURAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO – OBLIGATORY INSURANCES
Sono assicurazioni private, ma rese obbligatorie da norme di legge, a scopo di socialità, come ad esempio diverse assicurazioni R. C. (tra cui primeggia quella degli autoveicoli e dei natanti) (vedi) ed alcune assicurazioni Infortuni previste dal codice della navigazione.
Le assicurazioni R. C. rientranti in questo ambito mirano a sostituire al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore) nell’interesse della vittima incolpevole (danneggiato) del fatto illecito.
L. 990/69 Artt. Ê935 e 941 C. d. n.
ASSICURAZIONI INDICIZZATE (Ramo Vita) – INDEXED POLICIES
Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: premi e capitali variano annualmente in base all’aumento dell’indice del costo della vita. Le polizze indicizzate sono di due tipi: media indicizzazione: mentre le prestazioni dell’assicuratore variano annualmente in misura pari al 50% dell’indice del costo della vita, con un massimo del 18%, i premi crescono di tre punti in meno; alta indicizzazione: mentre le prestazioni dell’assicuratore crescono annualmente in misura pari al 50% dell’indice del costo della vita più 3 punti, con un massimo del 21%, i premi crescono nella stessa misura.
Vedi anche ASSICURAZIONI TRADIZIONALI, ASSICURAZIONI ADEGUABILI, ASSICURAZIONI RIVALUTABILI, INDICIZZAZIONE (CLAUSOLA DI).
ASSICURAZIONI MISTE (Ramo Vita) – ENDOWMENT LIFE INSURANCE
Danno luogo alla prestazione dell’assicuratore alla morte dell’assicurato, se questa si verifica entro un certo termine, o al termine stesso, ove l’assicurato sia ancora in vita.
Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA, ASSICURAZIONI PER IL CASO MORTE.
ASSICURAZIONI MUTUE – MUTUAL INSURANCE COMPANIES
Sono imprese assicuratrici costituite in forma mutua, la cui principale caratteristica consiste nel fatto che gli assicurati sono, allo stesso tempo, soci della mutua stessa. Esistono anche soci non assicurati, denominati “sovventori”, che versano il contributo sociale.
Vedi anche IMPRESA (DI ASSICURAZIONE) e SOCIETA’ MUTUA. Da non confondere con le S. M. S. (Società di Mutuo Soccorso) che non sono autorizzate ad esercitare l’assicurazione.
Artt. 1884, 2546, 2547, 2548, 2549 C. c.
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE – OBLIGATORY INSURANCES
Trattasi di assicurazioni prestate da assicuratori privati (e non sociali come ad esempio l’I. N. A. I. L. ) ma stipulate obbligatoriamente dai soggetti all’uopo indicati dal legislatore. Generalmente tali assicurazioni riguardano la Responsabilità Civile (la più nota è la R. C. auto e natanti, ma ve ne sono numerose altre previste da leggi statali e substatali: aeromobili, cacciatori, campeggi, funivie, ecc. ), mediante le quali il legislatore si propone di tutelare la vittima incolpevole sostituendo al debitore naturale (responsabile) un più solvibile debitore legale (assicuratore). Tuttavia, vi sono anche assicurazioni obbligatorie Infortuni come quelle previste dal codice della navigazione per i passeggeri e per il personale navigante.
Vedi anche ASSICURAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO, R. C. DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI.
L. 990/69.
ASSICURAZIONI ORDINARIE (Ramo Vita) – ORDINARY LIFE INSURANCE
Sono assicurazioni individuali classificate, secondo le modalità di pagamento delle prestazioni assicurate, in assicurazioni di capitali e di rendite. Le assicurazioni di capitali si dividono a loro volta, secondo la natura del rischio, in assicurazioni per il caso di morte e per il caso di vita (vedi).
Vedi anche ASSICURAZIONI COLLETTIVE, ASSICURAZIONI POPOLARI.
ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE (Ramo Vita) – WHOLE LIFE or TERM LIFE POLICIES
Sono assicurazioni di capitale che garantiscono il versamento di una somma al beneficiario, alla morte dell’assicurato. Sono definite a Vita intera o temporanee. Sono a Vita intera se il capitale sarà pagato in qualunque epoca avvenga il decesso, mentre sono temporanee se il pagamento avrà luogo solo se il decesso si verificherà entro un periodo determinato.
Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA, ASSICURAZIONI MISTE.
ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA (Ramo Vita) – ENDOWMENT LIFE POLICIES
Sono quelle nelle quali l’obbligazione dell’assicuratore è subordinata alla sopravvivenza dell’assicurato a una certa scadenza. Secondo le modalità di pagamento delle prestazioni garantite, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite.
Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE, ASSICURAZIONI MISTE.
ASSICURAZIONI POPOLARI (Ramo Vita) – POPULAR LIFE POLICIES
Sono le assicurazioni sulla Vita destinate alle persone meno abbienti. Caratteristiche proprie di queste assicurazioni sono: il limitato capitale garantito, il pagamento del premio in rate mensili e l’esenzione dal controllo medico (sostituito da un periodo di carenza) (vedi).
Vedi anche ASSICURAZIONI ORDINARIE.
ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI (Ramo Vita) – GROUP LOAN PROTECTION or PENSION POLICIES
Sono contratti di assicurazioni collettive stipulati, di norma, nelle forme di rendita differita, di assicurazione mista o di temporanea decrescente. Le prime due forme vengono utilizzate per integrazioni di trattamenti pensionistici o di indennità di fine rapporto; la terza si presta a garantire, in caso di mutui accesi da cooperative edilizie, il pagamento del debito residuo.
Vedi anche ASSICURAZIONI COLLETTIVE, ASSICURAZIONI DI GRUPPO, ASSICURAZIONE DEL T. F. R.
ASSICURAZIONI PRIVATE – PRIVATE INSURANCES
Sono quelle assicurazioni poste in essere mediante contratto di diritto privato.
Rientrano in questo ambito le assicurazioni sulla vita e contro i danni, suddivise, queste ultime, in assicurazioni di cose (incendio, furti, assicurazioni agricole, ecc. ), di persone (infortuni, malattie), di patrimoni e di interessi (R. C. , tutela giudiziaria, credito, cauzioni, ritiro prodotti)
Art. 1882 C. c.
ASSICURAZIONI RIVALUTABILI (Ramo Vita) – WITH-PROFITS POLICIES (LIFE)
Sono forme assicurative con la seguente caratteristica: la prestazione dell’assicuratore varia annualmente in base al rendimento della riserva matematica afferente questo tipo di polizza e costituita in gestione separata. Il premio annuo può essere costante o rivalutabile.
Vedi anche ASSICURAZIONI TRADIZIONALI, ASSICURAZIONI ADEGUABILI, ASSICURAZIONI INDICIZZATE.
ASSICURAZIONI SOCIALI – SOCIAL SECURITY INSURANCE
Sono costituite da prestazioni, intese a garantire la sicurezza sociale, erogate da enti pubblici, non in base al contratto di cui all’art. 1882 C. c. , ma secondo apposite norme di legge.
Continuano ad essere chiamate assicurazioni perché tali erano in origine, mentre ora la caratteristica assicurativa più (es. I. N. A. I. L. ) o meno (es. I. N. P. S. ) presente nella gestione dell’Ente erogatore si è, comunque, sensibilmente attenuata.
Art. 1886 C. c.
ASSICURAZIONI SU PIU’ TESTE (Ramo Vita) – JOINT LIFE POLICIES
Sono le assicurazioni in cui l’evento garantito (morte o sopravvivenza) riguarda un gruppo di teste assicurate, fra cui esistono legami di interdipendenza. Esempio: l’assicurazione temporanea di morte su più teste, nella quale la somma assicurata è pagabile al primo decesso, purché esso avvenga entro un determinato periodo di tempo.
ASSICURAZIONI TRADIZIONALI (Ramo Vita) – WHOLE LIFE POLICIES
Sono forme assicurative accomunate da una fondamentale caratteristica: quella di essere basate su tariffe in cui l’esatta entità sia dei premi dovuti dal contraente, sia delle prestazioni dell’assicuratore, è predeterminata fin dalla stipulazione del contratto.
Vedi anche ASSICURAZIONI ADEGUABILI, ASSICURAZIONI INDICIZZATE, ASSICURAZIONI RIVALUTABILI.
ASSISTENZA – SALVATAGGIO DI NAVI E AEROMOBILI (Ramo Trasporti) – ASSISTANCE – SALVAGE OF VESSEL & AIRCRAFT
L’assistenza ad una nave o ad un aeromobile in mare o in acque interne, nonché i tentativi di salvataggio di nave e aeromobile che siano in pericolo di perdersi, sono atti obbligatori. Dette operazioni comportano il riconoscimento degli eventuali danni subiti, delle spese sopportate e di un compenso rapportato al valore dei beni assistiti e salvati, alle condizioni del mare nel corso della prestazione, al rischio corso ed al risultato ottenuto.
Vedi anche SALVATAGGIO (OBBLIGO DI), SPESE DI SALVATAGGIO (T) e SPESE DI CONSERVAZIONE.
Artt. 489/492 C. d. n. e Art. 1914 C. c.
ASSISTENZA (RAMO) – ASSISTANCE (BRANCH)
Di recente introduzione per recepire una Direttiva Comunitaria (84/641), nel Ramo Assistenza si configurano tutte le prestazioni (circa 40) che in precedenza venivano offerte agli assicurati (soprattutto nel Ramo R. C. Auto) da Società di Servizi che stipulavano specifici accordi con le imprese. Molte di queste società hanno richiesto ed ottenuto dagli organi di controllo l’autorizzazione ad operare come vere e proprie imprese di assicurazione, sia pure limitatamente al solo Ramo Assistenza. A loro volta numerose imprese hanno richiesto ed ottenuto la autorizzazione ad operare anche in questo Ramo.
Gli aspetti caratteristici dell’ASSICURAZIONE ASSISTENZA sono: la gestione dell’emergenza e la fornitura del servizio. La situazione di emergenza può derivare dall’avaria o inefficenza di una cosa oppure da esigenze personali. Vedi anche RAMO (il ramo Assistenza è contraddistinto, nell’elencazione ministeriale, dal numero 18).
D. L. vo 393/91, D. L. 29/2/92.
ASSISTENZA INFERMIERISTICA – NURSING ASSISTANCE
E’ la prestazione di assistenza e fornitura di cure operata da persone in possesso di specifico diploma per tale tipo di attività, spesso oggetto di rimborso nelle polizze Malattia, sia in caso di ricovero (vedi), sia – più raramente – per le polizze che prevedono la degenza domiciliare.
Vedi anche MALATTIA (ASSICURAZIONE).
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE – ASSISTANCE FOR OUT OF COURT SETTLEMENTS
E’ quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza, prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA BROKERS DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI
Definita anche A. C. B. Associazione tra Broker di assicurazione o riassicuazione iscritti al relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.
ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO DELLE ASSICURAZIONI
Definita anche A. I. D. A. Organismo che ha lo scopo di sviluppare la cooperazione internazionale nel campo delle conoscenze giuridiche relative alle assicurazioni private e sociali. La Sezione Italiana ha sede presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. E’ articolata sulla base di sezioni regionali autonome.
ASSOCIAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
Definita anche A. I. B. A. Organismo costituito tra intermediari di assicurazione iscritti al relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE AGENTI GENERALI INA
Definita anche A. N. A. G. I. N. A. Organismo costituito fra gli agenti professionisti che ripetono il mandato dall’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e da Le Assicurazioni d’Italia (Assitalia).
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI
Definita anche A. N. I. A. Associazione di categoria cui aderiscono imprese italiane e estere operanti in Italia, quali soci effettivi o soci corrispondenti. Da essa promanano le sezioni tecniche dei vari Rami, legale, tributaria, per i rapporti di intermediazione, contabilità e bilanci, per le relazioni esterne, per i sistemi informativi, ecc.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE SUB AGENTI INA
Organismo – definito anche A. N. S. A. I. N. A. – costituito fra i sub agenti che ripetono il mandato dagli Agenti Generali dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle Assicurazioni d’Italia (Assitalia).
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DEGLI STUDI ASSICURATIVI
Organismo costituito fra imprese operanti in Italia, definito anche A. S. A., con sede presso l’Associazione Nazionale fra le imprese Assicuratrici (vedi) che ha lo scopo di sviluppare gli studi e la ricerca nelle discipline assicurative e di promuovere la formazione e l’aggiornamento dei quadri delle imprese aderenti.
ASSUNTORE – UNDERWRITER
E’ colui che, nell’ambito dell’impresa, ha il compito di esaminare i rischi da assumere alla luce dei principi della tecnica assicurativa e delle condizioni normative e tariffarie da applicare nel quadro della politica assuntiva dell’impresa.
Vedi anche LLOYD’S e UNDERWRITER.
ASSUNZIONE DEL RISCHIO – UNDERWRITING
Operazione mediante la quale gli uffici tecnici di un’impresa provvedono a valutare il rischio, determinarne il premio, emettere successivamente il documento contrattuale o autorizzarne l’emissione da parte dell’agenzia.
ATTECCHIMENTO (Grandine) – TAKING ROOT
Nel Ramo Grandine è così definita la fase di radicamento delle piantine trapiantate.
ATTESTAZIONE (O ATTESTATO) DI RISCHIO – MOTOR THIRD PARTY LIABILITY RISK CERTIFICATE
E’ il documento che, alla scadenza di un contratto di assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti, deve essere consegnato al contraente. Contiene l’indicazione dei dati prescritti, tra cui la classe di merito (assicurazione con formula “bonus-malus”) di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l’annualità successiva.
D. L. 857/76 Conv. L. 39/77 (art. 2) e D. P. R. 45/81 (artt. 3 – 7).
ATTI VANDALICI – ACTS OF VANDALISM
Vedi EVENTI ECCEZIONALI.
ATTIVITA’ PERICOLOSE – DANGEROUS ACTIVITIES
Sono quelle, in parte indicate nel T. U. delle Leggi di P. S. ed in parte ritenute tali dalla giurisprudenza per loro natura o per la natura dei mezzi impiegati, il cui esercizio comporta, in caso di danno, una presunzione di responsabilità in capo all’esercente.
Art. 2050 C. c.
ATTO DI DIO (FORZA MAGGIORE) (Ramo Trasporti) – ACT OF GOD
Evento verificatosi durante la navigazione marittima, imprevisto ed imprevedibile, derivante dalle forze della natura.
ATTO DI SURROGA (Ramo Trasporti) – RELEASE AND SUBROGATION FORM
Dichiarazione dell’assicurato che, una volta ottenuto il risarcimento del danno da parte dell’assicuratore, in ossequio al disposto legislativo, gli trasferisce il diritto di ripetere la somma corrisposta nei confronti di eventuali terzi responsabili.
Art. 1916 C. c.
ATTRACCO (Ramo Trasporti) – DOCKING
Affiancamento della nave alla banchina o al molo per consentire l’effettuazione delle operazioni di imbarco o sbarco.
ATTUARIO – ACTUARY
Esperto di indagini attuariali. Formano oggetto dell’attività professionale dell’attuario le prestazioni che implicano calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche di indole matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale e le assicurazioni, ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare: a) la consulenza e le rilevazioni in materia di elaborazione di piani tecnici per la costituzione e trasformazione di enti di assicurazione sulla Vita e di previdenza sociale; b) gli accertamenti tecnici per valutare le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera a); c) il calcolo delle riserve matematiche e dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni sulla Vita e della previdenza sociale; d) i metodi di organizzazione di uffici statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla Vita e per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di liquidazione degli enti di cui alla lettera a); e) l’elaborazione dei piani di ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e accertamenti di specifica indole matematico-attuariale; f) i calcoli ed i progetti occorrenti per la valutazione di nude proprietà ed usufrutti; g) le perizie, le consulenze tecniche e gli altri incarichi relativi all’oggetto della professione di attuario.
AUTO ASSICURAZIONE – SELF INSURANCE
Trattasi di quella parte di rischio che l’assicurato gestisce in proprio, senza alcun ricorso all’assicurazione.
AUTO RISCHI DIVERSI – MOTOR FIRE, THEFT, ETC. INSURANCE
Definita anche A. R. D. , è la denominazione che comunemente viene riservata alle garanzie accessorie alla R. C. auto; esse sono Incendio, Furto, Guasti Accidentali, ecc. Rientra in ambito A. R. D. anche l’assicurazione relativa alla sospensione della patente di guida.
La garanzia guasti accidentali viene anche definita KASKO (vedi).
AUTOCOMBUSTIONE – SPONTANEOUS COMBUSTION
E’ un fenomeno spontaneo, che interessa alcune sostanze, quando vengono ammassate senza consentire di disperdere il calore prodotto dal processo di ossidazione. Si presenta normalmente senza sviluppo di fiamma, quindi non è riconducibile alla definizione di incendio.
AUTORIZZAZIONE (ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ ASSICURATIVA) – LICENCE (TO OPERATE AS AN AUTHORIZED INSURER)
Atto amministrativo, sotto forma di decreto del Ministro dell’Industria, emesso, previa istruttoria atta ad accertare l’esistenza delle condizioni di legge, onde rimuovere il divieto generale ad esercitare le assicurazioni.
Trattasi di autorizzazione “in senso tecnico” che, in presenza delle condizioni di legge, va rilasciata e non può essere negata per scelte politiche o discrezionali.
L. 295/78 (art. 7 ss. ) e L. 742/86 (art. 7 ss. ).
AUTORIZZAZIONE (DECADENZA) – LAPSE OF LICENCE
L’impresa che non opera effettivamente per un intero anno decade dalla stessa.
L. 295/78 (art. 18) e L. 742/86 (art. 17).
AUTORIZZAZIONE (DINIEGO DI) – REFUSAL OF LICENCE
L’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni è negata nei casi previsti dalla legge, ma contro il diniego è ammesso il ricorso al T. A. R.
L. 295/78 (artt. 16 ss. ) e L. 742/86 (art. 16 ss. ).
AUTORIZZAZIONE (EFFETTI DELLA REVOCA) – EFFECTS OF REVOKING OF LICENCE
L’effetto principale è la liquidazione coatta disposta dal Ministro dell’Industria, che, però, può anche consentire all’impresa di porsi volontariamente in liquidazione.
L. 295/78 (art. 61 ss. ) e L. 742/86 (art. 59 ss. ).
AUTORIZZAZIONE (REVOCA) – REVOKING OF LICENCE
La revoca dell’autorizzazione, disposta con decreto ministeriale secondo le norme di legge, ha luogo quando l’impresa non soddisfa più le condizioni d’ingresso, quando è gravemente inadempiente alle norme legislative sull’esercizio delle assicurazioni, nonchè in altri casi tassativamente previsti.
Vedi anche LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA.
L. 295/78 (artt. 57 ss. ) e L. 742/86 (art. 55 ss. ).
AVARIA GENERALE O COMUNE (Ramo Trasporti) – GENERAL AVERAGE
L’istituto dell’avaria generale concerne tutti gli interessati alla spedizione marittima, ovvero il proprietario o noleggiatore della nave ed il proprietario o proprietari del carico. Nel corso del viaggio possono verificarsi circostanze per le quali il comandante della nave deve assumere tutte le iniziative giudicate necessarie per la salvezza comune. Dette iniziative comportano generalmente esborsi di danaro e/o sacrifici volontari. A titolo di spese, ad esempio, potranno aversi quelle di sosta forzata in un porto di rilascio o quelle conseguenti all’intervento di altre navi, rimorchiatori, ecc. , per assistere, rimorchiare o salvare la nave in pericolo. A titolo di sacrifici, i danni provocati a parte del carico nel corso delle operazioni di spegnimento di un incendio, il getto di parte del carico, il danneggiamento volontario di parti della nave, i danni subiti dalla nave incagliata, nel corso delle operazioni di disincaglio. Spese e sacrifici danno origine alla dichiarazione di avaria generale o comune e la loro entità verrà ripartita in quota, tenendo conto del valore della nave, del carico e dei noli relativi al viaggio.
Artt. 302, 469, 526 e 537 C. d. n.
AVVISO – ADVICE
E’ in sostanza un obbligo contrattuale che deve rispettare l’assicurato, notificando all’impresa, nei termini previsti dalle norme, ogni situazione che interessi la validità del contratto, primo fra tutti l’avviso di un sinistro. Il termine di notifica varia a seconda della natura dell’evento ed è sancito dalle condizioni di polizza.
Vedi anche DENUNCIA DI SINISTRO.
AVVISO SINISTRI (Riassicurazione) – CLAIMS ADVICE
Obbligatorio nella riassicurazione facoltativa e in altri casi, se e quando previsto contrattualmente, questo documento è redatto dalla cedente (vedi) per portare a conoscenza del riassicuratore le notizie in suo possesso su ogni sinistro che possa interessare la copertura riassicurativa.
AZIONE (DIRETTA) – DIRECT RECOURSE
E’ la facoltà di agire direttamente nei confronti dell’assicuratore, sia pure convenendo anche l’assicurato quale litisconsorte necessario, accordata al danneggiato nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti (nonchè di quella R. C. aerei ed R. C. caccia).
L. 990/69 (artt. 18 e 23). - B. I. P. A. R. – INTERNATIONAL BUREAU OF INSURANCE & REINSURANCE PRODUCERS
Vedi BUREAU INTERNATIONAL DES PRODUCTEURS D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE.
BACINO DI CARENAGGIO O DI RADDOBBO (Ramo Trasporti) – DRY DOCK
Costruzione artificiale che comunica con il mare o comunque con l’acqua, concepita per ricevere navi ed imbarcazioni da sottoporre a riparazioni, manutenzione e pulizia. E’ munita di pompe che la prosciugano ponendo la nave all’asciutto.
BACINO GALLEGGIANTE (Ramo Trasporti) – FLOATING DOCK
E’ formato da una serie di cassoni stagni e galleggianti che vengono riempiti d’acqua per abbassare la platea del bacino portandola all’altezza della chiglia della nave. Entrata la nave nel bacino, detti cassoni vengono svuotati ed in tal modo sollevati per effetto di spinta, portando la nave all’asciutto.
BAGAGLI (ASSICURAZIONE) – LUGGAGE INSURANCE
Questa tipologia contrattuale serve a garantire l’assicurato contro i rischi di furto o di smarrimento dei propri bagagli, durante l’effettuazione di un viaggio e ciò per un periodo di tempo contrattualmente stabilito e fino a concorrenza di una somma predeterminata per singolo bagaglio.
Questa forma assicurativa viene abitualmente rilasciata al viaggiatore (che assume quindi la qualifica di assicurato) da una impresa specializzata per il tramite dell’organizzatore del viaggio (tour operator) o dell’Agente di viaggio. Può essere stipulata individualmente o compresa obbligatoriamente, quando si tratti di viaggi organizzati ed è spesso abbinata all’assicurazione per l’annullamento del viaggio. Anche il vettore aereo, quando aderente alla I. A. T. A. (vedi), risponde (ma in misura limitata) del furto o smarrimento del bagaglio, ma solo fintanto che gli è affidato (20 $ USA per chilogrammo di bagaglio registrato).
Conv. di Varsavia, L. 1084 del 27/12/1977, Conv. CCV di Bruxelles del 23/4/1970.
BANCASSICURAZIONE – BANKINSURANCE
Termine entrato nell’uso comune, a significare la vendita di prodotti assicurativi – prevalentemente Vita – attraverso sportelli bancari.
BANDIERA (Ramo Trasporti) – FLAG
Contraddistingue la nazionalità della nave; è issata a poppa durante la navigazione diurna.
Vengono anche utilizzate bandiere distintive di società armatoriali.
Art. 155 C. d. n.
BANDIERA OMBRA (Ramo Trasporti) – FLAG OF CONVENIENCE
E’ attribuita ad alcuni Stati quali Panama, Liberia, Honduras ecc. previsti dalla “tabella dei soprappremi per età nave”, che rappresentano per l’armatore una convenienza non soltanto d’ordine fiscale, ma anche in relazione agli obblighi da osservare per le norme di legge del proprio Paese in tema di navigazione marittima.
Detta anche bandiera di comodo.
BANG SONICO – SONIC BANG
Vedi ONDE SONICHE
BARATTERIA (Ramo Trasporti) – BARRATRY
Atto o comportamento doloso compiuto da uno o più componenti dell’equipaggio a danno degli interessati alla spedizione, alle merci o alla nave.
Artt. 1138/1148 C. d. n.
BECCHEGGIO (Ramo Trasporti) – SLAMMING
Movimento oscillatorio della nave, di prora o poppa, provocato dalle onde.
BENEFICI DI MUTUALITA’ – MUTUALITY BENEFITS
Essi vengono concessi da talune società mutue assicuratrici (vedi) e sono destinati ai Soci/Assicurati (vedi Art. 2546, 3¡ co. C. c. ). Sono determinati dal risparmio annuale, detratti gli accantonamenti prescritti dalla legge e quelli eventualmente previsti dall’atto costitutivo della società stessa.
La destinazione ha luogo generalmente, ma non necessariamente, sotto forma di riduzione del contributo di cui all’Art. 2546, 2¡ co. C. c. (rata di premio); il relativo ammontare viene annualmente deciso dall’organo deliberante della società mutua nella misura, con le modalità ed entro i limiti fissati dagli statuti sociali.
Artt. 2546 e 2548 C. c.
BENEFICIARIO – BENEFICIARY
E’ il soggetto che, in base alla designazione fatta dal contraente, riceve le prestazioni dell’assicuratore. Questa figura può coincidere con quelle del contraente e/o dell’assicurato, o con una sola di queste o, addirittura, con nessuna. Non è un soggetto del contratto, ma acquista un diritto per effetto della designazione.
Chi stipuli un’assicurazione sulla propria vita per riscuotere, ad una certa età, un capitale o una rendita è – ad un tempo – contraente, assicurato e beneficiario. Altro esempio: il datore di lavoro che assicuri contro gli infortuni i dipendenti a beneficio degli stessi (inabilità temporanea e invalidità permanente) e dei familiari (morte), è solo contraente; assicurati sono i dipendenti e beneficiari gli stessi assicurati (temporanea e permanente) o i familiari (morte del lavoratore assicurato). Vedi anche DESIGNAZIONE BENEFICIARIA.
Artt. 1891, 1920, 1921 e 1922 C. c.
BESTIAME (ASSICURAZIONE DEL) (Ramo Bestiame) – LIVESTOCK AND BLOODSTOCK INSURANCE
Anche se nella pratica si fa riferimento al cosiddetto Ramo Bestiame, si sottolinea tuttavia che non esiste specifico Ramo che abbia questa definizione. I premi ed i sinistri di siffatte assicurazioni vengono attribuiti in parte al Ramo “Altri danni ai beni”, contraddistinto dal n. 9 nella classificazione di legge.
Vedi anche RAMO.
BETTOLINA (Ramo Trasporti) – LIGHTER or BARGE
Galleggiante, generalmente rimorchiato, impiegato nei porti per il trasferimento di acqua, carburanti, ecc.
BOLLA D’ACCOMPAGNO MERCI (Ramo Trasporti) – CONSIGNMENT NOTE
Documento d’uso obbligatorio, necessario per effettuare il trasporto di merci su strade nazionali. Rilasciato dal mittente al vettore, esso indica il genere merceologico, quantità e peso dei colli, luogo di provenienza e di destinazione, data ed ora del ritiro, nominativo ed indirizzo del mittente, destinatario e vettore.
D. P. R. 627/78
BOLLA DI CONTROLLO ALLO SBARCO (Ramo Trasporti) – TALLY SHEETS
Documento redatto da incaricati dell’ente portuale a conclusione della verifica effettuata sulle singole partite di merci sbarcate dalla nave per rilevarne la rispondenza con i documenti ufficiali.
BOLLA DOGANALE (Ramo Trasporti) – CUSTOM’S ENTRY FORM
Documento, rilasciato dalla competente autorità, che descrive genere e quantità della merce introdotta ed indica l’onere doganale che deve essere corrisposto dall’importatore.
BOLLETTINO (Grandine) – BORDEREAU
Nel Ramo Grandine è così definito lo stampato che riporta i risultati della perizia effettuata per la quantificazione del danno. Con la sottoscrizione del bollettino, l’assicurato accetta la valutazione espressa dai periti.
BOLLETTINO DI CESSIONE PREMI (Riassicurazione) – PREMIUM BORDEREAU
Elenco redatto dalla cedente per permettere al riassicuratore di conoscere i dati principali dei rischi cedutigli in un dato periodo. Ha valenza sia contrattuale (bollettino provvisorio) che contabile (bollettino definitivo). Questo documento è obbligatorio per la cedente per le coperture facoltative. Negli altri casi è redatto quando ciò è previsto contrattualmente.
BOLLETTINO SINISTRI (Riassicurazione) – CLAIMS BORDEREAU
Obbligatorio nella riassicurazione facoltativa e in altri casi, quando ciò sia previsto contrattualmente, questo documento (contabile) è redatto dalla cedente per portare a conoscenza del riassicuratore i dati riguardanti un dato evento o una serie di eventi gravanti sulla copertura riassicurativa.
BOMA (Ramo Trasporti) – BOOM
L’antenna nella quale, nelle imbarcazioni a vela, è inserito l’orlo basso delle rande e delle vele triangolari.
BONUS – MALUS – BONUS – MALUS
E’ il termine indicante una forma di personalizzazione della tariffa R. C. auto (vedi) attuata assegnando le assicurazioni delle autovetture ad apposite classi di merito in funzione della sinistrosità riscontrata nel “periodo di osservazione” (vedi). In assenza di sinistri, si ottiene un bonus e si scala di una classe. In presenza di sinistri si sale di una/due classi e si è perciò penalizzati con il malus.
Vedi anche, per il trasporto cose, PEJUS. Vedi anche ATTESTAZIONE (O ATTESTATO) DI RISCHIO e REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE).
BORDO LIBERO (Ramo Trasporti) – FREE BOARD MARK
La misura dell’altezza dal ponte principale di una nave al centro della stessa sul livello del mare, con massima immersione (pescaggio). Indicata lungo le fiancate della nave, costituisce la linea di massimo carico.
Viene anche definita “marca di bordo libero”.
L. 616/62 (artt. 14/19), D. P. R. 777/68, D. P. R. 435/91 (artt. 65/69).
BOUQUET DI TRATTATI (Riassicurazione) – BOUQUET OF TREATIES
Il termine “Bouquet” (mazzo) viene usato nella riassicurazione proporzionale per significare la partecipazione del riassicuratore a contratti di più Rami, anche non omogenei. Pur se non obbligatoriamente uniforme, una siffatta partecipazione del riassicuratore è dettata dal concetto di equilibrio nei risultati del rapporto.
BOVINI (ASSICURAZIONE DEI) (Ramo Bestiame) – LIVESTOCK INSURANCE
Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame (vedi), abitualmente riferita non a singoli animali, ma ad allevamenti e garantisce il solo caso di morte dei capi assicurati. Con soprappremio la garanzia può essere estesa a: alpeggio; afta, tubercolosi, brucellosi.
Vedi anche BESTIAME (ASSICURAZIONE DEL).
BROKER (NEGLIGENZA O ERRORI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI) – ERRORS & OMISSIONS (“E & O”) OF A BROKER
Affinchè assicurati e/o imprese assicuratrici possano essere risarcite dei danni loro causati dal broker nell’esercizio della sua attività professionale, questi ha l’obbligo di stipulare un’apposita polizza R. C. e, per i danni non coperti dalla stessa, ad aderire ad un apposito fondo di garanzia (costituito nell’ambito del Ministero dell’Industria ed amministrato da un apposito Comitato) alimentato dagli aderenti con una percentuale sulle provvigioni annue.
Vedi anche BROKERAGGIO.
L. 792/84 (artt. 4 e 5).
BROKERAGGIO (MEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA) – INSURANCE AND REINSURANCE BROKING
E’ l’attività, professionalmente esercitata, consistente nel mettere in relazione i soggetti interessati alla copertura di determinati rischi con imprese di assicurazione o di riassicurazione. Chi esercita il brokeraggio deve assistere tali soggetti nella formazione dei contratti, nonchè al caso collaborare alla gestione dei medesimi, ma non può essere vincolato da impegni di sorta alle imprese predette. Siffatta indipendenza del broker è garantita da particolari norme di legge.
Broker e brokeraggio sono termini entrati nell’uso comune, ma la legge citata qualifica la professione come “mediazione assicurativa e/o riassicurativa”.
L. 792/84 (artt. 1 e 8).
BUONAFEDE – GOOD FAITH
L’omissione o l’inesatta dichiarazione di una circostanza che potrebbe aggravare il rischio non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, semprechè tale dichiarazione non sia frutto di dolo o di colpa grave e non riguardi le caratteristiche essenziali e durevoli del rischio. L’assicuratore ha peraltro il diritto di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio da quando le circostanze aggravanti si sono verificate.
BUREAU INTERNATIONAL DES PRODUCTEURS D’ASSURANCE ET DE REASSURANCE
Definito anche B. I. P. A. R. , ha sede a Parigi e vi partecipano le associazioni di categoria degli intermediari di assicurazione di diversi paesi.
La partecipazione al B. I. P. A. R. è a livello associativo e non individuale. Per l’Italia vi partecipano: A. I. B. A. , A. N. A. G. I. N. A., S. N. A. ,UEA-ORDINE DEL DELFINO, UNAPASS. - C. A. R. (CONTRACTOR’S ALL RISKS) – CONTRACTOR’S ALL RISKS
E’ una forma di assicurazione che significa letteralmente “tutti i rischi del costruttore”, nel senso che garantisce contro i danni subiti dall’opera in costruzione nonchè per la responsabilità civile verso i terzi durante l’esecuzione dell’opera stessa.
Garanzia “all risks” del valore a nuovo per danni materiali e diretti alle cose assicurate, estesa alla R. C. per danni a persone o cose. Vedi anche RISCHI TECNOLOGICI.
C. E. S. A. R.
Vedi CENTRO EUROPEO STUDI ASSICURATIVI E RICERCHE.
C. E. S. T. A. R.
Centro studi autoriparazioni S. r. l. Organismo costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo R. C. Auto.
C. I. A. A.
Vedi CONSORZIO ITALIANO DI ASSICURAZIONI AERONAUTICHE.
CABOTAGGIO (Ramo Trasporti) – COASTAL TRADE
Navigazione o traffico marittimo costiero esercitato generalmente da navi di medio o piccolo tonnellaggio.
CALAFATAGGIO (Ramo Trasporti) – CAULKING
Operazione con la quale, nella costruzione e/o manutenzione delle imbarcazioni in legno, vengono colmate le fessure esistenti tra le tavole del fasciame al fine di rendere stagno lo scafo.
CALATA (Ramo Trasporti) – QUAY
Tratto di banchina di un porto destinato alle navi mercantili.
CALO NATURALE – SFRIDO (Ramo Trasporti) – NATURAL LOSS IN WEIGHT
Perdita di peso o di volume subiti dalla merce nel corso del viaggio o durante la permanenza delle stesse in magazzini, in attesa d’imbarco o posteriormente allo scarico dalla nave.
Art. 1695 C. c.
CAMBIAMENTO DELLA NAVE (Ramo Trasporti) – CHANGE OF VESSEL
L’assicurazione della merce è prestata per un viaggio da effettuarsi con nave identificata e ciò libera l’assicuratore dai suoi obblighi qualora il viaggio venga compiuto con altra nave (eccettuato il caso di trasbordo), salvo che l’assicurato ne abbia fornita notizia appena ne è venuto a conoscenza ed abbia corrisposto l’eventuale maggior premio.
Art. 523 C. d. n.
CAMBIAMENTO DI PROFESSIONE (DELL’ASSICURATO SULLA VITA) (Ramo Vita) – CHANGE OF PROFESSION (OF AN INSURED LIFE)
I cambiamenti di professione o di attività non fanno cessare gli effetti dell’assicurazione, qualora l’aggravamento di rischio non sia tale per cui l’assicuratore non avrebbe, ab origine, consentito l’assicurazione. Qualora i cambiamenti siano di tale natura che, se il nuovo stato di cose fosse esistito al tempo del contratto, l’assicuratore avrebbe consentito l’assicurazione per un premio più elevato, l’assicuratore può decidere se far cessare gli effetti contrattuali e chiedere il maggior premio rapportato alla nuova situazione oppure ridurre, a tempo debito, l’entità delle prestazioni. Se l’assicurato non accetta di pagare il maggior premio o di sottostare alla prevista riduzione delle prestazioni, fermo il suo diritto al riscatto, il contratto è risolto.
Per il ramo Infortuni vedi AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO.
Art. 1926 C. c.
CAMBIAMENTO DI VIA (Ramo Trasporti) – DEVIATION
Si verifica quando la nave lascia forzatamente la sua rotta originaria, vuoi allo scopo di evitare di essere coinvolta in burrasche, come pure per assistere altra nave in pericolo, per poi riprenderla.
Art. 523 C. d. n.
CAMBIAMENTO DI VIAGGIO (Ramo Trasporti) – CHANGE OF VOYAGE
Atto volontario consentito per contratto all’armatore che destina la nave ad un porto diverso da quello originariamente stabilito. In caso di danni o perdita, l’assicuratore della merce sarà liberato dall’obbligo di provvedere al risarcimento, salvo che l’assicurato lo abbia informato appena appresa la notizia del cambiamento ed abbia corrisposto l’eventuale maggior premio dovuto.
In tale evenienza, saranno riconosciute all’assicurato, dall’assicuratore, le maggiori spese di sbarco, immagazzinaggio e rispedizione sino al porto di destino originario.
Art. 523 C. d. n.
CAPACITA’ (LIMITE) CONTRATTUALE (Riassicurazione) – TREATY LIMIT
Vedi LIMITE DI COPERTURA.
Art. 1882 C. c.
CAPITALE ASSICURATO – SUM INSURED
E’ la somma assicurata che viene dichiarata dal contraente e che assume il valore di esistenza delle cose da assicurare.
Il termine, di uso comune, trova applicazione anche nei rami Infortuni e Vita.
CAPITALE ASSICURATO (Ramo Vita) – SUM INSURED
E’ la somma di denaro dovuta al beneficiario di un’assicurazione sulla Vita, in alternativa all’erogazione di una rendita, ad una data fissa (esistenza in vita dell’assicurato ad una certa epoca) o al verificarsi della morte dell’assicurato medesimo.
Vedi anche RENDITA.
CAPTIVE – CAPTIVE
Il temine inglese, entrato nell’uso comune (letteralmente: prigioniero), definisce le imprese di assicurazione, il cui controllo azionario è detenuto da imprese (non assicurative), che se ne avvalgono per stipulare con esse (o loro tramite) i contratti assicurativi che garantiscono i rischi delle imprese stesse.
Il primo risparmio che ne deriva è costituito dalla eliminazione delle spese di intermediazione. L’esistenza di captive broker è stata fortemente limitata dalle norme vigenti per il relativo Albo (vedi).
CARENZA – WAITING PERIOD
E’ il periodo di tempo che intercorre fra la data di stipulazione della polizza e l’effettiva decorrenza della garanzia.
Il termine trova frequente applicazione nel ramo malattia. Infatti, ad evitare di incorrere in assicurati che stipulano un contratto in previsione di un imminente ricorso a cure mediche (o in soggetti femminili in stato di gravidanza) la decorrenza della garanzia viene procrastinata per un periodo, detto appunto di carenza, che varia da impresa a impresa. Per il ramo vita vedi CLAUSOLA DI CARENZA.
CARICAMENTI – PREMIUM LOADINGS
Oneri accessori che vengono applicati al premio puro, determinando così il premio imponibile (vedi). Sono detti caricamenti i costi gestionali che le imprese sopportano per la prestazione dell’attività assicurativa. Essi comprendono gli oneri di acquisizione, le spese per la liquidazione dei sinistri, nonchè gli oneri di gestione.
Vedi anche PREMIO LORDO, CARICAMENTO DI ACQUISIZIONE, CARICAMENTO DI INCASSO, CARICAMENTO DI GESTIONE.
CARICAMENTO (PER CASI CATASTROFALI) (Riassicurazione) – CATASTROPHE LOADING
E’ uno dei fattori che determinano la tassazione di una protezione riassicurativa non proporzionale, laddove è necessario prevedere un’alea di evento catastrofale, come tempeste, uragani, ecc.
CARICAMENTO (Riassicurazione) – LOADING
Coefficiente predeterminato a copertura delle spese di acquisizione e di gestione del riassicuratore, nonchè dell’utile sperato. Nella riassicurazione non proporzionale – ossia laddove il tasso di premio convenuto è applicato sulla massa premi del portafoglio protetto – è indipendente dalla politica tariffaria seguita dalla cedente nell’acquisizione dei singoli rischi. Si esprime con la formula 100/X del B/C dove X è predeterminato dalle parti (es. 70, 75, 80 ecc. ).
Vedi anche BURNING COST.
CARICAMENTO DI ACQUISIZIONE (Ramo Vita) – LOADING FOR ACQUISITION COSTS
E’ la quota di premio che ha lo scopo di far fronte alle spese riguardanti la corresponsione della provvigione di acquisto, ossia della commissione corrisposta a chi procura l’assicurazione. La quota di premio relativa alla provvigione d’acquisto, rappresenta la quota di ammortamento della provvigione corrisposta all’intermediario. L’ammortamento che è immediato nel caso del premio unico, si estende, quando il premio è annuo, a tutto il periodo del pagamento dei premi.
Vedi anche CARICAMENTI, CARICAMENTO DI INCASSO, CARICAMENTO DI GESTIONE.
CARICAMENTO DI GESTIONE (Ramo Vita) – LOADING FOR ADMINISTRATION EXPENSES
E’ la quota di premio che ha lo scopo di far fronte alle spese della gestione del contratto. Tale spesa è commisurata ad una percentuale del premio di tariffa, o ad una percentuale del capitale assicurato, oppure è formata da due componenti fissate una in relazione al premio, l’altra al capitale.
Vedi anche CARICAMENTI, CARICAMENTO DI ACQUISIZIONE, CARICAMENTO DI INCASSO.
CARICAMENTO DI INCASSO (Ramo Vita) – DEFERRED PREMIUM LOADING
E’ la quota di premio che ha lo scopo di far fronte alle spese per il servizio di esazione delle rate di premio successive alla prima. Questa provvigione è spesso trattenuta direttamente dall’agente e costituisce una spesa che viene pertanto coperta all’atto del suo verificarsi.
Vedi anche CARICAMENTI, CARICAMENTO DI ACQUISIZIONE, CARICAMENTO DI GESTIONE.
CARICATORE (Ramo Trasporti) – SHIPPER
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di trasporto con il vettore.
CARICAZIONE SOPRA COPERTA (Ramo Trasporti) – ON DECK LOADING
Qualora la merce venga imbarcata sopra coperta (non in stiva), il contraente o l’assicurato deve darne avviso all’assicuratore ai fini dell’apprezzamento del rischio. Qualora invece la circostanza non sia nota all’atto della stipulazione del contratto o all’atto della consegna della polizza di carico, l’assicurazione viene prestata a condizioni limitate, ovvero contro i soli accidenti della navigazione, salvo il caso di spedizione a mezzo nave traghetto od in container imbarcato su nave appositamente attrezzata.
CARICO E SCARICO (Ramo Trasporti) – LOADING & UNLOADING
Operazione con le quali le merci vengono poste sul mezzo da impiegarsi per il trasporto e da questo rimosse per la loro messa a terra. Tali operazioni, sulla base delle pattuizioni contenute nel contratto di trasporto, possono essere svolte dal mittente, da imprese all’uopo incaricate nonchè dal vettore medesimo.
Nell’assicurazione di R. C. auto costituisce estensione di garanzia.
CARTA VERDE – GREEN CARD
Documento che attesta la validità dell’assicurazione R. C. auto per la circolazione nei Paesi diversi da quelli aderenti alla C. E. E. Il mancato possesso di tale assicurazione impone la stipulazione di un’apposita assicurazione di frontiera che deve essere sottoscritta prima di circolare in un territorio diverso da quello per cui è stata emessa la polizza di base.
Vedi anche UFFICIO CENTRALE ITALIANO.
CASO FORTUITO – FORTUITY
Si tratta di situazioni non umanamente prevedibili e quindi non ovviabili con la normale diligenza. La prova delle fortuità dell’evento libera dalla responsabilità.
La giurisprudenza ha equiparato al caso fortuito il caso di forza maggiore, la colpa esclusiva della vittima e la colpa esclusiva di un terzo.
Artt. 2051 e 2052 C. c.
CASSA PENSIONE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
Costituita con atto pubblico in data 29. 11. 1975, a seguito di accordi intercorsi fra gli organismi rappresentativi delle imprese e degli agenti di assicurazione, ha la forma giuridica della fondazione e lo scopo di garantire agli agenti ad essa iscritti una pensione di invalidità o di anzianità o di vecchiaia, reversibile ai superstiti. La Cassa è alimentata dai contributi degli agenti e delle imprese di assicurazione; è amministrata pariteticamente da un comitato nominato per metà dall’Associazione delle imprese di assicurazione e per metà eletto dagli agenti iscritti. Qualora il periodo di contribuzione fosse inferiore al minimo previsto, l’ammontare dei contributi versati verrebbe restituito all’agente o ai suoi eredi, all’atto della cessazione dell’attività. Anche presso ciascuna impresa la Cassa è amministrata da un comitato nominato per metà dalla stessa impresa e per metà eletto dagli agenti.
CASUALITA’ – CASUALITY
Principio da seguire nella raccolta dei rischi affinchè il verificarsi dell’evento garantito dipenda dal caso e non dalla volontà dell’assicurato.
Vedi anche RISCHIO, INDIPENDENZA, STABILITA’, MASSA, OMOGENEITA’.
CATASTROFALE – EVENT OF CATASTROPHIC NATURE
E’ un evento che ha la conseguenza di colpire contemporaneamente più cose o più persone.
CATENACCIO – BOLT
Asta metallica molto robusta che permette la chiusura di un serramento.
CATTIVI TEMPI (Ramo Trasporti) – HEAVY WEATHERS
Termine generico utilizzato per attribuire i danni subiti dalla nave alle avverse condizioni atmosferiche.
CATTIVO STIVAGGIO (Ramo Trasporti) – BAD STOWAGE
Operazione di stivaggio non effettuata correttamente in relazione alle diverse tipologie di imballo, peso e dimensioni. In tali circostanze, le normali sollecitazioni di viaggio possono determinare il deterioramento di parte del carico, specie se eterogeneo.
In quanto effettuata o comunque sotto il controllo del contraente o dell’assicurato, dei rispettivi rappresentanti o dipendenti, comporta la reiezione della richiesta di risarcimento.
CAUSA (DEL CONTRATTO) – CAUSE
E’ uno dei requisiti essenziali del contratto insieme con l’accordo delle parti (l’incontro delle volontà), l’oggetto (il complesso delle pattuizioni) ed eventualmente la forma (scritta). Si identifica con il motivo ultimo che induce le parti a contrattare (nell’assicurazione: il proposito di compiere un atto di previdenza, per quanto concerne l’assicurato; il compimento di un atto connesso con la propria attività imprenditoriale, per quanto concerne l’assicuratore) o, secondo una teoria più moderna, nella funzione economico-sociale del contratto (nell’assicurazione, la messa a disposizione del mezzo per cautelarsi attraverso la previdenza).
Artt. 1325, 1343, 1344 e 1345 C. c.
CAUZIONE (ASSICURAZIONE) (Cauzioni) – BOND (INSURANCE)
Costituiscono il contenuto del Ramo Cauzione i contratti assicurativi che assolvono la stessa funzione giuridico-economica di una cauzione in denaro o in altri beni reali, ovvero di una garanzia fidejussoria che un determinato soggetto obbligato (contraente) è tenuto a costituire a favore di un altro (beneficiario). L’obbligazione garantita, a titolo di risarcimento danni o penale, può sorgere a seguito di violazione di obbligazioni primarie di “fare” e di “non fare” o anche di “dare”, purchè previste in una disposizione normativa o in un contratto. Sono escluse le garanzie di natura puramente fiduciaria, prestate cioè a fronte di operazioni finanziarie non riconducibili a contratti tipicamente disciplinati.
La possibilità di rilasciare garanzie a fronte di obblighi di “dare,” limitatamente ai casi previsti da apposite leggi in materia di imposte, è prevista dalla Circolare Ministeriale 433/79. La possibilità per la Pubblica Amministrazione di accettare polizze fidejussorie a fronte di obbligazioni da garantire è prevista in via generale dalla L. 348/82. La possibilità di rilasciare garanzie a fronte di obblighi di “dare” ad esclusione delle operazioni finanziarie di carattere fiduciario è prevista dalla circolare I. S. V. A. P. 162/91.
CAUZIONE (DELL’AGENTE) – GUARANTEE DEPOSIT (OF INSURANCE AGENT)
Vedi CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
CAUZIONE (DELL’IMPRESA) – DEPOSIT or BOND
Debbono prestarla, sia per il Ramo Vita che per i Rami Danni, le imprese autorizzate all’esercizio delle assicurazioni.
D. P. R. 449/59, L. 295/78 e L. 742/86.
CAUZIONE (TIPOLOGIE DI RISCHIO) (Cauzioni) – BONDS (CLASSES OF RISKS)
Le tipologie di rischio di questo Ramo sono costantemente aggiornate a seconda delle esigenze del mercato e dei settori di attività. Tra le principali garanzie si possono evidenziare le seguenti: GARANZIE DOGANALI; GARANZIE APPALTI E COSTRUZIONI; GARANZIE FIDEIUSSORIE; GARANZIE COMUNITARIE; GARANZIE ASSIMILABILI ALLE DOGANALI; GARANZIE PER LE INTENDENZE DI FINANZA; GARANZIE APPALTI PUBBLICI E PRIVATI; CONTROGARANZIE BANCARIE; CONTROGARANZIE PER APPALTI PUBBLICI E PRIVATI; GARANZIE E CONTROGARANZIE PER APPALTI ALL’ESTERO; GARANZIE FINANZIARIE A FAVORE DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI (rimborso I. V. A. , obblighi esattoriali, rateazioni fiscali/previdenziali/oneri di urbanizzazione e di costruzione, differimenti doganali, ecc. ); GARANZIE GIUDIZIARIE; GARANZIE FEDELTA; GARANZIE DI CONTRATTO.
CAVALLO (ASSICURAZIONE DEL) (Ramo Bestiame) – BLOODSTOCK INSURANCE
Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame (vedi), le cui polizze garantiscono abitualmente il caso di morte per malattia o infortunio. Con soprappremio la garanzia può essere estesa a: diaria giornaliera (per un massimo di 60 giorni); invalidità permanente; avvelenamento o atto vandalico; furto o rapina; spese veterinarie.
CEDENTE (Ramo Vita) – ASSIGNOR (OF LIFE POLICY)
Il contraente può cedere ad altri il contratto assicurativo Vita. Tale atto diventa efficace solo quando l’assicuratore ne fà annotazione in polizza o su appendice.
Vedi anche CONDIZIONI GENERALI (DI ASSICURAZIONE).
CEDENTE (Riassicurazione) – CEDANT or CEDING COMPANY
E’ l’impresa di assicurazione che si rivolge al mercato riassicurativo per ridurre i propri impegni.
CENTRO DI CULTURA E TECNICA BANCARIA E ASSICURATIVA
Organismo costituito presso la Camera di Commercio di Genova.
CENTRO EUROPEO STUDI ASSICURATIVI E RICERCHE
Definito anche C. E. S. A. R. . Organismo a carattere di fondazione che ha lo scopo di sviluppare gli studi e la ricerca nelle discipline assicurative, con sede a Roma.
CENTRO STUDI ASSICURATIVI “PIERO SACERDOTI”
Organismo costituito presso l’Associazione Nazionale fra le Imprese di Assicurazione (vedi) con lo scopo di approfondire e diffondere la conoscenza delle materie assicurative.
CERTIFICATO D’AVARIA (Ramo Trasporti) – SURVEY REPORT
Elaborato peritale rilasciato dal Commissario d’Avaria su richiesta del danneggiato che lo inoltrerà all’assicuratore, in uno con la dovuta documentazione, a sostegno della richiesta di risarcimento. Il ritiro di tale certificato senza osservazioni, implica che chi reclama il risarcimento riconosca la validità delle dichiarazioni del Commissario d’Avaria. Non possono essere prese in considerazione contestazioni postume.
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE – MOTOR INSURANCE CERTIFICATE
E’ rilasciato dall’assicuratore della R. C. auto e natanti per attestare che il veicolo (o il natante) è assicurato. Riporta il periodo di validità della assicurazione. Esso fa fede nei confronti dei terzi estranei al rapporto assicurativo.
Viene rilasciato unitamente al contrassegno di assicurazione (vedi).
L. 990/69 (art. 7), L. 285/92 (Artt. 181, 193).
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE (Ramo Trasporti) – INSURANCE CERTIFICATE
Rilasciato dall’assicuratore in sostituzione della polizza, attesta agli interessati l’avvenuta copertura dei rischi, oggetto di pattuizione con il contraente e/o assicurato, gravanti sulla merce nel corso del viaggio.
Può essere emesso a nome di qualsiasi interessato alla spedizione ed anche “all’ordine”.
CERTIFICATO DI CLASSE (Ramo Trasporti) – CLASSIFICATION CERTIFICATE
Documento rilasciato dall’autorità marittima che, a seconda delle caratteristiche della nave, può essere anche il certificato di navigabilità, di idoneità o licenza, la cui validità deve essere mantenuta in vigore per tutta la durata della garanzia assicurativa.
In caso di danno, la non validità del certificato o della licenza, pregiudica il diritto al risarcimento.
CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO – AUDITORS’ CERTIFICATE
A seguito dell’entrata in vigore del D. P. R. 136/75, i bilanci delle Società per Azioni, quotate in borsa, oltre che verificati dal Collegio Sindacale secondo i principi tradizionali, devono anche essere “certificati”, ossia accompagnati dalla relazione di una società di revisione iscritta in un apposito Albo, da cui risulti la certificazione della rispondenza dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite alle risultanze delle scritture contabili e l’osservanza delle prescrizioni legislative. Siffatto obbligo di certificazione del bilancio è stato esteso alle imprese assicuratrici, ancorchè non costituite in S. p. A o se costituite in tale forma societaria non quotate in borsa, nel 1978 (Assicurazioni Danni) e nel 1986 (Assicurazioni Vita).
L. 295/78 (art. 68), L. 742/86 (art. 66), D. P. R. 136/75.
CESSAZIONE AUTOMATICA DELLA GARANZIA (Ramo Trasporti) – AUTOMATIC TERMINATION OF COVER
Prevista nell’assicurazione Corpi relativamente alle garanzie guerra e scioperi. Interviene allo scoppio di guerra dichiarata o non tra USA, Gran Bretagna, Francia, ex URSS, Repubblica Popolare Cinese o, qualora si verifichi un’esplosione nucleare ostile, anche se la nave assicurata non vi sia stata coinvolta. Non è operativa qualora, in tempo di pace, abbiano a verificarsi danni dovuti ad atti di guerra. Si avrà inoltre cessazione automatica qualora la nave sia requisita da uno Stato belligerante.
CESSIONE – ASSIGNMENT
Vedi CEDENTE.
CESSIONE DEI DIRITTI (Ramo Trasporti) – ASSIGNMENT OF RIGHTS
Il beneficiario dei diritti nascenti da un contratto assicurativo può effettuarne la cessione a terzi.
Eventualità ricorrente nell’assicurazione delle merci trasportate quando il destinatario, anzichè avvalersi del contratto, deduce l’importo del danno subito in occasione del pagamento della fattura. Il mittente, al fine di ricevere il risarcimento dall’assicuratore, deve ottenere dal destinatario la cessione dei diritti di cui questi rimarrebbe altrimenti l’unico titolare.
Artt. 1406 e 1410 C. c.
CESSIONE LEGALE – COMPULSORY CESSION
Vedi CESSIONE OBBLIGATORIA.
CESSIONE OBBLIGATORIA – COMPULSORY CESSION
Il R. D. L. 966/23 impose alle imprese operanti in Italia la cessione di una quota dei rischi assunti all’Istituto Nazionale delle Assicurazioni. La disposizione prevedeva una cessione del 40% nel primo decennio di esercizio, del 30% nel secondo decennio, del 20% nel terzo e del 10% in seguito. Successivamente la legge 742/86 ha modificato le quote di cessione in: 30% nel primo quinquennio, 20% nel secondo e 10% nel seguito. Il D. L. 348/93 dispone che a partire dal 1/1/1994 non si debba più procedere a tale cessione.
L. 966 del 29/4/23, L. 742 del 22/10/86, D. L. 348/93.
CHIROGRAFO D’AVARIA (Ramo Trasporti) – AVERAGE BOND
Atto compromissorio con il quale il proprietario della merce, impegnandosi al pagamento del contributo di avaria generale, ottiene dal vettore marittimo la libera disponbilità della merce stessa.
Attualmente è di uso generalizzato il formulario Lloyd’s, la cui sottoscrizione viene richiesta dal liquidatore designato.
Art. 619 C. d. n.
CINEAS
Vedi CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L’INGEGNERIA DELLE ASSICURAZIONI.
CLAIM MADE – CLAIM MADE
E’ una formula assicurativa, di concezione anglosassone, particolarmente in uso nell’assicurazione R. C. prodotti, per cui vengono accolte le richieste di risarcimento presentate durante il periodo di validità contrattuale, indipendentemente dal momento della messa in circolazione del prodotto e della possibilità che il danno si sia verificato, prima dell’inizio di tale validità, purchè l’assicurato non ne abbia conoscenza.
CLAUSOLA – CLAUSE
Con questo termine si definiscono tutte le pattuizioni contrattuali che costituiscono l’insieme delle condizioni di assicurazione (o di polizza) (vedi), siano esse prestampate o di volta in volta convenute, ad integrazione o modifica di queste, sulle quali prevalgono.
Le condizioni di assicurazione si distinguono in “generali”, “particolari”, “speciali”, “aggiuntive”.
Artt. 1341 e 1342 C. c.
CLAUSOLA “FRANCO AVARIA PARTICOLARE” (Riassicurazione) – FREE OF PARTICULAR AVERAGE (F. P. A. ) R/I CLAUSE
Questa clausola prevede che la copertura riassicurativa di un rischio Merci esclude il risarcimento di avarie particolari, anche se riferita a polizza con garanzie più estese.
Per i rischi Corpi questa clausola prende il nome di “Total Loss Only Reinsurance Clause” (Clausola Riassicurativa di Sola Perdita Totale).
CLAUSOLA “N” ORE (Riassicurazione) – “N” HOURS CLAUSE or OPERATIVE CLAUSE
Questa clausola definisce il concetto di danno, diretto e/o indiretto, limitando la durata dell’evento che vi ha dato origine.
CLAUSOLA “N” SINISTRI (Riassicurazione) – “N” CLAIMS WARRANTY
Stabilita la priorità (vedi) oltre la quale interviene l’impegno del riassicuratore non proporzionale, può essere convenuto che lo stesso abbia luogo soltanto se nell’avvenimento sono coinvolti più di “N” assicurati o polizze.
Questa clausola è particolarmente adottata per gli eventi che riguardano danni materiali ad autoveicoli non circolanti.
CLAUSOLA “ONERE DELLA PROVA” (Riassicurazione) – ONUS OF PROOF CLAUSE
Alcuni contratti di riassicurazione prevedono che sia a carico della cedente l’onere di provare che un danno specifico non sia conseguenza, diretta o indiretta, di rischi esclusi.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA – ARBITRATION CLAUSE
Vedi ARBITRATO
CLAUSOLA COMPROMISSORIA (Riassicurazione) – COMPROMISSION CLAUSE
Questa clausola riassicurativa impegna le parti a deferire ad un collegio arbitrale la soluzione di controversie contrattuali.
CLAUSOLA CONTROLLO SINISTRI (Riassicurazione) – CLAIMS CONTROL CLAUSE
Questa clausola, se prevista contrattualmente, dà diritto al riassicuratore di intervenire nella perizia e valutazione di un danno.
CLAUSOLA DEL RIASSICURATORE PIU’ FAVORITO (Riassicurazione) – MOST FAVOURED REINSURER CLAUSE
Con questa clausola qualsiasi condizione di favore applicata ad un riassicuratore s’intende estesa agli altri.
CLAUSOLA DI “PERDITA TOTALE” – T. L. O. R/I CLAUSE
Questa clausola prevede che la copertura riassicurativa di un rischio Corpi esclude il risarcimento dei danni parziali, limitandosi quindi ai casi di perdita totale e/o perdita totale costruttiva.
Per i rischi Merci questa clausola prende il nome di Free Particular Average (F. P. A. ) Reinsurance Clause (Clausola riassicurativa F. A. P. “Franco Avaria Particolare”).
CLAUSOLA DI CARENZA (Ramo Vita) – WAITING PERIOD CLAUSE
E’ una clausola contrattuale, inserita nelle polizze senza visita medica, in forza della quale, se il decesso dell’assicurato avviene entro i primi sei mesi dal perfezionamento della polizza, l’assicuratore corrisponde solo una somma pari ai premi netti versati. Questa clausola non vale se la morte è conseguenza diretta di malattia infettiva acuta oppure di infortunio.
Vedi anche ASSICURAZIONE SENZA VISITA MEDICA. Vedi anche, per i Rami Danni, CARENZA.
CLAUSOLA DI CLASSIFICAZIONE (Ramo Trasporti) – CLASSIFICATION CLAUSE
Ogni contratto assicurativo concernente la spedizione di merci via mare fa espresso riferimento a tale clausola. Presupposto essenziale per la validità della prestazione assicurativa è il rispetto delle prescrizioni ivi contenute ovvero l’impiego di nave iscritta in uno dei registri di classifica quali il Lloyd’s Register, Registro Italiano (R. I. NA. ), ecc.
Art. 167 C. d. n.
CLAUSOLA DI COLLABORAZIONE SINISTRI (Riassicurazione) – CLAIMS COOPERATION CLAUSE
Facoltà del riassicuratore di intervenire nella valutazione e determinazione di un sinistro. Questa clausola è adottata principalmente nelle riassicurazioni non obbligatorie, in alcuni Rami tecnici e/o nel caso di sinistri con caratteristiche specifiche.
CLAUSOLA DI COMMUTAZIONE (Riassicurazione) – COMMUTATION CLAUSE
Il valore attuariale di un danno è calcolato secondo le procedure seguite dalle imprese esercenti il Ramo Vita, prendendo per base le tavole di mortalità ed il tasso di interesse adottato.
CLAUSOLA DI COMPENSAZIONE (Riassicurazione) – OFFSETTING CLAUSE
Seppure implicito nelle norme che regolano l’attività riassicurativa, alcuni riassicuratori preferiscono richiamare questa clausola che implica la compensazione tra crediti e debiti di varia natura.
CLAUSOLA DI CONSERVAZIONE NETTA (Riassicurazione) – NETT RETAINED LINE CLAUSE
Quando prevista in un contratto di riassicurazione, questa clausola obbliga la cedente a comunicare l’entità del suo conservato sui rischi coperti.
Se viene accertato che la parte conservata dalla cedente è inferiore a quella notificata o stabilita contrattualmente, il riassicuratore può invocare la clausola di recesso.
CLAUSOLA DI CUMULO (Riassicurazione) – ACCUMULATION CLAUSE
Clausola riassicurativa che protegge l’impresa al di là dei massimali contrattuali, prevenendo così eventuali esposizioni sconosciute derivanti da uno stesso evento che colpisce più contratti, nel qual caso la cedente rimane esposta una sola volta per il limite di conservato.
Vedi anche CUMULO DI INDENNITA’.
CLAUSOLA DI DISDETTA AUTOMATICA (Ramo Trasporti) – AUTOMATIC CANCELLATION CLAUSE (A. T. C. )
Nei trattati di riassicurazione Trasporti Corpi questa clausola prevede che, in caso di evento bellico, il riassicuratore può recedere dal contratto con preavviso abbreviato (di norma 14 giorni).
Vedi anche CLAUSOLA DI DISDETTA SPECIALE.
CLAUSOLA DI DISDETTA SPECIALE (Riassicurazione) – SPECIAL CANCELLATION CLAUSE
I trattati di riassicurazione obbligatoria prevedono una clausola di recesso immediato in presenza di eventi particolari che possono riguardare sia specificatamente le parti (es. liquidazione, passaggio sotto altro controllo, perdita del capitale, ecc. ), sia eventi politici nazionali e/o internazionali (guerra, leggi che impediscono di fatto l’attuazione del contratto, ecc. ).
Per il ramo Trasporti vedi anche CLAUSOLA DI DISDETTA AUTOMATICA.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DI ECCESSO SINISTRI (Riassicurazione) – EXCESS LOSS EXCLUSION CLAUSE
Se prevista, sono escluse dal contratto tutte le coperture riassicurative in eccesso danni sottoscritte dalla cedente.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RIASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (Riassicurazione) – OBBLIGATORY REINSURANCE EXCLUSION CLAUSE
Se prevista, sono escluse dal contratto tutte le coperture di riassicurazione obbligatoria sottoscritte dalla cedente.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONE RISCHI NUCLEARI “N. E. R. E. C” (Riassicurazione) – NUCLEAR ENERGY RISKS EXCLUSION CLAUSE (N. E. R. E. C. )
Clausola internazionale che i riassicuratori impongono in alcune coperture.
CLAUSOLA DI ESCLUSIONI “N. R. G. ” (Riassicurazione) – EXCLUSION CLAUSE (N. R. G. )
Applicabile alla riassicurazione di rischi di Responsabilità Civile, questa clausola, più di altre, è presa come riferimento in alcuni contratti di riassicurazione.
CLAUSOLA DI ESTENSIONE DI COPERTURA (Riassicurazione) – EXTENDED EXPIRATION CLAUSE
Con questa clausola si prevede che, qualora un contratto scada mentre un avvenimento dannoso è in corso, la scadenza stessa s’intende prorogata ed il riassicuratore è ritenuto impegnato sull’intero evento, come se lo stesso si fosse consumato entro la scadenza contrattuale.
Vedi anche CLAUSOLA “N” ORE.
CLAUSOLA DI FLUTTUAZIONE MONETARIA (Riassicurazione) – CURRENCY FLUCTUATION CLAUSE
Stabilito un tasso di cambio all’atto della stipulazione di un contratto, l’impegno del riassicuratore ed il conservato (vedi) della cedente sono aggiornati al tasso in corso alla data di risarcimento di un danno. Usata in contratti con valute deboli, questa clausola ha spesso avuto effetti contrastanti, facendo preferire un tasso di cambio fisso, riferito ad una o più monete.
CLAUSOLA DI GRAVE INFLAZIONE (Riassicurazione) – SEVERE INFLATION CLAUSE
Sinonimo della “Clausola Indice” (vedi), questa formula permette il ricorso alla rivalutazione di priorità e di portata soltanto quando si supera un coefficiente di inflazione consistente, ossia per la parte eccedente il margine convenuto.
Vedi anche CLAUSOLA INDICE, PRIORITA’ e PORTATA.
CLAUSOLA DI INCONTESTABILITA’ (Ramo Vita) – NON-CONTESTABILITY CLAUSE
Fa parte delle condizioni generali di polizza; con essa l’assicuratore, trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dell’assicurazione o dal suo rinnovo, rinuncia a contestare la polizza per dichiarazioni inesatte o reticenti, fornite dal contraente, purchè senza dolo o colpa grave.
Vedi anche CONDIZIONI GENERALI, CONDIZIONI SPECIALI, CONDIZIONI PARTICOLARI.
CLAUSOLA DI INSOLVENZA (Riassicurazione) – INSOLVENCY CLAUSE
Il risarcimento di un danno viene effettuato dal riassicuratore per la totalità dell’importo dovuto, indipendentemente da qualsiasi riduzione dell’esposizione della cedente per sua insolvenza, nei confronti dell’assicurato.
CLAUSOLA DI LAVORAZIONE – PROCESS CLAUSE
Pattuizione che esclude la possibilità di chiedere all’assicuratore il risarcimento di danni subiti dalla merce, mentre la stessa si trova sottoposta a procedimenti di lavorazione.
CLAUSOLA DI MODIFICA DI LEGGE (Riassicurazione) – ACTS IN FORCE CLAUSE
Nel caso di assicurazioni obbligatorie (vedi) questa clausola ammette la revisione dei termini contrattuali, essendo questi soggetti a modifiche legislative, con conseguenze determinanti sull’equilibrio del contratto di riassicurazione. Il contratto stesso prevede, pertanto, la possibilità per le parti di ridiscutere le condizioni della copertura, al verificarsi di siffatte modifiche di legge.
CLAUSOLA DI PASSAGGIO – CURRENT INSURED VALUES CLAUSE
Particolare condizione contrattuale relativa al Ramo Incendio, con la quale l’impresa, nel pattuire premio e condizioni, ha subordinato la stabilità di tali condizioni al fatto che i valori dei beni costituenti ogni singolo rischio non siano superiori ad un determinato limite convenuto.
Al superamento del limite stabilito dalla clausola è buona norma avvisare immediatamente l’impresa, per stabilire le nuove condizioni di tassazione e non incorrere nei rigori del dispositivo di legge relativo all’aggravamento di rischio.
Artt. 1892 e 1898 C. c.
CLAUSOLA DI PROROGA (Riassicurazione) – EXTENSION OF PERIOD CLAUSE
Clausola che estende una copertura riassicurativa oltre i 12 mesi in caso di proroga del rischio originale. La clausola permette alla cedente di estendere la durata del rischio originale senza accordo preventivo del riassicuratore.
In genere viene posto un limite alla durata complessiva della polizza.
CLAUSOLA DI RECESSO – CANCELLATION (FOLLOW CLAIM) CLAUSE
Consente all’assicuratore di recedere dal contratto con un preavviso (normalmente di 15 giorni) da darsi mediante raccomandata dopo ogni denuncia di sinistro e sino allo scadere di un certo termine (di regola 30 giorni) dalla definizione del medesimo, avvenuta col pagamento dell’indennità o in altro modo.
Vedi anche ANTICIPATA RISOLUZIONE (DEL CONTRATTO ASSICURATIVO). Nel ramo Malattia va facendosi strada la tendenza, da parte di alcune imprese, di rinunciare alla facoltà di disdetta, vuoi dalla stipulazione del contratto, vuoi dopo un “periodo di osservazione” di uno o due anni.
CLAUSOLA DI RECESSO (Riassicurazione) – REGRESSION CLAUSE
In alcuni contratti di riassicurazione viene indicata la clausola di recesso, che permette al riassicuratore di recedere da ogni impegno in caso di grave e continuata inosservanza di una delle condizioni pattuite.
Vedi anche CLAUSOLA ERRORI E/O OMISSIONI.
CLAUSOLA DI RIASSICURAZIONE “INTEGRALE” (Riassicurazione) – FULL REINSURANCE CLAUSE
Condizioni di ricopertura riassicurativa che richiamano integralmente quelle della polizza originale. Questa clausola è particolarmente adottata nella riassicurazione facoltativa e comporta l’impegno del riassicuratore ad accettare tutte le condizioni contenute nella polizza originale, anche quando non riportate nel documento contrattuale.
CLAUSOLA DI RIMPIAZZO – REPLACEMENT CLAUSE
Pattuizione secondo la quale in caso di danno subito da un oggetto assicurato, l’assicuratore risarcirà esclusivamente le spese di riparazione e/o sostituzione della parte danneggiata, restando escluso qualsiasi deprezzamento dell’oggetto comprensivo di tale parte.
CLAUSOLA DI RINUNCIA (Riassicurazione) – REINSURANCE WAIVER CLAUSE
In caso di premio addizionale, aggiustamento o storno di entità insignificante, è stabilito che le parti vi rinuncino, senza alcun pregiudizio per le altre condizioni del contratto e la sua efficacia.
CLAUSOLA DI RISCATTO (Riassicurazione) – WITHDRAWAL CLAUSE
Se previsto contrattualmente, la riserva residua dei sinistri acccaduti nel corso dell’esercizio considerato può essere riscattata dal riassicuratore al termine di “N” anni, a condizioni già prestabilite. Con tale operazione tutti gli impegni incombenti sul riassicuratore per i sinistri relativi all’anno considerato si intendono estinti.
Vedi anche CUT OFF. Anche se non previsto contrattualmente, le parti hanno comunque la facoltà di convenire il riscatto della riserva danni residua ad una data scadenza.
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE – STABILITY CLAUSE
Vedi CLAUSOLA INDICE.
CLAUSOLA DI TAGLIO (Ramo Trasporti) – CUTTING CLAUSE
Pattuizione in base alla quale le parti rotte o schiacciate di tubi e condutture saranno tagliate e l’assicuratore rimborserà il valore proporzionale delle parti stesse, oltre al costo dell’operazione e della rifinitura.
CLAUSOLA DI UNIFORME PROPORZIONALITA’ (Riassicurazione) – UNIFORM PROPORTION CLAUSE
In base a questa clausola la cedente è tenuta a riassicurare con identica proporzione tutte le garanzie incluse nelle polizze originali.
CLAUSOLA DIRITTO DI ISPEZIONE (Riassicurazione) – INSPECTION CLAUSE
Concede al riassicuratore il diritto a prendere visione di documenti e registri aventi attinenza con gli affari applicati al contratto stipulato.
CLAUSOLA ERRORI E/O OMISSIONI (Riassicurazione) – ERRORS AND OMISSIONS CLAUSE
Il rapporto riassicurativo s’intende basato sulla buona fede delle parti, quindi, in caso di errori e/o omissioni, gli stessi devono essere rettificati appena ne sia stata constatata l’esistenza.
CLAUSOLA INDICE (Riassicurazione) – INDEX CLAUSE
Priorità (vedi) e portata (vedi) di un dato layer (vedi), sono legati ad indici di rivalutazione nazionali o internazionali, basati sull’evoluzione di fattori di riferimento (costo della vita, della materia prima, dei salari, ecc. ). La clausola indice è adottata principalmente nei Rami o categorie di rischio, ove la definizione dei danni può comportare lunghe procedure giudiziarie, con conseguente attualizzazione dell’entità del risarcimento in base al potere di acquisto aggiornato. Il superamento di eventuali margini ne annulla gli effetti e comporta l’applicazione dell’intera rivalutazione di indice.
Vedi anche CLAUSOLA DI GRAVE INFLAZIONE.
CLAUSOLA MACCHIATURE (Ramo Trasporti) – SPOTTING CLAUSE
Condizione con la quale nell’assicurazione di oggetti in pelle morbida (es. i guanti) si intendono esclusi i danni che, a seguito di umidità assorbita, determinano la formazione di macchie sull’oggetto. Detta esclusione non viene considerata qualora nel corso del viaggio, la nave abbia subito incaglio, sommersione o incendio.
CLAUSOLA NEW JASON (Ramo Trasporti) – NEW JASON CLAUSE
Deriva dalla contestazione sorta in ordine alla dichiarazione di avaria generale (vedi) riguardante la nave “Jason” e viene utilizzata nei contratti di noleggio assoggettati alla legislazione statunitense. Con detta clausola viene confermata la possibilità per l’armatore di ottenere la partecipazione del carico alla ripartizione di danni e spese derivanti da sua mancata diligenza.
CLAUSOLA PIENO RISCHIO (Ramo Trasporti) – INSTITUTE CARGO CLAUSES (A)
Superati da tempo i termini “tutti i rischi” e “all risks” (vedi), la clausola di edizione 1983, complemento della polizza italiana di assicurazione merci trasportate, è stata adottata dal mercato nazionale ispirandosi alle Institute Cargo Clauses (A) (vedi) di edizione 1982. Sono garantiti tutti i danni e le perdite materiali e dirette, subite dalla merce, restando esclusi, opportunamente elencati, i rischi non assicurabili, quali il dolo dell’assicurato, il contrabbando, ecc.
CLAUSOLA RECUPERO DA TERZI (Riassicurazione) – THIRD PARTY RECOVERY CLAUSE
Anche se implicito in ogni contratto di riassicurazione, in alcuni casi questa clausola viene introdotta per meglio chiarire l’obbligo della cedente a ripartire con i suoi riassicuratori ogni recupero ottenuto da terzi.
CLAUSOLA RIPARTIZIONE PROPORZIONALE SPESE LEGALI (Riassicurazione) – PROPORTIONAL LEGAL EXPENSES SHARING CLAUSE
Alcuni trattati eccesso danni (vedi) prevedono che, ove sia necessaria una difesa legale, le relative spese siano ripartite nella stessa proporzione in cui gli importi del danno incidono su priorità (vedi) e portata (vedi).
CLAUSOLA RISCHI BASE (Ramo Trasporti) – INSTITUTE CARGO CLAUSES “C”
Trattasi di clausola ispirantesi alle Institute Cargo Clauses (C) (vedi), adottata per soppiantare le vecchie clausole “franco avaria particolare” o “free from particular average”. Rispetto alla clausola pieno rischio si riscontra una garanzia limitata agli eventi elencati all’Art. 1 della polizza.
Vedi anche CLAUSOLA PIENO RISCHIO.
CLAUSOLA RISCHI SPECIALI O ACCESSORI (Riassicurazione) – SPECIAL AND ALLIED RISKS CLAUSE
E’ consuetudine riassicurare i rischi accessori o speciali di un determinato Ramo nella stessa proporzione della cessione principale a cui si riferiscono. Le eccezioni (es. rischio accessorio terremoto per l’incendio) sono in genere riportate in una lista di esclusioni facente parte del contratto di riassicurazione. I rischi accessori esclusi possono essere riassicurati con un contratto separato o cessione facoltativa.
Questa clausola è particolarmente usata nei rischi speciali accessori del ramo Incendio.
CLAUSOLA SINISTRI SCONOSCIUTI (Riassicurazione) – WARRANTED NO KNOWN or NON REPORTED LOSSES CLAUSE
Dichiarazione della cedente, alla data di una richiesta tardiva di ricopertura, rispetto alla data di inizio del rischio o contratto, di non essere a conoscenza di alcun sinistro avvenuto.
Questa clausola implica la cancellazione “ab initio” della copertura riassicurativa, qualora venisse provato che la cedente era a conoscenza di un avvenimento a carico della copertura stessa alla data del collocamento.
CLAUSOLA SINISTRO NETTO DEFINITIVO (Riassicurazione) – ULTIMATE NET LOSS CLAUSE
Con essa si determina la somma effettivamente pagata dalla cedente a titolo di risarcimento per sinistri, comprese tutte le spese connesse alla liquidazione, ma dedotte le somme eventualmente recuperate sotto qualsiasi forma.
CLAUSOLA SPECIALE DATI STATISTICI (Riassicurazione) – SPECIAL RECORD CLAUSE
Un contratto di riassicurazione può prevedere che in caso di modifica sostanziale di dati statistici forniti al riassicuratore, relativi a periodi precedenti, questi ha il diritto di rinegoziare i termini che hanno determinato la sua partecipazione.
CLAUSOLA SUPERAMENTO DEI MASSIMALI (Riassicurazione) – EXCESS LIMIT CLAUSE
Se prevista contrattualmente, questa clausola implica che eventuali risarcimenti superiori ai massimali di polizza comportino un riadeguamento della priorità in funzione del rapporto esistente tra risarcimento effettivo e massimale di polizza.
L’adozione di questa clausola è particolarmente opportuna per le coperture eccesso danni del ramo R. C. auto.
CLAUSOLA VERIFICA DANNO (Riassicurazione) – CLAIM SURVEY CLAUSE
Con questa clausola il riassicuratore acquisisce il diritto di intervenire nella verifica di un danno.
CLAUSOLE – CLAUSES
Costituiscono le condizioni di polizza: esse possono essere stabilite contratto per contratto, uniformemente adottate per tutti i contratti, oppure fissate per categorie di contratti.
Vedi anche CONDIZIONI GENERALI, CONDIZIONI SPECIALI, CONDIZIONI PARTICOLARI.
Artt. 1341, 1342 C. c.
CLAUSOLE ABUSIVE – ABUSIVE CLAUSES
Il concetto di clausola abusiva si differenzia da quello, tradizionalmente conosciuto, relativo alle clausole vessatorie (vedi) perchè non nasce dal diritto nazionale comune a tutti i contratti (relativamente all’Italia artt. 1341, 1342 e 1370 C. c. ), bensì dal diritto speciale voluto dalla C. E. E. per tutelare i consumatori contro gli squilibri normativi contrattualmente posti in essere a loro danno. La Comunità ha dettato i principi affinchè gli Stati Membri provvedano sollecitamente a dotarsi di norme speciali atte a colpire, con l’inefficacia, le clausole abusive, ossia gravate da tale squilibrio, inserite nei contratti stipulati dai consumatori, ivi compresi gli utenti del servizio assicurativo (trattasi infatti di una tutela che va al di là di quella contenuta nell’Art. 1932 C. c. ) e dei servizi cosiddetti parassicurativi.
Dir. CEE 93/13.
CLAUSOLE ONEROSE – UNCONSCIONABLE CLAUSE
Sono clausole particolarmente gravose per uno dei due contraenti (perchè impongono decadenze, sospensioni nell’erogazione delle prestazioni, deroghe alla competenza della Autorità Giudiziaria ecc. ), per cui il legislatore ha ritenuto necessario – quando dette clausole sono contenute in moduli o formulari prestampati a cura dell’altro contraente – richiamare espressamente l’attenzione di chi dovrà sottostare a siffata gravosità. Il che avviene mediante il meccanismo dell’approvazione specifica delle clausole onerose, previsto dagli articoli 1341 e 1342 C. c.
Sono dette anche clausole vessatorie o surrettizie. Vedi anche CONTRATTO DI ADESIONE.
Artt. 1341 e 1342 C. c.
CLAUSOLE VESSATORIE – UNCONSCIONABLE CLAUSE
Vedi CLAUSOLE ONEROSE.
CLEAN CUT (Riassicurazione) – CLEAN CUT
Impegno del riassicuratore su tutti i sinistri rimanenti a carico del trattato all’inizio del rapporto, indipendentemente dalla data di accadimento o dell’anno di competenza. Alla chiusura del rapporto gli impegni del riassicuratore vengono trasferiti ad altri. Se adottata contrattualmente, questa clausola implica la limitazione temporale del rapporto riassicurativo. All’assunzione degli impegni risalenti ad esercizi precedenti, il riassicuratore riceve l’importo corrispondente ai sinistri in sospeso alla data di inizio del rapporto (Entrata Portafoglio Sinistri). Alla cessazione del rapporto gli viene addebitato l’importo risultante a tale data per i sinistri in sospeso (Ritiro Portafoglio Sinistri).
Con questo sistema il riassicuratore entrante beneficia di eventuali risparmi nello smontamento delle riserve, ovvero è penalizzato di eventuali aggravamenti. La percentuale del trasferimento del portafoglio sinistri è convenuta contrattualmente.
COAGENZIA DI ASSICURAZIONE – JOINT AGENCY
Si ha coagenzia allorchè una stessa agenzia è affidata a due o più agenti con l’incarico di gestirla in comunione. Normalmente il contratto di coagenzia prevede la responsabilità solidale dei coagenti verso l’impresa di assicurazione. Il contratto di coagenzia fissa anche la quota di partecipazione di ciascun coagente alle spese ed agli utili e, se nulla dice in proposito, le quote si presumono uguali. La coagenzia può nascere originariamente o in corso di incarico, per volontà concorde delle parti o per volontà della sola impresa di assicurazione. La variazione in aumento del numero dei titolari di un’agenzia di assicurazione è spesso espressa con il termine gergale di “affiancamento dell’agente”. Nel caso in cui l’affiancamento voluto dall’impresa sia rifiutato dall’agente o dagli agenti in carica, il contratto si risolve per fatto dell’impresa con una conseguente maggiorazione dell’indennità di risoluzione.
Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione 16/9/1981 art. 36.
COASSICURAZIONE (DIRETTA) – CO-INSURANCE (DIRECT)
Si ha coassicurazione quando la medesima assicurazione o l’assicurazione di rischi relativi alle stesse cose e/o persone è ripartita tra più assicuratori per quote determinate. In tal caso ciascun assicuratore è tenuto al pagamento dell’indennità dovuta solamente in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli assicuratori. In caso di giudizio, l’assicurato deve citare tutti i coassicuratori.
In pratica, l’impresa “delegataria” (di solito quella che assicura la quota maggiore) gestisce il contratto (incassa i premi e paga interamente le indennità) accreditando e addebitando alle altre imprese quanto di loro pertinenza. Ma la norma serve ad evitare che un assicuratore si carichi della quota di un altro assicuratore insolvente. Infatti, quando vi è sentore di insolvenza, la prassi predetta viene abbandonata e si ritorna alla puntuale applicazione dell’art. 1911 C. c. Tecnicamente la coassicurazione serve a risolvere diversi problemi: ad evitare l’esasperazione della concorrenza, a fare sì che un assicuratore non oltrepassi l’esposizione massima che si è imposto.
Art. 1911 C. c.
COASSICURAZIONE (INDIRETTA) – CO-INSURANCE (INDIRECT)
E’ l’assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori, con diverse polizze.
Vedi anche ASSICURAZIONE (PRESSO DIVERSI ASSICURATORI).
Art. 1910 (1, 2 e 3 co. ) C. c.
COEFFICIENTE DI RIASSICURAZIONE (Riassicurazione) – REINSURANCE FACTOR
Nel trattato di eccedente, è la percentuale di partecipazione del riassicuratore ad ogni singolo rischio, risultante dall’applicazione della tabella dei massimali. I coefficienti di riassicurazione vengono riuniti in gruppi, la cui distanza è regolata da una costante, comprendenti tutti i coefficienti entro una percentuale minima e massima; ogni gruppo viene ceduto al riassicuratore in base al corrispondente coefficiente medio.
COESISTENZA – RISK ACCUMULATION
Esistenza di più rischi (vedi) in locali non separati fra loro da muro pieno o da spazio vuoto almeno superiore ad un metro.
Vedi anche CONTIGUITA’.
COESISTENZA DI PIU’ ASSICURAZIONI – DOUBLE (or MULTIPLE) INSURANCE
Obbligo a carico dell’assicurato di dichiarare a ciascuna impresa l’esistenza di tutte le assicurazioni stipulate per il medesimo rischio.
Vedi anche ASSICURAZIONE (PRESSO DIVERSI ASSICURATORI).
Art. 1910 C. c.
COIBENTI – INSULATION MATERIALS
Sono convenzionalmente considerati tali i materiali aventi caratteristiche antiacustiche o antitermiche. Non sono considerati coibenti i materiali combustibili, utilizzati per impermeabilizzazione o rivestimento.
COINTRA (Ramo Vita) – COINTRA
Vedi COOPERATION INTERNATIONALE POUR LES ASSURANCES SUR LA VIE DES RISQUES AGGRAVES.
COLAGGIO (Ramo Trasporti) – LEAKAGE
Per colaggio deve intendersi la fuoriuscita di liquidi dai contenitori (fusti, bidoni, latte) usati per il trasporto, generata da eventi accidentali verificatisi nel corso del viaggio.
L’assicuratore presta la garanzia per contenitori nuovi definiti “di primo viaggio”.
COLLEGIO MEDICO – MEDICAL PANEL
E’ un organismo costituito di volta in volta per dirimere le divergenze fra le parti a seguito di disaccordo sul diritto all’indennizzo e sulla natura e conseguenze del sinistro, relativamente alle polizze Infortuni e Malattia. Esso è costituito da 3 medici, nominati uno per parte ed il terzo dai primi due o dal Consiglio dell’Ordine dei Medici. Risiede normalmente nel comune ove ha sede la direzione della impresa e le sue decisioni sono prese a maggioranza di voti, anche se un medico si rifiuta di sottoscrivere il verbale definitivo.
Istituto specifico dei rami Infortuni e Malattia.
COLLETTAME (Ramo Trasporti) – GROUPAGE
Con questo termine ci si riferisce al trasporto di merci eterogenee.
COLPA – FAULT or NEGLIGENCE
Comportamento (commissivo od omissivo) caratterizzato da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che dà luogo ad un fatto illecito non intenzionale, dato che l’intenzionalità del soggetto agente verte solo sull’azione e non anche sul risultato, che resta involontario anche se previsto o prevedibile.
Un esempio di comportamento colposo è il seguente: un cacciatore malaccorto, agendo contro ogni norma di legge e del buon senso, spara (intenzionalità relativa all’atto) nell’abitato, causando il ferimento (risultato non intenzionale) di una persona. Vedi anche COLPA GRAVE.
Art. 2043 C. c.
COLPA ESCLUSIVA (DELLA VITTIMA O DI UN TERZO) – EXCLUSIVE FAULT (OF VICTIM or ANOTHER)
Vedi CASO FORTUITO.
COLPA GRAVE – CULPABLE NEGLIGENCE
E’ la colpa macroscopica. Nelle assicurazioni diverse da quelle di R. C. , solleva l’assicuratore dall’obbligo di eseguire la sua prestazione, salvo patto contrario.
Vedi anche COLPA.
Artt. 2043 e 1900 C. c.
COLPA NAUTICA (Ramo Trasporti) – MASTER’S FAULT
Errore commesso dal capitano nella conduzione della nave a seguito del quale derivano conseguenze dannose alla stessa, alle merci imbarcate, a cose o beni di proprietà di terzi, a persone.
Art. 524 C. d. n.
COLPI DI SOLE E DI CALORE – SUN AND HEAT STROKE
Sono manifestazioni che producono i loro effetti in modo progressivo e quindi manca loro il requisito della repentinità per considerarne le conseguenze e gli effetti quali infortuni.
Le polizze infortuni, tuttavia, normalmente equiparano ad infortuni anche le conseguenze di questi eventi.
COLPO DI ARIETE – THE ARIES (RAMMING) EFFECT
E’ così definita la rapida successione di oscillazioni della pressione, che si propagano ripetutamente nei due sensi, lungo una condotta chiusa di liquido, causata da una brusca variazione della portata e quindi della velocità di flusso, la cui sovrapposizione produce sovrappressioni locali che possono provocare la rottura della condotta. In genere ciò avviene per effetto di un blocco di chiusura, per l’apertura di un organo di intercettazione o per il brusco arresto di una pompa.
Questi effetti, anche se si manifestano con uno scoppio, (vedi) non sono mai considerati tali.
COMBUSTIBILI – COMBUSTIBLE MATERIALS
Sostanze che per ossidazione sono capaci di dare vita ad un processo di combustione. La combustione può essere: lenta, quando si ha innalzamento di temperatura appena sensibile; viva, quando è notevole l’innalzamento di temperatura con produzione di luce; completa, quando brucia e dà luogo ad altri composti non ulteriormente combustibili; incompleta, quando l’ossigeno è in quantità insufficiente per provocare l’ossidazione completa del combustibile.
Vedi anche INCENDIO.
COME IN SCADENZA (Riassicurazione) – AS EXPIRY
Quando un contratto di riassicurazione viene rinnovato in tutte le sue parti a condizioni invariate, la richiesta “come in scadenza – as expiry” – evita alle parti di riportare i dettagli nello “slip” (vedi) di offerta.
COMITATI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONI MARITTIME
Organismi costituiti fra imprese operanti in Italia. Ne esiste uno con sede a Genova, uno con sede a Roma, uno con sede a Trieste.
COMITATO DI SORVEGLIANZA – SUPERVISORY COMMITTEE
Viene attivato in caso di amministrazione straordinaria dell’impresa assicuratrice per sostituirne il collegio sindacale. E’ nominato dall’ISVAP ed è composto da un Presidente e da alcuni membri (da due a quattro).
Vedi anche COMMISSARIAMENTO.
L. 576/78 (Art. 7 riformulato con L. 20/91).
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E’ il comitato costituito nel 1967, definito anche C. I. P. E. , nell’alveo della moderna tendenza per cui materie di particolare rilievo per la vita ed il progresso del paese vengono sottratte alla competenza di un solo Ministro ed affidate ad organi collegiali coinvolgenti più dicasteri.
Vedi anche PROGRAMMAZIONE (DELLA POLITICA ASSICURATIVA NAZIONALE).
L. 48/67 (art. 16 ss. )
COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI
E’ il comitato, definito anche C. I. P. , che stabilisce prezzi e tariffe in tutti i casi in cui la legge prevede che esse siano amministrate, come nel caso dell’assicurazione R. C. auto e natanti.
La imminente liberalizzazione delle tariffe R. C. auto e natanti ne renderà probabilmente superflua l’attività in materia di tariffe, sinora amministrate.
COMITATO PER L’ASSICURAZIONE R. C. PRODOTTI
Organismo non più operante. Era costituito fra imprese assicuratrici aderenti all’ A. N. I. A. (vedi), per seguire lo sviluppo dell’assicurazione R. C. prodotti e quotare i rischi in base ad esperienze italiane e estere.
COMMISSARIAMENTO – ADMINISTRATION BY A COMMISSIONER
Di fronte a gravi irregolarità amministrative o violazioni di norme (legislative, statutarie, ecc. ), il Ministro dell’Industria, con decreto, scioglie gli organi sociali dell’impresa assicuratrice versante in tale stato disfunzionale e l’I. S. V. A. P. nomina uno o più commissari ed un Comitato di sorveglianza per l’amministrazione straordinaria che porterà al risanamento o, in difetto, alla liquidazione coatta dell’impresa stessa. Il Commissario sostituisce il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Sorveglianza il Collegio Sindacale.
Vedi anche COMITATO DI SORVEGLIANZA.
L. 576/82 (art. 7 riformulato con L. 20/91).
COMMISSARIO (AD ACTA) – COMMISSIONER (AD ACTA)
E’ nominato, con decreto del Ministro dell’Industria, per il compimento di singoli atti necessari per rendere conforme alla legge la gestione delle imprese assicuratrici presentanti irregolarità rilevate dall’I. S. V. A. P.
L. 576/82 (artt. 6 e 7 bis).
COMMISSARIO D’AVARIA (Ramo Trasporti) – SURVEY AGENT
Professionista che, nell’interesse dell’assicuratore, ha il compito di accertare cause ed entità del danno o della perdita subiti dalla merce nel corso od al termine del viaggio, prescindendo dalla portata della prestazione assicurativa. Per tale funzione egli utilizza formulari dai quali si rilevano tutte le notizie utili all’assicuratore per il necessario esame della pratica. Nei casi in cui è richiesta una specifica competenza professionale, il Commissario si avvale dell’opera di periti.
Normalmente l’intervento è richiesto dall’assicurato danneggiato ed il costo della prestazione è a suo carico, con facoltà di ripeterlo all’assicuratore in uno con la richiesta di indennizzo per il danno o la perdita subiti.
COMMISSARIO LIQUIDATORE – COMMISSIONER OF LIQUIDATION
Nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa svolge le stesse funzioni proprie del curatore nell’ambito del fallimento. Provvede cioè a formare lo stato attivo e lo stato passivo della liquidazione, a realizzare le attività e a pagare i debiti in base alla legge fallimentare ed alle norme speciali sulle assicurazioni. Relativamente all’assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti può essere investito del compito di liquidare, per conto del fondo di garanzia per le vittime della strada (vedi), danni gravanti su quest’ultimo.
Art. 1902 C. c. , R. D. 267/42, D. P. R. 449/59, R. D. 63/25, Artt. 1930 e 1931 C. c. , D. L. 857/76 Conv. L. 39/77.
COMMISSARIO STRAORDINARIO – EXTRAORDINARY COMMISSIONER
Vedi COMMISSARIAMENTO.
COMMISSIONE CONSULTIVA PER LE ASSICURAZIONI PRIVATE
E’ presieduta dal Ministro dell’Industria, del cui dicastero è organo consultivo col compito di fornire pareri obbligatori (autorizzazioni all’esercizio, provvedimenti di liquidazione coatta, schemi di regolamento, ecc. ) e facoltativi, a richiesta del Ministero. E’ composta da funzionari ministeriali e rappresentanti delle categorie interessate allo svolgimento del servizio assicurativo (imprese assicuratrici, operatori economici, agenti di assicurazione, personale delle imprese, ecc. )
D. P. R. 449/59 (art. 76).
COMMISSIONE D’AVVIAMENTO (Riassicurazione) – STARTING COMMISSION
Commissione aggiuntiva a volte riconosciuta dal riassicuratore per portafogli di nuova costituzione, allo scopo di contribuire agli esborsi commerciali ed organizzativi della cedente.
In genere il contributo di avviamento è limitato nel tempo.
COMMISSIONE DI RIASSICURAZIONE (Riassicurazione) – REINSURANCE COMMISSION
Percentuale prestabilita che il riassicuratore rimborsa alla cedente a copertura dei suoi costi di acquisizione, eventualmente maggiorata di un supplemento per oneri gestionali.
Si tratta di una voce raramente prevista nei contratti non proporzionali, ma costante in tutti gli altri.
COMMISSIONE VARIABILE (Riassicurazione) – SLIDING SCALE COMMISSION
Rimborso provvigionale rapportato alla sinistralità; permette al riassicuratore di premiare o penalizzare la cedente per la sua politica assuntiva.
COMMISSIONI NAZIONALI (ALBO AGENTI E ALBO BROKER)
Sono istituite presso il Ministero dell’Industria, del quale sono organi consultivi per le questioni di competenza ed esercitano le funzioni loro assegnate dalla legge ed il potere disciplinare, deliberando le sanzioni (che arrivano fino alla radiazione) poi adottate con decreto ministeriale, ma tuttavia soggette ad impugnazione in sede contenziosa.
L. 48/79 e L. 792/84.
COMMISSIONI PROVINCIALI (ALBO AGENTI)
Coadiuvano la Commissione Nazionale, anche con segnalazioni atte a fare aprire il procedimento disciplinare.
L. 48/79 (artt. 14, 15, 16 e 19).
COMPAGNIA DELEGATARIA – LEADING COMPANY
E’ l’impresa che, in caso di coassicurazione (vedi), conclusa la trattativa con il contraente, provvede all’emissione del contratto assicurativo, all’incasso del premio, alla liquidazione dei danni e ad ogni altra incombenza gestionale, anche per conto e nell’interesse delle altre imprese partecipanti al rischio.
Vedi anche COASSICURAZIONE, DELEGATARIA, CONDELEGATARIA.
COMPENSO DI SALVATAGGIO (Ramo Trasporti) – SALVAGE REWARD
E’ l’importo, convenuto amichevolmente o determinato a seguito di arbitrato, dovuto dal proprietario del bene salvato oltre alle spese e/o perdite subite e reclamate dal mezzo intervenuto, purchè sia stato raggiunto, anche parzialmente, un risultato utile.
Il contratto di salvataggio su basi “no cure no pay” libera il proprietario del bene assistito andato perduto nel corso dell’operazione, dal riconoscere un compenso.
Artt. 491 e 492 C. d. n.
COMPETENZA TERRITORIALE – PROPER FORUM
Vedi FORO COMPETENTE.
CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI (CONSAP)
La CONSAP ha per oggetto l’esercizio in regime di concessione delle attività di seguito elencate: Gestione delle quote di rischio cedute dalle imprese di assicurazione Vita nazionali ed estere stabilite in Italia; Gestione del Conto Consortile R. C. Auto; Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; Gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia; Gestione del Fondo di Solidarietà per le Vittime dell’Estorsione; Gestione del Fondo di Previdenza del Personale addetto alle gestioni delle Imposte di Consumo; Gestione del Consorzio Italiano Rischi Agricoli Speciali (CIRAS); Riassicurazione dei Rischi Agricoli Speciali.
Alla CONSAP sono stati affidati, di fatto, compiti in precedenza demandati all’I. N. A. , e ciò per rispettare le normative comunitarie e per tener conto della privatizzazione dell’Ente.
CONCORDATO ITALIANO INCENDIO RISCHI INDUSTRIALI
Organismo costituito fra le imprese operanti in Italia che ha lo scopo di valorizzare i principi della tecnica assicurativa relativamente ai rischi considerati.
CONCORDATO ITALIANO RISCHI AZIENDE
Ha lo scopo di valorizzare i principi della tecnica assicurativa sotto il profilo tecnologico, statistico e di prevenzione.
Istituzione destinata ad essere sostituita da altra, denominata ISA, che si propone di operare con particolare impegno in tema di prevenzione.
CONCORSO DI COLPA – CONTRIBUTORY NEGLIGENCE
E’ la situazione che si determina quando un fatto dannoso non può essere riferito in via esclusiva ad un unico responsabile, perchè dovuto ai comportamenti colposi (paritetici o caratterizzati da una diversa gradazione della colpa) di più soggetti. Una configurazione particolare di concorso di colpa è quella legislativamente presunta in ordine alla circolazione dei veicoli senza guida di rotaie, per cui, in caso di scontro, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Vedi anche SOLIDARIETA’.
Art. 2054 C. c.
CONDELEGATARIA – JOINT LEADING COMPANY
Quando un contratto ripartito in quote fra coassicuratrici l’impresa contraente è di norma definita delegataria. Può peraltro esserci particolare interesse che una impresa coassicuratrice, impegnata con una partecipazione rilevante, ravvisi la necessità di partecipare alla gestione del contratto e può quindi ottenere le stesse funzioni della delegataria.
Vedi anche COASSICURAZIONE. Quando, nel corso degli anni, la delega del contratto passa da una ad altra impresa ricorre la delega alternata.
CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI CONTENITORI: FCL/FCL (Ramo Trasporti) – FULL CONTAINER LOADED / FULL CONTAINER LOADED
A tale condizione corrisponde la consegna del contenitore dal vettore al mittente. Questi provvederà allo stivaggio della merce e, se del caso, alle operazioni doganali. Il contenitore, munito di appositi sigilli, verrà riconsegnato al vettore per il suo inoltro sino al magazzino del ricevitore. In tal caso si ha un unico caricatore ed un unico ricevitore.
CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI CONTENITORI: FCL/LCL (Ramo Trasporti) – FULL CONTAINER LOADED / LESS CONTAINER LOADED
Le merci saranno stivate nel contenitore da parte del mittente. Trattandosi di ricevitori diversi, lo svuotamento sarà effettuato a destino del vettore per la consegna ai singoli destinatari.
CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI CONTENITORI: LCL/FCL (Ramo Trasporti) – LESS CONTAINER LOADED / FULL CONTAINER LOADED
Le merci di più caricatori verranno stivate nel contenitore dal vettore che provvederà per l’inoltro sino al magazzino di un unico ricevitore.
CONDIZIONI DI TRASPORTO DEI CONTENITORI: LCL/LCL (Ramo Trasporti) – LESS CONTAINER LOADED / LESS CONTAINER LOADED
Con tale termine si conviene che le operazioni di stivaggio della merce nel contenitore e lo svuotamento a destino verranno effettuati ad opera del vettore e ciò concerne il solo viaggio marittimo. I trasporti via terra, preliminare e successivo, vengono svolti convenzionalmente.
CONDIZIONI E TASSI DA CONCORDARE (Ramo Trasporti) – CONDITIONS AND RATES OF PREMIUM TO BE AGREED
Clausola di uso costante riferita alla possibilità che posteriormente alla stipulazione del contratto, intervengano variazioni che, tempestivamente segnalate all’assicuratore, comporteranno il mantenimento della garanzia.
CONDIZIONI GENERALI (DI ASSICURAZIONE O DI POLIZZA) – GENERAL CONDITIONS (OF INSURANCE or OF A POLICY)
Sono le condizioni generalmente predisposte a stampa dall’assicuratore. A volte sono integrate da condizioni particolari, speciali e/o aggiuntive (che valgono solo se richiamate) e da condizioni dattiloscritte, aggiunte appositamente, che prevalgono su quelle stampate, anche se queste non siano state cancellate.
Per indicare queste condizioni si usano le sigle CGA CGP. Vedi anche CLAUSOLE, CONDIZIONI PARTICOLARI, CONDIZIONI SPECIALI e CLAUSOLE ONEROSE.
Artt. 1341 e 1342 C. c. , Dir. CEE 93/13.
CONDIZIONI PARTICOLARI – PARTICULAR CONDITIONS
Sono quelle che, concordate di volta in volta dalle parti in relazione al contratto da stipulare, disciplinano gli aspetti specifici del medesimo.
Vedi anche CONDIZIONI GENERALI, CONDIZIONI SPECIALI.
CONDIZIONI SPECIALI – SPECIAL CONDITIONS
Sono quelle elaborate preventivamente dall’assicuratore in vista di aspetti particolari di una determinata categoria di contratti assicurativi. Sono di solito prestampate in aggiunta a quelle generali e tenute separate da queste, ma valgono solo se espressamente richiamate.
Vedi anche CONDIZIONI GENERALI, CONDIZIONI PARTICOLARI.
CONSAERO
Vedi CONSORZIO ITALIANO DI ASSICURAZIONI AERONAUTICHE.
CONSAP
Vedi CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI
CONSENSO (ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO) (Ramo Vita) – CONSENT
L’assicurazione, contratta per il caso di morte di un terzo, non è valida se questi o il suo legale rappresentante non dà il consenso alla conclusione del contratto. Il consenso deve essere provato per iscritto.
Il legislatore ha posto in essere questa norma per le assicurazioni sulla vita, ma essa si applica anche a quelle contro gli infortuni.
Art. 1919 C. c.
CONSERVATO NETTO (Riassicurazione) – NET LINE or NET RETENTION
Importo o quota conservata dalla cedente dopo deduzione della parte riassicurata.
CONSERVATO O RITENZIONE (Riassicurazione) – RETENTION
Quota o parte di rischio o massa di rischi conservata in proprio dalla cedente.
La determinazione del conservato è il risultato di componenti statistiche e proiezioni di probabili oscillazioni tecniche e finanziarie dell’impresa assicuratrice.
CONSERVAZIONE DELLE TRACCE – RETENTION OF EVIDENCE
Obbligo dell’assicurato di conservare gli indizi materiali di quanto denunciato, senza per questo avere diritto ad alcuna indennità supplementare.
L’assicurato deve provare che sussistono i motivi di legittimità al risarcimento, sia conservando ogni residuo delle cose danneggiate, sia presentando tutti i documenti, registri, ecc. , che dimostrino la qualità ed il valore delle cose assicurate.
CONSORZIO DI DIFESA (Grandine) – PROTECTION CONSORTIUM (HAIL)
E’ l’ente che assume la contraenza delle polizze grandine (gelo e brina) che godono di un contributo statale per il pagamento del premio a favore dei soci.
CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI GRANDINE (Grandine)
Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Coordina l’attività delle imprese che vi aderiscono. Viene definito anche C. I. A. G.
Promuove anche i rapporti con enti e organizzazioni operanti in campo agricolo.
L. 364 del 25. 5. 70 e successive modificazioni.
CONSORZIO ITALIANO DI ASSICURAZIONI AERONAUTICHE
Detto anche CONSAERO, vi aderiscono imprese operanti nel settore aeronautico. Sorto allo scopo di unificare e coordinare i criteri assuntivi dei rischi aeronautici e di liquidazione dei relativi danni, provvede alla loro ripartizione tra le imprese consorziate.
Ha sede presso l’Unione Italiana di Riassicurazione (detta UIR o UNIORIAS).
CONSORZIO ITALIANO PER L’ASSICURAZIONE VITA RISCHI TARATI (Ramo Vita)
Organismo, definito anche C. I. R. T. , costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo Vita. Ad esso viene delegato il compito della tariffazione dei rischi vita anomali sotto il profilo sanitario per consentire l’atto di previdenza alla maggior parte di coloro cui verrebbe altrimenti rifiutata l’assicurazione sulla Vita.
CONSORZIO ITALIANO RISCHI AGRICOLI SPECIALI (Grandine)
Organismo costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo grandine. Viene definito anche C. I. R. A. S. ed aveva sede presso l’Istituto Nazionale delle Assicurazioni che ne cura la gestione.
La gestione (e la riassicurazione dei rischi relativi) è stata recentemente sottratta all’I. N. A. ed affidata alla CONSAP (vedi).
L. 364 del 25. 5. 70, art. 21.
CONSORZIO PER LA CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO
Organismo costituito fra imprese operanti in Italia nel Ramo R. C. Auto. Gestisce la convenzione che impegna le aderenti a risarcire, nell’interesse e nel nome di ogni impresa partecipante, gli assicurati R. C. A. di ciascuna impresa, che abbiano subito un danno cagionato da assicurato di altra impresa, essa pure partecipante. Il regolamento prevede che la procedura abbia luogo nel rispetto di precise norme.
Vedi anche CONSTATAZIONE AMICHEVOLE (MODULO DI) e CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO.
CONSORZIO PER LA RETE ITALIANA ASSICURATIVA – DI TELECOMUNICAZIONI
Organismo, costituito fra imprese operanti in Italia, in forma cooperativa a r. l. . Viene definito anche R. I. T. A. Ha lo scopo di realizzare e gestire una rete telematica tra le imprese aderenti.
CONSORZIO PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI TECNOLOGICI
Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Viene definito anche CARTES ed ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la divulgazione di tali rischi.
CONSORZIO UNIVERSITARIO PER L’INGEGNERIA DELLE ASSICURAZIONI
Detto anche CINEAS, si propone la progettazione e l’attuazione di programmi di ricerca e di studio nel campo assicurativo. Ha sede presso il Politecnico di Milano e rilascia Master in Ingegneria delle assicurazioni.
CONSTATAZIONE AMICHEVOLE (MODULO DI) – AGREED MOTOR ACCIDENT STATEMENT
E’ uno speciale stampato, conforme ad un apposito modello ministeriale, di denuncia di sinistro R. C. auto, che necessariamente deve essere compilato (e sottoscritto) da entrambe le parti, per rappresentare le modalità di un incidente stradale, al fine di beneficiare del sistema di liquidazione accelerato, di cui al D. L. 857/76 conv. L. 39/77. Al di fuori di tale sistema, detto stampato consente al conducente, che nel sinistro non abbia responsabilità, di ottenere dal proprio assicuratore la liquidazione del danno in tempi molto brevi e ciò a seguito dell’accordo denominato Convenzione Indennizzo Diretto (vedi), detta anche C. I. D.
Vedi anche CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO.
CONTAINER (Ramo Trasporti) – CONTAINER
Termine divenuto di utilizzo generalizzato, che identifica una struttura metallica atta a ricevere al suo interno le più svariate tipologie merceologiche allo scopo di ridurre i tempi di manipolazione del carico per imbarchi e sbarchi ed offrire una maggior sicurezza per la merce durante l’intero corso del viaggio.
CONTATTO CON ALTRE MERCI (Ramo Trasporti) – CONTACT WITH OTHER GOODS
Conseguenza dannosa subita dalla merce assicurata per effetto di contaminazione con altre sostanze, liquide od in polvere, fuoriuscite dai loro contenitori a seguito di urti o sollecitazioni anomali.
Spesso dovuto a cattivo stivaggio e deficiente imballo.
CONTENITORI A GONDOLA (Ramo Trasporti) – FLAT RACK CONTAINERS
Si differenziano dai contenitori con tetto apribile (vedi) in quanto le pareti laterali e di fondo sono amovibili. Vengono utilizzati per carichi voluminosi che possono eccedere la sagoma del contenitore.
CONTENITORI A PARETI ISOLANTI (Ramo Trasporti) – INSULATED CONTAINERS
Dispongono di pareti coibentate allo scopo di ridurre il divario di temperature tra l’esterno e l’interno del container.
CONTENITORI CISTERNA (Ramo Trasporti) – TANK CONTAINERS
Sono cisterne cilindriche fissate ad una struttura metallica avente le dimensioni esterne di un container.
CONTENITORI CON TETTO APRIBILE (Ramo Trasporti) – OPEN TOP CONTAINERS
A differenza di quanto avviene col container tradizionale, la merce è protetta da telone impermeabile fissato alle sponde. Vengono caricati dall’alto e utilizzati per merci voluminose e colli pesanti.
CONTENITORI FRIGORIFERI (Ramo Trasporti) – REFRIGERATING CONTAINERS
Sono contenitori muniti di apparecchiatura refrigerante fissa o amovibile, azionata da generatore elettrico accoppiato ad un motore diesel od anche funzionanti a mezzo di una fonte elettrica esterna.
CONTENITORI PER CARICHI ALLA RINFUSA (Ramo Trasporti) – DRY BULK CONTAINERS
Rispetto al container tradizionale, dispongono di aperture praticate sull’imperiale o sulla parete di fondo, onde consentirne il riempimento e lo scarico.
CONTESTAZIONE – CONTEST
Atto con cui l’impresa respinge una domanda di indennizzo o di risarcimento e formula le sue riserve circa l’accoglimento totale o parziale del danno.
CONTIGUITA’, COESISTENZA – VICINANZA – CONTIGUITY – UNDER ONE ROOF – VICINITY
Sono definizioni che possono influenzare le valutazioni del rischio Incendio in misura determinante: contiguità: si ha quando fra due enti che formano rischio vi è muro pieno o spazio vuoto di almeno un metro; coesistenza: si ha quando nel medesimo fabbricato o in fabbricati non in regime di contiguità coesistono rischi soggetti a tariffazioni diverse; vicinanza: si verifica quando, a distanza inferiore di mt. 20 dal rischio da assicurare, esistono industrie, boschi, depositi di sostanze infiammabili.
E’ essenziale che le dichiarazioni dell’assicurato siano veritiere. Infatti gli artt. 1892 e 1893 C. c. disciplinano le dichiarazioni inesatte o reticenti (vedi), con o senza dolo o colpa grave dell’assicurato. Nel primo caso, in presenza di dolo l’assicuratore non è tenuto al pagamento della somma assicurata e può richiedere l’annullamento del contratto. Nel secondo caso paga in proporzione, riducendo l’importo del danno nella stessa misura in cui avrebbe aumentato il premio se la circostanza non dichiarata fosse stata conosciuta.
CONTINUITA’ (Riassicurazione) – CONTINUITY
Concetto di importanza rilevante nei rapporti tra cedente e riassicuratore: più è lunga la durata dei rapporti, maggiore diventa la probabilità di convenienza economica, anche nelle annualità negative.
CONTO COMUNE (Riassicurazione) – COMMON ACCOUNT
Riassicurazione stipulata a protezione della delegataria e delle sue coassicuratrici, oppure della cedente e dei suoi riassicuratori. La cedente o delegataria, intenzionata a proteggere i propri impegni, stipula una riassicurazione che mette successivamente a disposizione delle coassicuratrici o dei riassicuratori.
Vedi anche PROTEZIONE OBBLIGATORIA PER CONTO COMUNE.
CONTO DEPOSITO (Riassicurazione) – DEPOSIT STATEMENT
Si tratta di un riepilogo dei depositi costituiti dal riassicuratore presso la cedente per premi e/o sinistri.
CONTO DI CONGUAGLIO (Riassicurazione) – ADJUSTMENT STATEMENT OF ACCOUNT
Nei contratti riassicurativi che prevedono anticipazioni o depositi sui premi dovuti, la cedente è tenuta ad emettere uno o più conti per conguagliare gli anticipi, sino al raggiungimento del premio finale dovuto.
CONTRAENTE – CONTRACTING PARTY
E’ il soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l’assicuratore. Suo obbligo principale è quello di pagare i premi. Suo fondamentale diritto, tipico nelle assicurazioni Vita e Infortuni, quello di designare il beneficiario.
Vedi anche ASSICURATO.
Artt. 1882, 1890, 1891, 1919, 1920 e 1921 C. c.
CONTRAENTE (Ramo Trasporti) – CONTRACTING PARTY
E’ l’intestatario del contratto stipulato per garantire un proprio interesse, nel qual caso assume anche la qualifica di assicurato; oppure, qualora detto contratto riguardi l’interesse di terza persona, questa diviene l’assicurato, attraverso il trasferimento dei benefici effettuato con girata in bianco o nominativa.
Art. 1891 C. c.
CONTRASSEGNO – MOTOR INSURANCE CERTIFICATE MARK
Documento che evidenzia l’esistenza dell’assicurazione obbligatoria per la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. La legge impone che debba essere collocato in modo ben visibile sul veicolo, di norma sul parabrezza, e ciò per permettere ai terzi di accertare l’impresa che presta l’assicurazione, i termini di scadenza della garanzia e la coincidenza con la targa del veicolo.
Vedi anche CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE.
L. 990/69 (art. 7), D. L. vo 285/92 (artt. 191,193).
CONTRATTO – CONTRACT
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare od estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. I contratti a prestazioni corrispettive si distinguono in contratti commutativi e aleatori. Commutativo è il contratto nel quale, fin dal momento della sua conclusione, ciascuna delle parti sa quale sia l’entità del vantaggio e rispettivamente del sacrificio che riceverà dal contratto. Aleatorio è, invece, il contratto nel quale, per ciacuna delle parti, il vantaggio o il sacrificio dipenderà dall’alea, dalla sorte.
L’assicurazione è un tipico contratto aleatorio.
Art. 1321 C. c.
CONTRATTO DI ADESIONE – CONTRACT FOR ADHESION
E’ quel contratto realizzato mediante moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, per cui l’altro contraente può solo aderirvi (o respingerlo) in blocco, senza cioè potere contrattare clausola dopo clausola.
Vedi anche CLAUSOLE ONEROSE.
Artt. 1341 e 1342 C. c.
CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE – INSURANCE AGENCY CONTRACT
La nozione giuridica di contratto di agenzia in generale e di contratto di agenzia di assicurazione in particolare è desumibile piuttosto dall’art. 1742 C. c. , che dall’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione (vedi), il quale ultimo, pur regolando minuziosamente forma e contenuti del contratto di agenzia di assicurazione, non ne fornisce una definizione esplicita, neppure “per relationem”. Peraltro anche l’art. 1742 C. c. non definisce il contratto di agenzia, enunciando invece cosa si realizza attraverso di esso. “Col contratto di agenzia”, recita la norma, “una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. Fonti normative: Al di là di ogni definizione, il contratto di agenzia di assicurazione trova i propri contenuti e le proprie fonti normative non tanto nel Codice civile, bensì altrove: nella contrattazione collettiva (Accordo Nazionale Imprese-Agenti) e, in tempi più recenti, nella Legge 48/79, istitutiva dell’Albo nazionale agenti di assicurazione. Forma: Per la stipulazione del contratto di agenzia di assicurazione è prevista la forma scritta. Condizioni di validità: E’ condizione di validità del contratto, che l’impresa sia autorizzata all’esercizio dell’assicurazione e che l’agente abbia conseguito l’iscrizione all’Albo nazionale. Scioglimento: Il contratto di agenzia di assicurazione si scioglie: per recesso “ad nutum” dell’impresa o dell’agente; per giusta causa; per cancellazione dall’Albo nazionale, per morte, per invalidità totale, per limiti d’età dell’agente. Accanto a questi casi di scioglimento, esplicitamente contemplati dall’Accordo Nazionale Imprese-Agenti, il contratto di agenzia può risolversi al venir meno, in capo all’impresa, dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’assicurazione (per revoca, rinuncia, o liquidazione coatta). Preavviso: Eccettuati i casi di scioglimento per giusta causa, per cancellazione dall’Albo e per morte dell’agente, la parte che recede è tenuta a dare preavviso all’altra parte. L’impresa di assicurazione ha facoltà di sostituire il preavviso dovutole, o quello da essa dovuto, con una corrispondente indennità, variabile in funzione del volume dei premi annualmente incassati dall’agente e dell’anzianità di gestione maturata da quest’ultimo. Indennità di risoluzione: All’agente cessato o ai suoi eredi spetta una indennità di risoluzione, determinata con un calcolo complesso, che tiene conto dei seguenti parametri: l’incremento del monte premi apportato all’agenzia, i premi incassati durante tutti gli anni interi di gestione, la media provvigionale degli ultimi tre anni e la durata del rapporto. Non per tutti i Rami di assicurazione vengono adottati questi parametri di calcolo, mentre alcuni di tali parametri non vengono considerati se il recesso avviene per giusta causa imputabile all’agente. Rivalsa: L’impresa di assicurazione ha diritto di rivalersi nei confronti dell’agente subentrante per le indennità corrisposte all’agente cessato o ai suoi eredi. Cauzione: All’agente può essere richiesto, dall’impresa, di costituire valida cauzione.
Vedi anche ACCORDO NAZIONALE IMPRESE-AGENTI, AGENZIA DI ASSICURAZIONE e ALBO NAZIONALE AGENTI.
Art. 1742 C. c. , L. 48/79.
CONTRATTO DI MANUTENZIONE (Elettronica) – MAINTENANCE CONTRACT
E’ un contratto che regola la prestazione di un servizio tendente a correggere ed eliminare disturbi, difetti e usura dei materiali impiegati in genere nelle forniture di impianti ed apparecchiature elettroniche. Spesso le polizze relative ad apparecchiature elettroniche subordinano la loro validità alla esistenza di un contratto di manutenzione.
Tutto quanto accidentale e non riconducibile alla normale prassi di funzionalità, rientra nel contratto assicurativo “elettronica”.
CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE (Riassicurazione) – REINSURANCE CONTRACT
E’ il documento che, firmato dalle parti, sancisce in dettaglio i termini della partecipazione del riassicuratore. Se emesso oltre la data di inizio del rapporto, il contratto è generalmente preceduto da un documento provvisorio.
Vedi anche NOTA DI COPERTURA.
CONTRIBUTI (A CARICO DELLE IMPRESE) – INSURANCE ENTERPRISE’S CONTRIBUTION
Sono erogazioni, imposte per legge alle imprese assicuratrici ma di fatto gravanti sugli assicurati, atte a predisporre i mezzi finanziari occorrenti per l’espletamento di attività della Pubblica Amministrazione in determinati ambiti, ricollegabili alle assicurazioni private e di interesse collettivo, come quello della vigilanza governativa (vedi) e quello della gestione del fondo a favore delle vittime della strada (vedi).
Vedi anche FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA.
CONTRIBUTI (A CARICO DELLE IMPRESE) DI VIGILANZA – STATE SUPERVISION CONTRIBUTION
L’art. 67 del testo unico delle Leggi sulle Assicurazioni private prevede che tutte le imprese di assicurazione debbano versare un contributo di vigilanza la cui misura viene fissata annualmente con Decreto Ministeriale. Le stesse imprese sono tenute altresì a corrispondere contributi aggiuntivi per le spese di redazione e pubblicazione dell’annuario e per organizzazione e partecipazione ai convegni e conferenze nazionali ed internazionali che interessano le assicurazioni, ecc.
Per l’anno 1993 il contributo di vigilanza dovuto è stato del 0,2% dei premi incassati, al netto dell’aliquota degli oneri di gestione, stabilita, nel 1992 nella misura del 10%. Vedi anche VIGILANZA GOVERNATIVA.
D. P. R. 449/59.
CONTRIBUTO (AL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA) – CONTRIBUTION TO ROAD ACCIDENT VICTIMS FUND
E’ la percentuale, da versare al Fondo fissata annualmente dal Ministro dell’Industria, con decreto, da calcolare sui premi dell’assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti (misura massima: 3%)
Vedi anche FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA.
L. 990/69 (art. 31).
CONTRIBUTO DI AVARIA GENERALE (Ramo Trasporti) – GENERAL AVERAGE CONTRIBUTION
Somma emergente dal regolamento di avaria generale e ripartita tra gli interessati alla spedizione. A volte il liquidatore richiede un deposito definito provvisorio fissato sulla scorta degli elementi in suo possesso anch’essi provvisori e rilascia apposita ricevuta che gli interessati producono agli assicuratori chiedendone il pagamento.
Regola XXII di York -Anversa (1974).
CONTRO-ASSICURAZIONE (Ramo Vita) – COUNTER-INSURANCE
Clausola contrattuale che prevede la restituzione del o dei premi pagati, nel caso che l’assicurato: muoia durante un periodo di tempo prestabilito (assicurazioni per il caso di vita), oppure sopravviva ad una data prefissata (assicurazioni per il caso di morte).
Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA e ASSICURAZIONI PER IL CASO DI MORTE.
CONVENZIONE – AGREEMENT
E’ così definito ogni accordo tendente a convenire condizioni speciali relativamente a contratti assicurativi nei diversi Rami, quando riferiti a gruppi omogenei di persone. La convenzione quindi può riferirsi a dipendenti di una stessa azienda (o parte di essi), iscritti ad una associazione, ecc.
La stipulazione di una convenzione può avere effetti sia sul premio della assicurazione che sulle clausole contrattuali che, derogando alle Condizioni Generali di Assicurazione (vedi) in senso più favorevole all’assicurato, prevedono spesso estensioni di garanzia abitualmente non concesse.
CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO – KNOCK FOR KNOCK AGREEMENT
Detta anche C. I. D. , vi aderisce la maggior parte delle imprese di assicurazione per consentire al danneggiato, per i soli danni al veicolo, di ottenere il risarcimento direttamente e molto più brevemente dalla propria impresa di assicurazione per la R. C. auto. Ciò vale attualmente per incidenti che coinvolgono solo due veicoli, semprechè non vi siano lesioni a persone, che i due conducenti sottoscrivano il modello di denuncia sinistri denominato “constatazione amichevole” (vedi) e che l’entità del danno non sia superiore a 10 milioni.
Vedi anche CONSORZIO PER LA CONVENZIONE INDENNIZZO DIRETTO e CONSTATAZIONE AMICHEVOLE (MODULO DI).
CONVENZIONI ANIA – ANIA AGREEMENTS
Allo scopo di agevolare i rapporti reciproci attraverso accordi che prevedono automatismi di esecuzione, molte imprese aderenti all’A. N. I. A. hanno sottroscritto delle convenzioni che le impegnano appunto, reciprocamente. La più nota è la Convenzione Indennizzo Diretto (vedi) ma ne esistono anche molte altre (ad es. per i tamponamenti multipli in R. C. auto).
Vedi anche ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LE IMPRESE ASSICURATRICI.
COOBBLIGAZIONE (Cauzioni) – CO-OBLIGATION
Sono impegni fidejussori prestati da terzi per conto dell’obbligato, in merito ad un’obbligazione da questi garantita.
Conformemente al nuovo diritto di famiglia, qualora si tratti di obbligazioni personali, le imprese assicuratrici tendono a richiedere la coobbligazione dell’altro coniuge.
COOPERATION INTERNATIONAL POUR LES ASSURANCES SUR – LA VIE DES RISQUES AGGRAVES (Ramo Vita)
Trattasi di un organismo, detto COINTRA, che collega le imprese Vita di diverse nazionalità, specializzato per la tariffazione dei rischi tarati. In caso di rifiuto di accettazione di un rischio da parte del C. I. R. T. (vedi) si può presentarlo per l’assunzione al COINTRA.
Vedi anche RISCHIO TARATO e CIRT.
COPERTA (Ramo Trasporti) – DECK
Termine generico che indica il ponte principale di una nave sul quale possono essere rizzati carichi voluminosi.
COPERTURA – ROOF COVERING
E’ così definito il complesso degli elementi del tetto, escluse le strutture portanti, le coibentazioni, le soffittature ed i rivestimenti.
Vedi anche TETTO e SOLAIO.
COPERTURA “CONTINGENCY” (Riassicurazione) – CONTINGENCY COVER
Nelle coperture riassicurative in eccesso danni, con un limite massimo di sinistri a carico del riassicuratore, in sostituzione o in aggiunta ai reintegri, può essere adottata questa formula che opera a saturazione avvenuta del contratto di base.
Vedi anche DROP DOWN.
COPERTURA CATASTROFALE (Riassicurazione) – CATASTROPHE COVER
Dal termine stesso si evince che si tratta di una copertura alla quale la cedente ricorre per proteggersi contro eventi eccezionali, di natura, origine o conseguenza catastrofale. Il ricorso a questo tipo di protezione ha lo scopo di limitare l’esposizione nei casi di accumulo di sinistri causati da uno stesso evento. La priorità, (vedi) di importo generalmente elevato, può anche prevedere un numero minimo di sinistri causati dallo stesso evento.
Vedi anche CLAUSOLA DI CUMULO.
COPERTURA CON PRIORITA’ E PORTATA VARIABILI (Riassicurazione) – COVER WITH VARYING EXCESSES AND LIMITS
Particolarmente usata nella riassicurazione non proporzionale del Ramo Trasporti, questo tipo di protezione permette alla cedente di diversificare, all’interno dello stesso contratto, ritenzione e ricopertura secondo predeterminate caratteristiche di rischio.
COPERTURA FACOLTATIVO-OBBLIGATORIA (Riassicurazione) – FACULTATIVE-OBLIGATORY COVER
Forma di riassicurazione che indica la facoltà dell’impresa di cedere quei rischi che riterrà opportuno, con obbligo del riassicuratore ad accettarli.
COPERTURA OMBRELLO (Riassicurazione) – UMBRELLA COVER
E’ una copertura che ingloba più Rami, e può essere prestata in aggiunta ad altre protezioni. Il ricorso a questa forma è essenzialmente quello di prevenire l’impatto causato da un solo evento che colpisca più categorie di rischio.
Nelle assicurazioni, questa forma di copertura è particolarmente adottata da multinazionali che stipulano una solo polizza per tutte le proprie sedi, succursali e affiliate.
COPERTURA PROVVISORIA – PROVISIONAL COVER
E’ così definito il documento rilasciato dall’assicuratore in alcuni Rami e per alcune tipologie di rischi, che consente di beneficiare delle prestazioni assicurative prima della emissione della polizza e del suo perfezionamento.
La copertura provvisoria è considerata, per giurisprudenza consolidata, un vero e proprio contratto, ancorchè di breve durata.
COPERTURA SOTTOSTANTE (Riassicurazione) – UNDERLYING COVERAGE
Copertura, seguita da altre, a protezione di un dato rischio e/o massa di rischi. Per le coperture riassicurative in secondo rischio (vedi eccesso danni) è comunemente stabilito, anche se non contrattualmente specificato, che tutti i benefici della copertura sottostante siano estesi a quelle successive.
CORPO DI NAVE (Ramo Trasporti) – HULL
Nell’assicurazione dei rischi derivanti dalla navigazione, viene così definito l’insieme costituito da scafo, attrezzature e pertinenze.
CORPO E MACCHINE (Ramo Trasporti) – HULL & MACHINERY (H. & M. )
Con tale termine ci si riferisce allo scafo della nave, nonchè alle strutture, al/i motore/i, ai macchinari ausiliari e a tutte le pertinenze, che possono differenziarsi a seconda dei criteri di progettazione, costruzione ed impiego cui è destinata la medesima.
CORRIERE (Ramo Trasporti) – INLAND CARRIER
Impresa che effettua il trasporto di merci su strada prevalentemente per linea o gruppi di linee da o per determinate regioni, con servizio rapido e competitivo sul piano funzionale ed economico.
COSE ASSICURATE (ALIENAZIONE) – INSURED SUBJECT MATTER (TRANSFER OF OWNERSHIP)
L’alienazione delle cose assicurate non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, dato che diritti e obblighi passano all’acquirente se questi, saputo del contratto, non dichiara (con raccomandata) all’assicuratore di rifiutare il subentro entro dieci giorni dalla scadenza del primo premio successivo all’alienazione. L’assicurato che non comunica all’assicuratore l’avvenuta alienazione ed all’acquirente l’esistenza del contratto, deve continuare a pagare i premi.
Art. 1918 C. c. e L. 990/69.
COSE IN CUSTODIA – OBJECTS IN THE CARE, CUSTODY AND CONTROL
Sono cose atte a produrre danno e sulle quali, quindi, va esercitata una particolare vigilanza. In caso di danno la legge presume la responsabilità del custode, ossia di colui, proprietario o no, che, avendo la disponibilità di fatto, oltrechè legale, delle cose in parola, è tenuto ad esercitare siffatta sorveglianza.
Vedi anche AQUILIANA (RESPONSABILITA’).
Art. 2051 C. c.
COSTO ASSICURAZIONE E NOLO (Ramo Trasporti) – INCOTERMS: COST-INSURANCE-FREIGHT (CIF)
Oltre a quanto previsto per il termine Costo e Nolo (vedi), spetta al venditore stipulare il contratto assicurativo per i rischi del trasporto, nell’interesse dell’acquirente.
COSTO DI RIMPIAZZO – REPLACEMENT COST/VALUE
Si tratta del prezzo di listino a nuovo del macchinario od attrezzatura, maggiorato dei costi di imballaggio, dogana, trasporto e montaggio. L’I. V. A. va compresa nella somma assicurata solo quando l’assicurato appartenga ad una categoria qualificata come soggetto passivo di imposta.
COSTO MEDIO (DEI SINISTRI) – AVERAGE COST (OF CLAIMS)
Si determina mettendo in relazione gli importi di tutti i sinistri pagati od ancora da pagare, relativi ad un determinato esercizio, con il numero dei sinistri stessi. Il risultato è appunto chiamato costo medio che, a sua volta, moltiplicato per la frequenza di accadimento dei sinistri, determina il fabbisogno di base per la tariffazione da adottare onde ottenere un equilibrio tecnico.
CREDITO (ASSICURAZIONE DEL) (Cauzioni) – CREDIT INSURANCE
Il rischio garantito dai contratti rientranti nel Ramo Credito è quello della perdita totale o parziale del credito, dovuta ad insolvenza del debitore, accertata o presunta, nei modi e nei termini previsti nelle varie polizze, a seconda delle operazioni poste in essere. Non è consentito garantire operazioni creditizie di carattere finanziario, effettuate cioè in funzione meramente fiduciaria, salvo che siano assistite da garanzie reali. Il contratto deve essere stipulato dal creditore o in forma globale (cioè deve prevedere la copertura per tutti i debitori o per gruppi omogenei). Operazioni singole possono essere garantite in presenza di crediti ipotecari e di crediti all’esportazione. Infine deve essere previsto uno scoperto a carico dell’assicurato.
CREDITO (TIPOLOGIE DI RISCHIO) (Cauzioni) – CREDIT (CLASSES OF RISKS)
Le tipologie di rischio di questo Ramo sono costantemente aggiornate secondo le esigenze del mercato e dei settori di attività. Tra le principali garanzie si possono evidenziare le seguenti: CREDITO COMMERCIALE; CREDITO RATEALE; LEASING MOBILIARE/IMMOBILIARE; CREDITO FONDIARIO; CREDITO IPOTECARIO; CREDITO AGRARIO; REVOCATORIA FALLIMENTARE; TITOLO DI PROPRIETA’ (inesatte visure notarili); RISCHI DI IMPIEGO; RISCHIO VITA (debito residuo del mutuario in caso di premorienza); CREDITO EDILIZIO; TUTELA DEL CREDITORE;
CUMULO – ACCUMULATION
Concetto assicurativo legato alla somma di più rischi che, sommati tra loro, determinano una esposizione complessiva per l’assicuratore.
CUMULO (Riassicurazione) – ACCUMULATION
Vedi CLAUSOLA DI CUMULO.
CUMULO DI INDENNITA’ – MULTIPLE INDEMNITIES
Locuzione che contraddistingue la norma contrattuale intesa a disciplinare il ricorrere di più prestazioni cui l’assicurato od i suoi beneficiari possono avere diritto. Nei Rami Infortuni e Malattia, ad esempio, le indennità per inabilità temporanea o per ricovero, sono cumulabili con quelle previste per il caso di morte o di invalidità permanente che, tra loro, non sono cumulabili.
In nessun caso le somme assicurate per il caso di morte possono cumularsi con quelle per invalidità permanente.
CUMULO SCONOSCIUTO – UNKNOWN ACCUMULATION
Vedi CLAUSOLA DI CUMULO - DA AVVISARE (Riassicurazione) – TO BE ADVISED (T. B. A. )
Indica che un termine o condizione, non ancora definiti, saranno successivamente comunicati.
Termine inglese abbreviato in T. B. A. , usato anche per significare “To be agreed” (Da convenire)
DA CHIODO A CHIODO (Ramo Trasporti) – NAIL TO NAIL
Il termine usato espressamente per l’assicurazione di tele ed opere d’arte, sta ad indicare che la durata della garanzia inizia dal momento in cui queste vengono rimosse dal luogo di originaria conservazione per essere trasportate presso mostre o restauratori ed ha termine con il rientro in detto luogo originario.
DA CONVENIRE (Riassicurazione) – TO BE AGREED (T. B. A. )
Indica che un termine o condizione contrattuale devono essere convenuti.
Termine inglese abbreviato in T. B. A. , usato anche per significare “To be advised” (Da avvisare).
DA MAGAZZINO A MAGAZZINO (Ramo Trasporti) – FROM WAREHOUSE TO WAREHOUSE
Condizione intesa a rendere valida la garanzia su merci in transito, dal momento in cui lasciano il magazzino/deposito del mittente sino al loro arrivo nel magazzino del ricevente nella località di destino.
La riconsegna delle merci deve però essere effettuata entro sessanta giorni dallo sbarco nel porto di destinazione.
DALLA PRIMA LIRA (Riassicurazione) – FROM GROUND UP
Nella riassicurazione non proporzionale, questo termine è usato per precisare che il valore di un sinistro è indicato nella sua globalità, ossia al lordo della quota conservata dalla cedente.
DANNI CONSEQUENZIALI – CONSEQUENTIAL LOSS
Sono tali i danni derivanti non già dall’azione diretta d’incendio, esplosione o scoppio, ma per le conseguenti interruzioni di energia, anomalie nel funzionamento delle apparecchiature ed altre alterazioni che possono subire gli enti per effetto di fuoriuscita di fluidi.
Il termine trova applicazione nel ramo Incendio.
DANNI DA ACQUA – PLUMBED WATER DAMAGES
Vedi ACQUA CONDOTTA.
DANNI DA ACQUA DI SENTINA (Ramo Trasporti) – BILGE WATER DAMAGES
Sono tali i danni subiti dalla merce per effetto della fuoriuscita di acqua da tubazioni di bordo o da contatto con acqua, appunto, di sentina. Rientrano tra i danni di acqua dolce.
DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO DA GUASTI MACCHINE – (ASSICURAZIONE DEI)
Polizza che copre i danni indiretti (lucro cessante) derivanti da forzata inattività di macchine che siano, esse pure, oggetto di assicurazione con polizza ìguasti alle macchineì (vedi).
Vedi anche RISCHI TECNOLOGICI.
DANNI DI COMPETENZA (Riassicurazione) – UNDERWRITING YEAR CLAIMS
Vanno comunque riferiti all’esercizio di decorrenza del contratto.
DANNI IN MACCHINA PER CATTIVI TEMPI (Ramo Trasporti) – HEAVY WEATHERS – ENGINE TROUBLE
Locuzione propria dell’assicurazione (corpi) per riferirsi alle avarie, subite dalle macchine per sforzi e sollecitazioni anomali, accertati o da accertarsi al termine del viaggio.
DANNI IN SOSPESO – OUTSTANDING CLAIMS
Sono i reclami presentati dall’assicurato, ma non ancora liquidati per carenza di documentazione, oppure perchè gli accertamenti non sono conclusi.
DANNI INDIRETTI – INDIRECT LOSSES
Sono le conseguenze di un danno materiale che si manifestano producendo altri effetti dannosi, non direttamente causati dall’evento, ma da esso derivanti. Si possono suddividere in “danni materiali” e “danni da interruzione di esercizio”. Nel primo caso si inquadrano i danni ai beni che sono consequenziali all’evento dannoso, nel secondo caso si stima la perdita economica che deriva dall’impossibilità a svolgere la normale attività a seguito dell’evento stesso.
DANNI NON RIPARATI (Ramo Trasporti) – UNREPAIRED DAMAGES
Condizione prevista dai contratti riferiti alla nave, assicurata secondo la I. T. C. (vedi INSTITUTE TIME CLAUSE HULL), in base alla quale, al termine del contratto, nel caso di danni non riparati, il risarcimento richiesto sarà computato in ragione del reale deprezzamento subito dalla nave, ma non potrà eccedere la somma che sarebbe stata risarcita qualora le riparazioni fossero state eseguite. Se però la nave fosse perita prima della scadenza contrattuale, non si terrà conto dei danni non riparati.
In tutti i casi, incluse le imbarcazioni da diporto, le polizze italiane non prevedono il risarcimento per danni non riparati.
DANNI PAGABILI A DESTINO (Ramo Trasporti) – CLAIMS PAYABLE ABROAD or AT DESTINATION
Pattuizione che si rileva nella polizza o certificato di assicurazione, in base alla quale l’assicuratore, tramite gli agenti liquidatori (vedi), provvede alla corresponsione dell’importo liquidato nella località ove risiede il ricevitore danneggiato.
DANNI PER COLPA COMUNE (Ramo Trasporti) – BOTH TO BLAME COLLISION CLAUSE
Pattuizione contenuta nelle polizze di carico, concernenti il trasporto di merci, in base alla quale nel caso di urto tra due o più navi, con colpa comune, ciascuna nave concorrerà al risarcimento dei danni arrecati in proporzione alla gravità della propria colpa.
Gli assicuratori della merce prevedono il caso con apposita clausola.
Art. 484 C. d. n.
DANNI PUNITIVI – PUNITIVE DAMAGES
Il giudice statunitense, non disponendo di norme penali o amministrative da applicare per reprimere i casi di colpa macroscopica dimostranti l’assoluto disinteresse del colpevole per gli altrui diritti ed interessi, condanna il colpevole medesimo a pagare al danneggiato (in aggiunta a quanto dovutogli quale risarcimento nel senso tradizionale del termine) una somma, magari molto superiore a quella costituente il risarcimento, a titolo di “punitive damages” in base, non ad una disposizione di legge, ma ad un principio affermatosi giurisprudenzialmente com’è normale in un ordinamento di Common Law. Condanne del genere sono molto frequenti nelle cause relative a danni causati da prodotti difettosi.
L’assicuratore europeo non è propenso a coprire i danni punitivi nell’ambito dell’assicurazione R. C. prodotti, sia per la loro natura surrogatoria di una sanzione penale o amministrativa, che per l’imprevedibilità quantitativa che li caraterizza. Ora, rimosso il primo ostacolo, l’assicurazione – tenuto conto del secondo – è prestata entro limiti contenuti.
DANNI SCONOSCIUTI O VIAGGIANTI (Ramo Trasporti) – LOSSES INCURRED BUT NOT REPORTED
Prevedibili esborsi concernenti avvenimenti verificatisi nell’esercizio ma, alla chiusura del medesimo, non ancora denunciati all’assicuratore.
DANNO – LOSS or DAMAGE
In ordine al contratto di assicurazione è la diminuzione patrimoniale subita dall’assicurato in conseguenza di un sinistro. Può essere diretto o indiretto (detto anche consequenziale) (vedi) a seconda che sia, o meno, conseguenza diretta del sinistro stesso. In riferimento ai fatti illeciti è il pregiudizio che deriva dalla violazione di un diritto assoluto. Può essere patrimoniale o non patrimoniale, a seconda che incida sul patrimonio del danneggiato oppure sulla sua sfera psicofisica e si concretizzi, quindi, in dolore, sofferenze, ansie ecc.
Vedi anche AQUILIANA (RESPONSABILITA’) e SINISTRO.
Artt. 1882, 2043, 2056 e 2059 C. c. .
DANNO (A PRODOTTI DEL SUOLO) (Grandine) – DAMAGE TO CROPS
Nell’assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.
Art. 1908 (4 co. ) C. c.
DANNO (ESTETICO) – AESTHETIC LOSS
E’ il danno all’aspetto esteriore ed ha una valenza patrimoniale quando la vittima trae un lucro dall’esibizione della propria persona (attori, personaggi di spettacolo e “pubblici” in senso lato), ma anche soggetti professionalmente a contatto col pubblico come commesse, venditori, ecc. Ha invece una valenza extrapatrimoniale (o morale) quando, pur non determinando pregiudizio economico, crea disagio nei rapporti col prossimo. A questo riguardo si parla, come configurazione specifica di danno morale, anche di “danno alla vita di relazione”, non necessariamente legato ad una ferita o ad uno sfregio esteriore, ma anche sotto forma del permanere di balbuzie, tic, eccitabilità, ecc. conseguenti al fatto illecito.
Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE) e DANNO (NON PATRIMONIALE).
DANNO (NON PATRIMONIALE) – PSYCHOLOGICAL DAMAGE
Riguarda, non il patrimonio, ma la sfera psichica, incidendo sulla stessa con dolori, ansie e paure per un fatto interessante la propria persona (es. lesioni personali riportate) o la persona altrui (es. morte di un congiunto), ma in presenza – in questo secondo caso – di particolari vincoli affettivi. E’ risarcito solo quando il fatto contiene gli estremi di un reato.
Viene detto anche danno morale o “pretium doloris”
Artt. 2059 C. c. e 185 C. p.
DANNO (PATRIMONIALE) – CAPITAL LOSS
E’ l’incisione inferta dal fatto illecito alla sfera patrimoniale (della vittima) attuale (danno emergente) o futuro (lucro cessante).
Artt. 2043 e 2056 ss. C. c.
DANNO AMBIENTALE – ENVIRONMENTAL DAMAGE
Consiste nell’alterazione, nel deterioramento o nella distruzione, parziale o totale, dell’ambiente, cagionata da qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge. L’autore del fatto è tenuto al risarcimento nei confronti dello Stato, legittimato a promuovere l’azione avanti il giudice ordinario. Parimenti legittimati sono gli enti territoriali su cui incidono i beni oggetto del fatto lesivo.
L’assicurazione R. C. inquinamento non copre questo tipo di danno.
L. 349/86 (art. 18).
DANNO BIOLOGICO – LOSS TO THE PERSON’S HEALTH
Configurazione di danno, indipendente dalle due configurazioni tradizionali (danno patrimoniale e danno non patrimoniale), elaborata dalla giurisprudenza e riscontrabile in qualsiasi pregiudizio arrecato alla persona umana a titolo di lesione del diritto alla salute tutelato dall’art. 32 della Costituzione. Questo danno, sia pure assorbendo quello alla capacità lavorativa (generica), può coesistere – in caso di lesioni personali – col danno patrimoniale (costituito dall’eventuale capacità lavorativa specifica) e col danno non patrimoniale (morale).
Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE) e DANNO (NON PATRIMONIALE)
Artt. 2043 C. c. e 32 Cost. , Sent. Corte Cost. n. 184 del 30/6/86
DANNO D’ORIGINE (Ramo Trasporti) – COUNTRY DAMAGE
Per danno d’origine s’intendono le conseguenze derivanti dalla giacenza della merce in tempo e luogo imprecisabili, su terreni bagnati ed esposti alle intemperie. Tutto ciò comunque antecedentemente all’imbarco nel porto di partenza. Particolarmente soggette a tali danni sono ad esempio le partite costituite da balle di cotone, lana, pelli ecc.
DANNO EMERGENTE – LOSS-RELATED COST
E’ costituito esclusivamente dalle spese sopportate a seguito del sinistro (per cure, per riparare beni, ecc. ).
Vedi anche DANNO (PATRIMONIALE)
DANNO EXTRACONTRATTUALE – NON-CONTRACTUAL LOSS
E’ il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, dell’ospite che scivola sulle scale sdrucciolevoli o, tipicamente, i danni da incidenti stradali.
Come si vede, tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso.
Art. 2043 C. c.
DANNO OCCULTO (Ramo Trasporti) – CONCEALED LOSS or AVERAGE
Perdita parziale e/o avaria subita dalla merce non riconoscibile all’atto della riconsegna da parte degli incaricati del trasporto.
Artt. 1698 C. c. , 435 e 954 C. d. n. , 30 C. M. R. , 57 COTIF, 6 Conv. Bruxelles 25/8/24, 26 Conv. di Varsavia 12/10/29, 7 Conv. di Hamburg 31/3/78.
DAY HOSPITAL – DAY HOSPITAL
Di questo termine inglese non esiste corrispondente definizione in italiano. Trattasi generalmente di terapie (non di soli accertamenti) effettuate in regime di degenza diurna (quindi senza pernottamento), anche se proseguono per più giorni. Molte polizze Malattia ne rimborsano il costo, a volte con franchigia (vedi) o sottomassimale.
Da non confondere con il check-up che, non essendo reso necessario da terapie, ma costituendo un semplice controllo sanitario in assenza di malattia, non è indennizzabile perchè non si è verificato alcun evento a renderlo necessario.
DEBITO DI VALORE – DUE DAMAGES (FROM A NON-CONTRACTUAL LOSS)
Si può definire debito di valore quanto dovuto per effetto di danni che siano di natura extra contrattuale; in effetti il danneggiato, che non è parte del contratto, viene genericamente definito terzo. Il suo pregiudizio patrimoniale viene chiamato risarcimento (vedi) e non già indennizzo (vedi). Caratteristica del debito di valore è che lo stesso è soggetto a rivalutazioni e maggiorazioni applicabili in quanto l’obbligazione si valuta al momento dell’effettiva liquidazione del danno. Inoltre, in caso di controversia, la stessa si risolve in sede giudiziale e non arbitrale.
Questa configurazione assume particolare rilievo nelle assicurazioni della Responsabilità Civile
DEBITO DI VALUTA – DUE DAMAGES (FROM A CONTRACTUAL LOSS)
E’ di natura contrattuale ed il danneggiato è una delle parti del contratto. Il suo credito viene definito indennizzo (vedi) e se esiste un’assicurazione per tali eventi viene comunemente indicato come capitale (vedi). Le eventuali controversie di quantificazione vengono risolte in sede arbitrale.
DECADENZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RAMI DANNI) – LAPSING (LEGAL CANCELLATION OF A POLICY)
Se l’assicuratore non agisce legalmente per la riscossione del premio non pagato, entro sei mesi dal giorno in cui avrebbe dovuto avvenire il pagamento, il contratto è risolto automaticamente a norma di legge, fermo il diritto dell’assicuratore all’incasso del premio in corso. Siffatta risoluzione a norma di legge, è denominata “decadenza”.
Non è possibile interrompere il termine di decadenza, come invece si può fare (anche con una semplice raccomandata di sollecito) in ordine al termine di prescrizione. La decadenza si può solo evitare, compiendo l’atto prescritto dalla legge (nella fattispecie l’inizio degli atti legali). Vedi anche PRESCRIZIONE.
Artt. 1901 (2 co. ), 2964 e 2966 C. c.
DECADENZA (Ramo Vita) – LAPSING
La designazione del beneficiario non ha effetto qualora la persona designata attenti alla vita dell’assicurato. Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Vedi anche BENEFICIARIO, DESIGNAZIONE BENEFICIARIA.
Art. 1922 C. c.
DECENNALE POSTUMA (ASSICURAZIONE)
Polizza (più correttamente definita “Decennale Postuma danni diretti all’opera” ai sensi dell’art. 1669 C. c. ) che prevede sia una garanzia indennitaria che una garanzia risarcitoria quando l’appaltatore sia responsabile ai sensi del citato articolo (per rovina di edifici).
Vedi anche R. C. POSTUMA e RISCHI TECNOLOGICI.
Art. 1669 C. c.
DECORRENZA – INCEPTION
Data di inizio dell’assicurazione; se il premio è corrisposto contestualmente alla stipulazione della polizza, essa coincide con la data di effetto della garanzia.
DEGENZA – HOSPITALISATION
Vedi RICOVERO.
DELEGA ALTERNATA – ALTERNATING LEAD COMPANIES
Speciale forma di partecipazione in coassicurazione in quote di rischio laddove si precisa che l’impresa, delegataria, chiamata a gestire il contratto, si alterni nelle sue funzioni con altra condelegataria.
Vedi anche COMPAGNIA DELEGATARIA, COASSICURAZIONE, DELEGATARIA.
DELEGA DI SOTTOSCRIZIONE (Riassicurazione) – BINDING AUTHORITY
Mandato a terzi (imprese o brokers) con cui il riassicuratore si fa rappresentare per l’accettazione di rischi.
EÔ una specie di mandato agenziale che alcuni riassicuratori usano per essere presenti su mercati esteri, senza sottostare agli obblighi di legge del paese terzo, altri per penetrare fasce di mercato inesplorate.
DELEGATARIA – LEADING COMPANY (LEADER)
Quando un’assicurazione viene ripartita in quote fra varie società partecipanti al medesimo rischio con unica polizza, l’impresa contraente viene definita Delegataria in quanto ottiene “delega” da tutte le altre coassicuratrici ad operare la gestione del contratto, ivi compresa la funzione di esazione dei premi in scadenza.
Vedi anche COASSICURAZIONE, COMPAGNIA DELEGATARIA, DELEGA ALTERNATA.
DELITTO PRETERINTENZIONALE – UNINTENTIONAL CRIME
Si ha quando il fatto delittuoso risultante dall’azione del soggetto agente, si colloca al di là delle intenzioni di quest’ultimo, come quando un tale colpisce un avversario con l’intenzione di dargli un pugno e disgraziatamente ne causa la morte (trattasi infatti di omicidio preterintenzionale).
Artt. 42, 43, 584 C. p.
DEMOLIZIONE DI NAVE (Ramo Trasporti) – BREAKDOWN
Operazione di smantellamento operata in cantiere o bacino, assicurabile per l’intera sua durata con somma decrescente in funzione del progredire dei lavori.
DEMOLIZIONE E SGOMBERO – DEBRIS REMOVAL
Rientrano in questa definizione le spese occorrenti per demolire, sgomberare o trasportare presso lo scarico più vicino, i residuati del sinistro e ciò entro un limite di massimale che normalmente viene stabilito in una percentuale sul valore assicurato del fabbricato.
Termine che trova applicazione nel ramo Incendio.
DENUNCIA DI SINISTRO – ADVICE (OF CLAIM)
E’ l’avviso del sinistro che l’assicurato deve dare (all’assicuratore o al suo agente) normalmente entro tre giorni da quello del sinistro stesso o da quello in cui esso assicurato ne ha avuto conoscenza o possibilità, oppure entro ventiquattro ore per l’assicurazione contro la mortalità del bestiame. In certi casi (ad es. sinistri mortali nel Ramo Infortuni) è prescritto che la denuncia venga fatta precedere da telegramma. L’avviso non è necessario se l’assicuratore o l’agente intervengono, entro il precedente termine di tre giorni, alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. L’inadempimento doloso all’obbligo dell’avviso, comporta la perdita dell’indennità in ragione del pregiudizio sofferto dall’assicuratore.
Fanno eccezione alcune tipologie, ad esempio l’invalidità permanente da malattia (il termine per la denuncia decorre dalla diagnosi) o la R. C. operai (il termine decorre dall’inchiesta giudiziaria). Vedi anche AVVISO.
Artt. 1913 e 1915 C. c.
DEPOSITI – STORAGE AREAS
Locali nei quali non si effettuano operazioni di lavorazione e/o trasformazione di materie. In essi sono ammesse esclusivamente operazioni di pesatura, misurazione, sollevamento, trasporto, confezionamento ed imballaggio, manutenzione e riparazione dell’attrezzatura e degli impianti.
DEPOSITO SINISTRI (Riassicurazione) – CLAIMS DEPOSIT
Quando è prevista la cessione del portafoglio sinistri, il riassicuratore lo deposita nelle mani della cedente a garanzia degli impegni che andranno a maturare. Alla prima chiusura di esercizio il deposito sinistri è rimborsato e sostituito dalla riserva sinistri.
DESIGNAZIONE BENEFICIARIA – NOMINATION OF BENEFICIARY
E’ l’atto col quale il contraente titolare dell’interesse assicurato (Vita o Infortuni) destina, non a se stesso, ma direttamente a un terzo non titolare dell’interesse assicurato, il diritto alla prestazione dell’assicuratore. La designazione beneficiaria può essere effettuata con il contratto, con successiva dichiarazione comunicata all’assicuratore, per testamento.
Vedi anche BENEFICIARIO e CONTRAENTE.
Artt. 1920, 1921 e 1922 C. c.
DESIGNAZIONE BENEFICIARIA (IRREVOCABILE) – IRREVOCABLE NOMINATION OF BENEFICIARY
Se il contraente rinunzia per iscritto al potere di revoca del beneficiario ed il beneficiario dichiara di volere profittare del beneficio, si ha una designazione irrevocabile e le eventuali revoche non hanno effetto. Ma la designazione, anche se irrevocabile, perde efficacia ove il beneficiario attenti alla vita dell’assicurato (semprechè si tratti di designazione a titolo di liberalità), per revoca basata sull’ingratitudine del beneficiario o per sopravvenienza di figli del contraente.
Artt. 1921 (2 co. ) e 1922 C. c.
DESTINATARIO/RICEVITORE (Ramo Trasporti) – CONSIGNEE/RECEIVER
E’ colui che nei diversi documenti che corredano la spedizione di merci è menzionato quale acquirente o mandatario di questi.
DETERIORAMENTO MERCI REFRIGERATE (ASSICURAZIONE DEL)
Polizza che copre i danni subiti da merce refrigerata in conseguenza di mancata o anormale produzione e/o distribuzione del freddo.
La polizza prevede particolari esclusioni e tipologie di danno indennizzabile. Vedi anche MANCATO FREDDO e RISCHI TECNOLOGICI.
DIABETE – DIABETES
Nel Ramo Infortuni i soggetti affetti da diabete non sono considerati assicurabili perchè la malattia da cui sono affetti provoca, per sua natura, un rallentamento nei processi di guarigione di un infortunio, comportando di conseguenza impegni più gravosi per l’assicuratore sia relativamente al caso di inabilità temporanea che di invalidità permanente.
DIARIA (DA RICOVERO) – DAILY BENEFIT (SICKNESS)
Indennità giornaliera che viene corrisposta per ogni giorno di degenza in istituti di cura autorizzati ad erogare l’assistenza ospedaliera in conseguenza di infortunio o malattia. Più raramente le polizze contemplano diaria in caso di degenza domiciliare.
Alcune polizze prevedono anche la corresponsione di una diaria da convalescenza post ricovero o da gessatura (vedi anche DAY HOSPITAL e GESSATURA).
DIARIA (INFORTUNI) – DAILY BENEFIT (PERSONAL ACCIDENT)
Somma che viene corrisposta per ogni giorno di inabilità lavorativa temporanea.
DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI – FALSE or INCOMPLETE DISCLOSURE
Ai fini di una sana gestione dell’impresa assicuratrice e nell’interesse, perciò, dell’intera collettività degli assicurati, le dichiarazioni precontrattuali del contraente e dell’assicurato debbono essere veritiere e complete in ordine alle circostanze del rischio. Se non lo sono, l’assicuratore – purchè dimostri che in caso di conoscenza della verità non avrebbe concluso il contratto o lo avrebbe concluso a condizioni diverse – può: a) impugnare il contratto in via di annullamento (ove il contraente abbia agito con dolo o colpa grave); b) recedere dal contratto (ove manchino le connotazioni dolose o gravemente colpose di cui sopra). Il termine a disposizione dell’assicuratore per l’annullamento o il recesso è di tre mesi dall’acquisizione della verità, considerato che l’ulteriore inerzia sana la situazione. Nell’ipotesi a) i sinistri verificatisi prima del decorso dei tre mesi non comportano pagamento di indennità. Nell’ipotesi b) i sinistri verificatisi prima della scoperta della verità, o prima della dichiarazione di recesso, danno luogo ad un pagamento ridotto, in base alla proporzione fra premio percepito e premio adeguato alla situazione reale. Nell’ipotesi a) i premi in corso all’atto dell’impugnazione sono acquisiti all’assicuratore.
L’assicuratore può provare che, se avesse conosciuto lo stato delle cose nella sua realtà, si sarebbe regolato in un certo modo (rifiutando la copertura o chiedendo un premio maggiore) con documenti – circolari, tariffe, lettere – ovviamente di data non sospetta.
Artt. 1892, 1893 e 1894 C. c.
DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI – DISCLOSURE
Sono le informazioni con le quali il contraente e l’assicurato forniscono all’assicuratore gli elementi per la valutazione del rischio, nonchè ogni altro elemento, quale, ad esempio, i sinistri sofferti in precedenza.
Vedi anche DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENTI. A volte le dichiarazioni vengono rese in un questionario separato. E’ il caso, ad esempio, del ramo Malattia che spesso prevede la compilazione di un questionario detto anamnestico o sanitario (vedi).
Artt. 1892, 1893 C. c.
DIFESA LEGALE – LEGAL DEFENCE
Vedi TUTELA GIUDIZIARIA.
DIFETTO DI FABBRICAZIONE – FAULTY MANUFACTURE
Ricorre la responsabilità del produttore per immissione in commercio di un prodotto diverso dallo standard adottato, oppure difettoso perchè sfuggito ai tradizionali controlli di qualità.
Può palesarsi responsabilità anche per errori di ideazione o di progettazione e financo nella scelta di inadeguato canale di commercializzazione.
Dir. CEE 374/85 e D. P. R. 224/88.
DIFETTO DI INFORMAZIONE – INADEQUATE INSTRUCTIONS FOR USE
Omissione o imprecisione di adeguate informazioni sulle modalità d’impiego ed uso dei prodotti e sugli sviluppi dei rischi conseguenti. Ne deriva responsabilità civile (extracontrattuale o contrattuale).
Dir. CEE 374/85 e D. P. R. 224/88.
DIFETTO, VIZIO OD INSUFFICIENTE IMBALLAGGIO (Ramo Trasporti) – INSUFFICIENCY or UNSUITABILITY OF PACKING
Posto che l’imballaggio deve essere rapportato al genere, al peso, al grado di fragilità della merce nonchè al viaggio ed al mezzo impiegato; qualora si accertasse che il danno è attribuibile a tali cause, l’assicuratore non riconoscerà come valida la richiesta di indennizzo.
DIFFERENZA DAL NUOVO AL VECCHIO (Ramo Trasporti) – NEW FOR OLD
Importo che nel calcolo dell’indennizzo in relazione alla sostituzione di una o più parti della nave, viene dedotto a titolo di beneficio derivante all’assicurato dal rimpiazzo con materiali nuovi. La deduzione obbedisce al principio per cui l’assicurato non deve trarre vantaggio dal danno.
Art. 535 C. d. n.
DIFFERIMENTO (DIVIETO DI) – DEFERRED-EFFECT POLICIES (ILLEGALITY OF)
E’ vietato, eccetto che nell’ultimo anno di vigore dell’assicurazione, assicurare con effetto differito le stesse cose già assicurate.
La norma vuole evitare, anche nei rami danni, la concorrenza esasperata.
D. P. R. 449/59 (Art. 101 ss. ).
DIMORA ABITUALE – USUAL RESIDENCE
Insieme dei locali, anche tra loro non comunicanti, che sono abitati in permanenza dall’assicurato e costituiscono di norma, e salvo patto contrario, la sua residenza anagrafica.
DIMORA SALTUARIA – SECONDARY RESIDENCE
Insieme dei locali, anche tra loro non comunicanti, che costituiscono dimora non abituale dell’assicurato.
DIREZIONE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI – PRIVATE E DI INTERESSE COLLETIVO
E’ stata istituita, presso il Ministero dell’Industria, in concomitanza con l’istituzione dell’assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti, per sostituire il preesistente (dal 1946) Ispettorato delle assicurazioni private.
L. 990/69 (art. 38).
DIRITTI SPECIALI DI PRELIEVO (DSP) – SPECIAL DRAWING RIGHT
Unità di conto istituita nel 1969 dal Fondo Monetario Internazionale, assoggettata a quotazione giornaliera.
DIRITTO DI STABILIMENTO – FREEDOM TO ESTABILISH
Vedi TRATTATO DI ROMA.
DISDETTA – CANCELLATION
E’ la comunicazione, inviata entro il termine prescritto, dall’assicurato all’assicuratore (o viceversa) per evitare la tacita rinnovazione del contratto. Si configura come tale anche la comunicazione inviata dall’assicuratore all’assicurato e contenente il preavviso prescritto, intesa a far cessare il rapporto contrattuale dopo una denuncia di danno.
Vedi anche TACITO RINNOVO.
DISDETTA RISCHI GUERRA (Riassicurazione) – WAR RISK CANCELLATION
Nei trattati di riassicurazione Trasporti Merci, l’evento bellico dà diritto al riassicuratore di rescindere il contratto con un breve termine di preavviso (usualmente 7 giorni).
Vedi anche CLAUSOLA DI DISDETTA SPECIALE.
DISINCAGLIO (Ramo Trasporti) – AFLOATING
Operazione che, attraverso lo sforzo delle macchine o con l’intervento di altri mezzi di soccorso, consente alla nave incagliata di galleggiare.
DISPERSIONE (Ramo Trasporti) – SPREADING
E’ la fuoriuscita di merce in grani, scaglie, polvere, a seguito della rottura di sacchi, fusti, ecc. , per sollecitazioni di viaggio.
DISTINTA DEI COLLI (Ramo Trasporti) – PACKING LIST
Complemento della fattura nella quale vengono indicati una serie di elementi quali: il genere di merce, la quantità, il prezzo unitario ed il totale importo fatturato. La distinta dei colli indica per ciascuno di essi, il numero distintivo, la quantità degli oggetti contenuti, il peso lordo e netto.
DISTRAZIONE (Ramo Vita) – POLICY DIVERSION
Vi è distrazione, vietata per legge, quando, fra due assicuratori, quello intervenuto per secondo perfeziona il contratto, oppure quando, sospesi i pagamenti di premio, nei sei mesi che precedeno o nei nove mesi che seguono la scadenza del primo premio rimasto insoluto, viene stipulata altra polizza presso altro assicuratore sulla Vita della stessa persona.
La norma vuole evitare la concorrenza esasperata. Vedi anche ABBUONO (DIVIETO DI).
D. P. R. 449/59 (artt. 98,99 e 100).
DISTRUZIONE (FRAUDOLENTA DI COSE) – E MUTILAZIONE (FRAUDOLENTA DELLA PROPRIA PERSONA) – DESTRUCTION (FRAUDULENT, OF INSURED OBJECTS) & SELF-MUTILATION
E’ il reato compiuto da chi intende così conseguire illegittimamente indennizzi, concernenti polizze di assicurazione contro i Danni a cose o contro gli infortuni.
Art. 642 C. p. e 1900 C. c.
DOLO – PREMEDITATION
Comportamento (commissivo od omissivo) intenzionale, traducentesi in un fatto illecito, in cui l’intenzionalità verte sull’atto del soggetto agente e sul risultato che ne consegue.
Un esempio di comportamento doloso è il seguente: un “killer” spara (intenzionalità relativa all’atto) per uccidere (intenzionalità relativa al risultato).
Art. 2043 C. c.
DOPPIA VALUTAZIONE (Ramo Trasporti) – DUAL VALUATION
Una delle componenti che determinano la valutazione della nave è rappresentata dall’andamento del mercato dei noli. Qualora questi siano soggetti a fluttuazioni considerevoli oppure a caduta costante, l’armatore richiede la riduzione della somma garantita, allo scopo di contenere la spesa assicurativa. In tali frangenti si evidenziano aumenti nei costi di riparazione, venendosi così a creare un interesse divergente tra assicurato ed assicuratore. Al fine di ovviarvi, si perviene al compromesso della doppia valutazione, nel senso che la prima riguarderà la sola perdita totale virtuale o costruttiva e la seconda, più elevata, gli altri casi garantiti. Pertanto il premio risulterà ridotto, rappresentando la media di due tassazioni distinte rapportate alle due valutazioni.
DOTAZIONI DI SICUREZZA (Ramo Trasporti) – SECURITY EQUIPMENT
Strumenti e mezzi di salvataggio che obbligatoriamente debbono trovarsi a bordo di navi ed imbarcazioni da diporto al fine di ottenere l’iscrizione sulla licenza di navigazione delle cosiddette annotazioni di sicurezza, la cui validità è di cinque anni rinnovabili.
D. M. 15/9/1977, Art. 21.
DRAGA (Ramo Trasporti) – DREDGER
Mezzo galleggiante e semovente che, munito di apposite apparecchiature, viene utilizzato in porti, laghi, fiumi e sulle vie d’acqua per lavori di escavazione.
DURATA (DELLA ASSICURAZIONE) – PERIOD (OF POLICY) or DURATION
Inizia, di norma, dalle ore 24 del giorno della conclusione del contratto e termina alle ore 24 del giorno ivi indicato come data di scadenza finale. Nelle assicurazioni contro i Danni, se tale lasso di tempo supera il decennio, trascorso questo interamente, la parti possono recedere dal contratto nonostante patto contrario. Il contratto può rinnovarsi tacitamente anche più volte, per un periodo pari a quello iniziale, ma ogni volta per non più di due anni.
Vedi anche DECORRENZA, TACITO RINNOVO.
Art. 1899 C. c.
DURATA DELLA ASSICURAZIONE (Ramo Trasporti) – DURATION
Nell’assicurazione delle merci spedite via mare, salvo patto contrario, il rischio decorre dal momento in cui le stesse lasciano terra per essere imbarcate e cessa con il loro sbarco a destino. Nell’assicurazione delle merci spedite via terra e per via aerea, il rischio decorre dal momento della loro consegna al vettore e ha termine con la riconsegna al destinatario, ma non oltre trenta giorni dall’arrivo nella località di destinazione. Nell’assicurazione della nave o aeromobile per un singolo viaggio, il rischio decorre dal momento in cui la nave inizia le operazioni d’imbarco o, se senza carico, dal momento in cui lascia il porto di partenza ed ha termine con il compimento della scaricazione o, se senza carico, al termine delle operazioni di ancoraggio od ormeggio a destinazione. Relativamente all’aeromobile, il rischio decorre dalla messa in moto del o dei motori e cessa con l’atterraggio nell’aeroporto di destino. Nell’assicurazione della nave o dell’aeromobile “a tempo”, inizio e termine dei rischi sono indicati nel contratto.
Artt. 530, 531 e 256 C. d. n. - E. A. R. – ERECTION ALL RISKS
Viene comunemente chiamata E. A. R. (in italiano Rischi di Montaggio), la speciale polizza che garantisce contro tutti i rischi ai quali è esposta l’attività di montaggio o smontaggio di un impianto industriale, l’assemblaggio di macchinari oltre ai danni derivanti dal momento del collaudo finale. Sono interessate a questo tipo di copertura speciale tutte le industrie che producono, vendono e montano il loro prodotto con la formula “Turn-Key” (chiavi in mano). E’ compresa la garanzia della Responsabilità Civile dell’operazione e quindi sono interessati tutti coloro che possono essere coinvolti nel portare a buon fine un’operazione di “montaggio” industriale.
La fattispecie rientra nei rischi tecnologici (vedi) e si riferisce ai beni in costruzione.
EACH or LINE (R)
EACH or LINE
Termine riassicurativo inglese usato per una flotta di navi. Esso sta ad indicare che la quota sottoscritta dal riassicuratore è rapportata al maggior valore.
ECCEDENTE DI CAPITALI (Riassicurazione) – EXCESS OF LOSS
Vedi ECCESSO DANNI.
ECCEDENZE (Ramo Trasporti) – EXCESS LIABILITY
Nell’assicurazione di una nave, le somme assicurate a titolo di Interessi, Sborsi e Nolo, concorrono a garantire il pagamento di eventuali danni arrecati a terzi nonchè agli oneri derivanti dalla dichiarazione di avaria generale o dalle operazioni di salvataggio, in eccedenza alla somma rappresentanta dalla valutazione Corpo e Macchine.
A medesimo fine può essere garantita una specifica somma.
ECCESSO DANNI (Riassicurazione) – EXCESS OF LOSS
Termine che indica il “Secondo Rischio” (vedi) nella riassicurazione. Possono coesistere più eccessi danni a copertura di uno stesso rischio o Ramo. Sono conseguenti l’uno all’altro e si identificano con una numerazione progressiva (1 – 2 – 3 – 4, ecc. ) meglio conosciuta con il termine “Layer” (vedi).
ECCESSO DANNI AD APPLICAZIONI SINGOLE (Riassicurazione) – REPORTING EXCESS OF LOSS
Trattasi di una copertura con priorità, garanzia ed aliquota di premio predeterminati, ma operante soltanto per i rischi dichiarati dalla cedente volta per volta.
ECCESSO DANNI AGGREGATO (Riassicurazione) – AGGREGATE EXCESS OF LOSS
Vedi PRIORITA’ AGGREGATA.
Viene detto anche BUFFER EXCESS OF LOSS.
ECCESSO DANNI CATASTROFALE (Riassicurazione) – CATASTROPHE EXCESS OF LOSS
Vedi COPERTURA CATASTROFALE.
ECCESSO DANNI CODIFICATO (Riassicurazione) – CODED EXCESS OF LOSS
E’ una forma di tassazione, per singolo rischio, basata sull’analisi delle fasce di somma assicurata. Il premio totale di riassicurazione è composto da quello applicato ad ogni singola fascia.
ECCESSO DANNI COMBINATO (Riassicurazione) – COMBINED EXCESS OF LOSS
Vedi ECCESSO DANNI GLOBALE e COPERTURA OMBRELLO.
ECCESSO DANNI GLOBALE (Riassicurazione) – WHOLE ACCOUNT EXCESS OF LOSS
Contratto composito in eccesso danni, comprendente più Rami, anche se per ciascun Ramo possono essere previste priorità e portata distinte. L’utilità di una simile forma di copertura sta nell’ipotesi di equilibrio dei risultati, con conseguente contenimento dei costi.
ECCESSO DI PERDITA (Riassicurazione) – STOP LOSS
Vedi STOP LOSS.
ECCEZIONI (CONTRATTUALI) – EXCEPTIONS (or PLEA) (ON CONTRACT)
Non possono essere opposte, per l’intero massimale di polizza, al danneggiato che eserciti l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore in ambito di assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti. Tuttavia l’assicuratore ha diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato per quanto esborsato, non avendo potuto sollevare le eccezioni predette.
L. 990/69 (art. 18).
ECONOMIA (AGENZIA IN) – SUBSIDIARY AGENCY
Vedi GERENZA.
ECOSCANDAGLIO (Ramo Trasporti) – ECHO SOUNDER
Strumento utilizzato per misurare la prondità delle acque.
Art. 133 (Norme di sicurezza) C. d. n. .
EFFICACIA (DEL CONTRATTO DI RIASSICURAZIONE) (Riassicurazione) – EFFICACY OF A REINSURANCE CONTRACT
Il contratto di riassicurazione non crea rapporti fra assicurato e riassicuratore.
Art. 1929 C. c.
EFFRAZIONE – BREAKING (& ENTRY)
Scasso o rottura degli accessi dei locali o dei mezzi di custodia che contengono i beni assicurati, oppure aperture di brecce, o demolizioni di strutture murarie che contengono le cose stesse.
E’ diverso il concetto di violazione che non comprende necessariamente quello di effrazione. l termine trova applicazione nel ramo Furto.
ELETTRONICA (ASSICURAZIONE) – ELECTRONIC RISKS
Contratto di assicurazione con il quale l’impresa si obbliga a risarcire tutti i danni determinati da eventi accidentali non espressamente esclusi, subiti dalle attrezzature descritte in contratto.
E’ normalmente richiesta l’esistenza di un contratto di manutenzione delle attrezzature, valido ed operante. Vedi anche RISCHIO ELETTRONICA.
EMERGENZA (Grandine) – SPROUTING
Nel Ramo Grandine è così definita la fase in cui il germoglio fuoriuscito dal seme emerge in superfice.
EREDI LEGITTIMI – LEGITIMATE HEIRS
Sono le persone a favore delle quali opera la prestazione della garanzia (Vita o Infortuni) in assenza di un beneficiario (vedi) designato.
Gli eredi possono essere designati anche per testamento.
Artt. 1920 C. c.
ERNIE E SFORZI – HERNIAS & STRAINS
Vedi SFORZI MUSCOLARI.
ESAGERAZIONE DOLOSA (DEL DANNO) – FRAUDULENT EXAGERATION (OF CLAIM)
E’ un comportamento che, se messo in atto, fa perdere il diritto al risarcimento.
Artt. 1914 e 1915 C. c.
ESCLUSIVA (DIRITTO DI) – EXCLUSIVITY (RIGHT OF)
Nel contratto di agenzia in generale, e di agenzia di assicurazione in particolare, l’esclusiva, ove presente, si configura come il diritto di una parte nei confronti dell’altra o, a prospettiva invertita, come un divieto posto da una parte a carico dell’altra. In effetti, tanto il Codice civile (art. 1743), quanto l’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione (art. 6), pur denotando in rubrica l’esclusiva come diritto, la prospettano descrittivamente come divieto, tant’è che: il diritto di esclusiva dell’agente consiste nel divieto per l’impresa di nominare, nella zona ad esso assegnata e per gli stessi Rami assicurativi, altri agenti; il diritto di esclusiva dell’impresa consiste nel divieto per l’agente di svolgere attività agenziale per conto di altre imprese esercenti gli stessi Rami assicurativi. Infatti l’Accordo Nazionale Imprese – Agenti di Assicurazione del 10. 10. 1951, avente efficacia “erga omnes”, assume il diritto reciproco di esclusiva a norma fondamentale del contratto di agenzia, diritto derogabile in contratto solo per singole concrete situazioni e previo esplicito accordo tra le parti. L’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di assicurazione del 16. 9. 1981, pur riproponendo il diritto di esclusiva a base del contratto di agenzia, prevede che l’agente possa rinunciarvi per patto scritto ed a fronte di uno specifico compenso provvigionale aggiunto. Attorno al diritto di esclusiva nel contratto di agenzia di assicurazione si è polarizzato spesso il contenzioso tra imprese ed agenti.
Vedi anche CONTRATTO DI AGENZIA.
Art. 1743 C. c.
ESCUSSIONE DELLA FIDEJUSSIONE (Cauzioni) – CALLING OF A BOND
Qualora il soggetto che ha presentato una fidejussione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell’obbligazione, beneficiario della fidejussione o della polizza fidejussoria, escute la fidejussione.
L’escussione della fidejussione equivale alla denuncia di sinistro.
ESERCIZIO DI SOTTOSCRIZIONE (Riassicurazione) – UNDERWRITING YEAR BASIS
Con questo termine si intende che la partecipazione del riassicuratore ad un trattato è limitata ai rischi che hanno avuto decorrenza nel periodo di copertura convenuto. L’impegno del riassicuratore è quindi riferito alla durata della polizza e non alla data di accadimento del danno.
ESONERO (DAL PAGAMENTO DEL PREMIO) (Ramo Vita) – EXEMPTION FROM PAYEMENT OF PREMIUM
Clausola contrattuale che prevede l’esonero dal pagamento dei premi qualora sopravvenga invalidità totale e permanente dell’assicurato.
Vedi anche CONDIZIONI SPECIALI e CONDIZIONI PARTICOLARI (DI POLIZZA)
ESPOSIZIONE – UNDERWRITTEN AMOUNT
Termine utilizzato per indicare la somma assicurata garantita dall’assicuratore come pure la quota di rischio sottoscritta da ciascun coassicuratore.
ESTRATTO CONTO DI RIASSICURAZIONE (Riassicurazione) – STATEMENT OF ACCOUNT (R/I)
Riassunto dei movimenti contabili e tecnici relativi ad un contratto di riassicurazione.
ETA’ COMPUTABILE (Ramo Vita)
Vedi ETA’ DI INGRESSO.
ETA’ DI INGRESSO (Ramo Vita) – AGE AT ENTRY
L’età dell’assicurato si determina in generale ad anni interi, trascurando la frazione d’anno inferiore a sei mesi e computando invece come anno intero la frazione superiore a sei mesi.
ETA’ SUPERIORE (Ramo Trasporti) – OVERAGE
Termine da porsi in relazione alle previsioni della Clausola di classificazione e della connessa tabella che stabilisce una varietà di soprappremi qualora, per trasporto di merci via mare, sia impiegata una nave di età superiore a 15 anni.
EVENTI ECCEZIONALI – EXCEPTIONAL EVENTS
Sono quegli eventi che, se compresi nella copertura assicurativa, potrebbero destabilizzare l’impresa assicuratrice per la pesantezza delle conseguenze dannose ad essi ricollegabili, oppure per l’inesistenza o l’incertezza delle basi statistiche cui rapportare il premio. Da ciò la norma legislativa per cui, salvo patto contrario, l’assicuratore non è obbligato per i danni determinati da movimenti tellurici, da guerra, da insurrezioni o da tumulti popolari.
Gli assicuratori, nel formulare le condizioni contrattuali generali, hanno aggiunto all’elenco legislativo altri eventi, come ad esempio quello costituito dalle radiazioni atomiche di cui il legislatore non era a conoscenza all’epoca dell’emanazione del codice (1942). Nel frattempo, però, alcuni degli eventi esclusi per legge sono entrati nell’area dell’assicurabilità, come i tumulti popolari e gli stessi terremoti.
Art. 1912 C. c.
EVENTO (ATTINENTE ALLA VITA UMANA) (Ramo Vita) – EVENT (RELATING TO A HUMAN LIFE)
Morte o esistenza in vita ad una certa epoca, contrattualmente stabilita.
Vedi anche ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI), CAPITALE ASSICURATO e RENDITA.
Art. 1882 C. c.
EXTENDED COVERAGE – EXTENDED COVERAGE
Vedi EVENTI ECCEZIONALI. - FABBRICATO – BUILDING
L’intera costruzione edile, compresi fissi ed infissi e relative opere di fondazione od interrate, impianti ed istallazioni di pertinenza, considerati immobili per natura o destinazione.
FACOLTATIVO IN ECCESSO DANNI (Riassicurazione) – EXCESS OF LOSS FACULTATIVE REINSURANCE
Copertura riassicurativa, in secondo rischio, riferita a polizze o rischi specifici.
FALLIMENTO (DELL’ASSICURATO) – BANKRUPTCY (OF THE INSURED)
Il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i Danni, salvo patto contrario e salva l’applicazione dell’art. 1898 del codice civile, se ne deriva un aggravamento del rischio. Se il contratto continua, il credito dell’assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento.
Il fallimento dell’assicurato non comporta storno provvigionale quando siano trascorse almeno due annualità di premio (vedi Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione del 16/9/81, art. 9 co. d).
Art. 82, L. Fall.
FALSA RAPPRESENTAZIONE (Riassicurazione) – MISREPRESENTATION CLAUSE
Qualora la cedente o i suoi rappresentanti (broker) abbiano celato dati e/o informazioni determinanti per la valutazione delle condizioni di copertura riassicurativa, questa clausola, di uso e di diritto, dà al riassicuratore la facoltà di invocare la clausola di recesso.
Vedi ROTTURA DI IMPEGNO.
FASE FENOLOGICA (Grandine) – STAGE OF GROWTH
Nel Ramo Grandine è così definito lo stadio di sviluppo di una coltura. Riconoscerla correttamente è importante sia per i riflessi che essa ha sull’entità del danno subito dal prodotto assicurato, sia perchè la decorrenza della garanzia coincide con una determinata fase fenologica.
FATICA (Ramo Trasporti) – FATIGUE
Termine usato per attribuire appunto a “fatica” la rottura di parti meccaniche non già causata da vetustà od usura, bensì dall’ampiezza delle sollecitazioni ripetute e dal numero di dette sollecitazioni.
Fenomeno particolarmente riferito all’albero motore ed all’asse porta elica di una nave.
FATTO ILLECITO – UNLAWFUL ACT
Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge – posta a tutela della collettività – o in un comportamento che violi un diritto assoluto – valido verso tutti – del singolo. Può essere doloso o colposo. Esso dunque non è inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito dà luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), l’inadempimento a responsabilità contrattuale.
Vedi anche COLPA e DOLO.
Artt. 2043 e 1218 C. c.
FATTRICE (ASSICURAZIONE DELLA) (Ramo Bestiame) – BROOD MARE (INSURANCE OF) (BLOODSTOCK)
Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente : il caso di morte; l’aborto; le spese di trasporto; le spese di mantenimento; il caso di morte del puledro (entro 30 giorni dalla nascita); le spese veterinarie; La somma massima assicurabile corrisponde al tasso di monta.
Vedi anche BESTIAME (ASSICURAZIONE DEL).
FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
Organismo, definito anche FIBRAS, costituito tra intermediari di assicurazione iscritti nel relativo Albo professionale in forma individuale o societaria.
FENOMENO ELETTRICO – ELECTRICAL PHENOMENON
Per fenomeno elettrico si intende: corto circuito (contatto accidentale a bassa impedenza tra due parti di impianto normalmente funzionanti a potenziale diverso); variazione di corrente (scostamento del livello dell’intensità di corrente elettrica dai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti); sovratensione (repentino innalzamento dei valori della tensione di alimentazione elettrica rispetto ai valori nominali previsti per il corretto funzionamento degli impianti od immissione nella rete di alimentazione di impulsi unidirezionali di tensione dovuti a cause atosferiche); arco voltaico (scarica elettrica accidentale tra due parti dell’impianto, sostenuta dalla tensione di alimentazione di rete).
I danni provocati da fenomeni elettrici possono rientrare, con patto speciale, nelle polizze incendio.
FERIMENTI – ASSAULTS
Vedi AGGRESSIONI.
FERMENTAZIONE – FERMENTATION
Processo di trasformazione determinato da un fenomeno di ossidazione dovuto all’azione di microrganismi, specifica di alcune sostanze, quando vengono ammassate non perfettamente asciutte.
Nello stadio più avanzato si provoca una vera e propria combustione con fiamma per lo sviluppo di gas, spesso altamente infiammabili.
FIBRAS
Vedi FEDERAZIONE ITALIANA BROKERS DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA
E’ un fondo gestito in precedenza dall’I. N. A. ed alimentato parafiscalmente dagli utenti dei mezzi soggetti all’obbligo dell’assicurazione R. C. (mediante una percentuale, fissata con decreto ministeriale, caricata sul premio di polizza), costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultati non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa.
In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione di tali danni. La gestione del Fondo è stata di recente sottratta all’I. N. A. ed affidata alla CONSAP (vedi).
L. 990/69 (art. 19).
FORMA (DEL CONTRATTO) – CONTRACT FORM
Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).
FORMA DELLE COMUNICAZIONI – MANNER OF COMMUNICATION
Le norme contrattuali stabiliscono che tutte le comunicazioni, alle quali sono tenute le parti, debbano essere formulate per iscritto.
Spesso le condizioni di assicurazione (vedi) contemplano l’obbligo di ricorrere alla raccomandata (semplice o A. R. ). Tale prassi è sempre da consigliare perchè fornisce sia la prova dell’invio, che la data certa (nel secondo caso) della ricezione.
FORTUNA DI MARE (Ramo Trasporti) – PERILS OF THE SEA
Così viene definita ogni conseguenza dannosa derivante da accidenti della navigazione, esclusa però la normale azione del vento e delle onde.
FORZA MAGGIORE – FORCE MAJEURE
Vedi CASO FORTUITO.
FRANCHIGIA – DEDUCTIBLE
Somma, stabilita contrattualmente, che viene dedotta dall’ammontare del danno e che rimane a carico dell’assicurato.
Normalmente espressa in cifra fissa. Ne esiste una pluralità di formulazioni relative ai diversi rami ed alle diverse tipologie di rischi. Nella R. C. auto non è opponibile al terzo. Vedi anche ECCEZIONI (CONTRATTUALI) e SCOPERTO.
FRANCHIGIA RELATIVA – FRANCHISE
Parte di danno che rimane a carico dell’assicurato. Non comporta risarcimento, qualora il danno sia pari o inferiore all’importo corrispondente alla franchigia. Diversamente il risarcimento è integrale.
Spesso espressa in percentuale (es. nei rami Infortuni e Malattia). Ne esiste una pluralità di formulazioni relative ai diversi rami ed alle diverse tipologie di rischi. Vedi anche SCOPERTO.
FRANCO A BORDO (Ramo Trasporti) – FREE ON BOARD/FOB
Il venditore di una merce dovrà provvedere affinchè questa sia inoltrata al porto stabilito e quindi messa a bordo della nave che ne effettuerà il trasporto via mare. All’acquirente spetterà di corrispondere all’armatore il nolo marittimo ed all’assicuratore il premio di assicurazione.
FRANCO A BORDO AEROPORTO (Ramo Trasporti) – FOB AIRPORT (FOA)
A differenza di quanto stabilito con la resa “franco bordo” per i trasporti via mare, il venditore avrà assolto all’impegno di resa assunto, consegnando la merce al vettore aereo o al suo agente. Spese e rischi relativi al viaggio aereo, ed eventuale inoltro terrestre a destino, sono a carico dell’acquirente.
FRANCO BANCHINA PORTO DI DESTINAZIONE (Ramo Trasporti) – INCOTERMS: EX QUAY (EXA)
Oltre a quanto previsto per la pattuizione “franco bordo nave porto di destinazione” (vedi), in questo caso sono a carico del venditore anche le spese di sbarco. Dovrà essere precisato se le spese di sdoganamento sono a carico del venditore oppure dell’acquirente.
FRANCO BANCHINA PORTO D’IMBARCO (Ramo Trasporti) – FREE ALONG SIDE SHIP (FAS)
Il venditore assume l’onere di consegnare la merce lungo il bordo della nave in banchina. L’acquirente sopporterà quindi l’onere relativo alla spese di imbarco, al nolo marittimo, al premio di assicurazione.
FRANCO BORDO NAVE PORTO DI DESTINAZIONE (Ramo Trasporti) – INCOTERMS: EX SHIP (EXS)
Il venditore deve provvedere all’inoltro della merce sino al porto di destinazione convenuto, implicante l’onere delle spese di trasporto e di assicurazione, mentre l’acquirente provvederà per lo sbarco ed inoltro al proprio magazzino.
FRANCO FABBRICA (Ramo Trasporti) – INCOTERMS: EX WORKS (EXW)
Con questa pattuizione il venditore mette a disposizione dell’acquirente nel proprio magazzino, la merce oggetto del contratto. L’acquirente dovrà quindi provvedere per il ritiro con mezzo proprio o di terzi, stipulando, se ritenuto necessario, un apposito contratto assicurativo.
FRANCO FRONTIERA (Ramo Trasporti) – INCOTERMS: FREE BORDER
Sono a carico del venditore tutti gli oneri insiti nell’obbligo di consegna della merce al valico doganale, mentre l’acquirente deve provvedere al pagamento delle spese di sdoganamento in quanto dovute e di prosecuzione del viaggio sino a destino.
FRAZIONAMENTO (DELLE PROVVIGIONI) (Ramo Vita) – PARTITION (OF COMMISSION)
Nel primo anno di vigore della polizza l’impresa non può corrispondere più di sette decimi della provvigione spettante all’intermediario. I restanti tre decimi debbono essere erogati al momento dell’incasso della successiva annualità.
Si vuole ottenere che il destinatario dei restanti tre decimi di provvigione collabori per far restare la polizza in vita.
D. P. R. 449/59 (artt. 96 e 97).
FREQUENZA (SINISTRI) – LOSS FREQUENCY
Percentuale dei sinistri con seguito che colpiscono polizze dello stesso Ramo e tra loro omogenee. Moltiplicando la frequenza per il costo medio (vedi) si determina la base (fabbisogno) per una corretta costruzione tariffaria.
La frequenza deve essere correttamente rettificata ed interpretata allorquando le polizze considerate garantiscano ciascuna più enti o persone. Ad esempio, se si determina la frequenza delle polizze comulative infortuni (vedi), si dovrà tener conto del numero delle persone mediamente assicurate con ciascuna polizza.
FREQUENZA RELATIVA – RELATIVE FREQUENCY
Si definisce frequenza relativa di un evento in “n” prove effettuate nelle stesse condizioni, il rapporto fra il numero delle prove nelle quali l’evento si è verificato ed il numero delle prove effettuate.
Vedi anche PROBABILITA’, LEGGE DEI GRANDI NUMERI e LEGGE EMPIRICA DEL CASO.
FUMO (DANNI DA) – SMOKE (DAMAGE)
Si determina quando, a seguito di guasto improvviso ed accidentale negli impianti per la produzione di calore, fuoriesce del fumo che danneggia le cose assicurate.
I danni conseguenti a fumo possono essere ricompresi nella polizza Incendio.
FUNZIONARIO – CHIEF CLEARK
Figura professionale tipica del settore assicurativo (e di quello bancario), dove è stata introdotta mediante il R. D. 1387/34 e perpetuata attraverso la contrattazione collettiva, la cui principale caratteristica è di essere posta al massimo livello della carriera impiegatizia, ma di ricomprendere i tratti salienti del personale direttivo (nomina ad personam da parte dell’impresa, importanza e autonomia delle funzioni e responsabilità correlativa).
R. D. 1387/34 e L. 792/84 (art. 4, ultimo comma lett. b).
FURTO (ASSICURAZIONE) – THEFT (INSURANCE)
Contratto di assicurazione con il quale determinati beni vengono garantiti contro gli eventi dannosi determinati da: furto, rapina, guasti cagionati dai ladri, scippo, ecc. Spesso la polizza prevede condizioni aggiuntive e/o speciali, specificatamente convenute, per estendere la garanzia ad altre tipologie di eventi o di soggetti (ad es. portavalori).
Vedi anche FURTO, ESTORSIONE, RAPINA, SCIPPO, RAMO.
FURTO (CON CHIAVE FALSA) – THEFT (TO USE SKELETON KEY)
E’ il furto che viene commesso utilizzando, per l’introduzione nei locali contenenti le cose assicurate, grimaldelli, chiavi false ed altri arnesi che rappresentano i tipici mezzi fraudolenti.
FURTO (CON CHIAVE VERA) – ENTRY WITHOUT BREAKING
E’ il furto commesso utilizzando per l’apertura degli accessi la chiave vera (non appare quindi obiettivamente visibile alcun segno di effrazione). In queste condizioni la garanzia Furto non è operante. Tuttavia se tale utilizzo è derivato dalla perdita della chiave da parte del legittimo proprietario o dal fatto che essa gli è stata sottratta per perpetrare il furto, la dottrina è abbastanza concorde nel ritenere operativa la garanzia Furto, anche se gli assicuratori non sono del tutto allineati a tale interpretazione.
FURTO (CON DESTREZZA) – PICKPOCKETING
E’ il furto commesso con abilità tale da eludere l’attenzione del derubato o delle persone vicine.
L’assicurazione prevede l’estensione a tale forma di furto solo per particolari casi. Manca infatti la peculiarità della garanzia furto che consiste nel superamento o rottura di particolari protezioni dei beni assicurati.
FURTO (CON INTRODUZIONE CLANDESTINA) – BURGLARY BY CONCEALMENT ON PREMISES
E’ il furto commesso da persona che, dopo essersi introdotta nei locali clandestinamente e senza destare sospetti, sia riuscita a farsi richiudere nei locali stessi ed abbia asportato la refurtiva mentre questi erano chiusi.
Specificatamente prevista solo per gli esercizi commerciali.
FURTO (CON ROTTURA O SCASSO) – BREAKING & ENTRY BURGLARY
E’ il furto commesso mediante rottura o forzamento delle serrature e dei mezzi di chiusura dei locali e dei mobili contenenti le cose assicurate, oppure praticando una breccia nei muri o nei soffitti dei locali stessi.
FURTO (CON SCALATA) – ILLEGAL ENTRY BY EXTRAORDINARY MEANS
E’ l’introduzione nei locali perpetrata per via diversa da quella ordinaria, che richiede superamento di ostacoli utilizzando mezzi artificiosi o particolare agilità personale.
FURTO (ESTERNO) – SNATCHING
Vedi ESTORSIONE e SCIPPO.
FUSIONE E CONCENTRAZIONE (DI IMPRESE ASSICURATRICI) – MERGER BY INCORPORATION (OF INSURANCE COMPANIES)
E’ l’accorpamento di più imprese, disciplinato dal Codice civile e da leggi speciali. Non è causa di scioglimento del contratto di assicurazione, che continua con l’impresa risultante dall’operazione.
Negli ultimi anni si sono verificati molti casi di “fusione per incorporazione” che hanno determinato la scomparsa di molti “marchi”.
Artt. 1902, 2501, 2504 e 2538 C. c. , D. P. R. 449/59, L. 295/78, L. 742/86. - GARANZIA DI FORNITURA (ASSICURAZIONE)
Polizza che copre i danni subiti da macchine, impianti e apparecchiature di nuova costruzione, quando causati da errori di calcolo, progettazione, fabbricazione e montaggio, nonchè da difetti o vizi del materiale.
Vedi anche RISCHI TECNOLOGICI.
GARANZIA DOGANALE (Cauzioni) – CUSTOM BONDS
Garanzia prestata dall’assicuratore a copertura di impegni dovuti dall’obbligato e da questi non regolati alle autorità doganali, intendenza di finanza ed enti equivalenti.
GARANZIA PAGAMENTO DEL PREMIO (Riassicurazione) – PREMIUM WARRANTY
Impegno della cedente a regolare il premio dovuto entro un termine convenuto con il riassicuratore. Questa garanzia si applica principalmente nella riassicurazione facoltativa. In caso di ritardo nella regolazione del premio dovuto, rispetto al termine stabilito, il riassicuratore ha la facoltà di ritenersi sollevato da ogni impegno.
GARANZIE ACCESSORIE
Termine di uso comune per definire – in diverse tipologie contrattuali – estensioni di garanzia concesse con (o senza) soprappremi.
Ad esempio, si considerano accessorie nella polizza incendio (rischi civili) l’azione del fulmine, l’urto di veicoli stradali, lo scoppio, ecc.
GARANZIE DI FORNITURA – SUPPLY GUARANTEE
Prestazione di garanzia di particolare necessità per attività industriali per la commercializzazione di beni conseguenti che possono presentare imperfezioni di lavorazione oppure essere oggetto di danni accidentali che si verificano entro un certo lasso di tempo prestabilito in contratto.
GERENZA – SUBSIDIARY AGENCY
Ufficio di impresa di assicurazione, per lo più distaccato e distinto da tutti gli altri uffici amministrativi, deputato a promuovere e gestire in forma diretta affari assicurativi o ad essere di supporto all’attività di agenti o produttori di assicurazione, spesso sprovvisti di un proprio ufficio autonomo.
Vedi anche AGENZIA DI ASSICURAZIONE. Per talune imprese il rapporto con le agenzie di assicurazione di città (vedi) avviene per il tramite di una gerenza.
GESSATURA – PLASTER
Apparecchio di contenzione (costituito da docce, fasce od altri apparecchi confezionati con gesso o ad essi equivalenti), atto ad immobilizare arti, per consentire la riduzione di fratture o simili. Talune polizze Infortuni prevedono la corresponsione di una diaria da ricovero (vedi) al verificarsi di eventi di questo tipo, anche se comportano degenza domiciliare e non ospedaliera.
La tendenza è di equiparare apparecchi non gessati, ma aventi le stesse finalità, agli apparecchi gessati. Spesso le imprese che equiparano alla degenza ospedaliera la degenza domiciliare da gessatura applicano tuttavia diversi criteri di indennizzabilità (limiti temporali, indennità parziali, franchigie, ecc. ).
GETTO E ASPORTO (Ramo Trasporti) – JETTISON & WASHING OVERBOARD
Per getto deve intendersi l’atto volontario di gettare a mare tutto o parte del carico, generalmente imbarcato sopra coperta, ordinato dal comandante della nave per la salvezza comune, determinando un sacrificio da cui discende la dichiarazione di avaria generale. L’asporto invece concerne l’azione del mare (marosi) comportante il trascinamento in acqua e conseguente perdita, parziale o totale, del carico, imbarcato sopra coperta.
GIORNALE NAUTICO (Ramo Trasporti) – LOG BOOK
Costituito da quattro distinti libri che debbono essere obbligatoriamente conservati a bordo della nave e sui quali vengono riportati, cronologicamente, l’inventario degli oggetti esistenti, le entrate e le spese sostenute, la rotta seguita, le osservazioni meteorologiche, gli eventi straordinari verificatisi, le iniziative assunte per la salvezza della spedizione, la descrizione particolareggiata delle merci imbarcate e sbarcate, ecc. Costituisce praticamente la relazione giornaliera di ogni fatto o circostanza verificatisi a bordo.
Artt. 2700, 2702 C. c. e Artt. 173/178 C. d. n.
GIRATA (Ramo Trasporti) – ENDORSEMENT
Apposta sulla polizza di carico e sul certificato di assicurazione, conferisce legittimazione al possessore del documento, per il ritiro della merce e per reclamare eventuali danni verificatisi nel corso del viaggio.
GLOBALE (ASSICURAZIONE O POLIZZA)
Tipologia contrattuale che è così definita in quanto accorpa – in una unica polizza – garanzie proprie di Rami diversi, spesso soggette a imposte governative di varia entità sui relativi premi.
Classico caso quello della Globale Fabbricati (vedi). Vedi anche POLIZZA GLOBALE.
GLOBALE FABBRICATI (POLIZZA) – BUILDING COMPREHENSIVE POLICY
Questa polizza ha lo scopo di coprire contestualmente tutti i rischi, ancorchè rientranti in Rami diversi, gravanti sulla proprietà del fabbricato (individuale, in comunione, condominiale): Incendio, R. C. verso terzi, R. C. O. (relativamente al portiere e altri dipendenti), rottura dei cristalli, danni d’acqua, ecc.
L’elencazione dei rischi assicurati è solo parziale. Ogni impresa predispone propri testi di polizza che, spesso, coprono una pluralità di rischi più estesa di quella, minimale, qui formulata. Agli effetti del bilancio i premi vengono attribuiti, spesso percentualmente, a ciascun ramo interessato.
GRAN CABOTAGGIO (Ramo Trasporti) – GREAT COASTING TRADE
Navigazione costiera oltre Gibilterra lungo la Spagna, Portogallo, Francia, Isole Britanniche, Mare del Nord e Mar Baltico, coste occidentali dell’Africa sino e compreso il Senegal, incluse le isole, ma non oltre 300 miglia dalle coste suddette. Oltre Suez lungo il Mar Rosso, Golfo Persico, coste indiane sino e compreso Bombay ed isole vicine.
GRANDINE (Grandine) – HAIL
Acqua congelata ad alta quota nelle nubi che cade sulla terra sotto forma di chicchi di ghiaccio. L’assicurazione di tale rischio può essere prestata per veicoli in circolazione o immobili, ma, prioritariamente, per prodotti agricoli; in quest’ultimo caso l’assicurazione copre anche la perdita di qualità che è causa di deprezzamento commerciale.
Vedi anche CONSORZIO DI DIFESA, CONSORZIO ITALIANO ASSICURAZIONI GRANDINE e DANNO (A PRODOTTI DEL SUOLO).
GRUPPO AZIENDALE AGENTI DI ASSICURAZIONE
Si tratta di organizzazione a base associativa e facoltativa – operante presso le maggiori imprese – raggruppante gli agenti di assicurazione operanti per una stessa impresa di assicurazione (gruppo aziendale) o per più imprese fra loro collegate (gruppo interaziendale). Il gruppo aziendale, presente all’interno di quasi tutte le maggiori imprese di assicurazione, è provvisto di organi elettivi, solitamente costituiti da un consiglio direttivo, da una giunta esecutiva, da un segretario e da un presidente. Scopo del gruppo aziendale, a somiglianza dei consigli di fabbrica all’interno delle aziende industriali, è di tutelare gli interessi degli agenti operanti per una stessa impresa di assicurazione, nonchè sorvegliare sulla corretta applicazione degli accordi normativi stipulati dalle associazioni nazionali di categoria degli agenti (S. N. A. e UNAPASS) con l’associazione di categoria delle imprese di assicurazione (A. N. I. A. ).
GRUPPO INTERAZIENDALE AGENTI DI ASSICURAZIONE
Vedi GRUPPO AZIENDALE AGENTI DI ASSICURAZIONE.
GUASTI (A FISSI ED INFISSI) – BREAKAGE (TO FIXTURES AND MOVEABLES)
Sono danni cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi per commettere o tentare il furto.
Garanzie accessorie del ramo Furto.
GUASTI ACCIDENTALI – ACCIDENTAL DAMAGES
Vedi AUTO RISCHI DIVERSI.
La garanzia è nota con il termine di KASKO.
GUASTI MACCHINE (ASSICURAZIONE DEI) – MACHINERY BREAKDOWN
Speciale forma di assicurazione che riguarda macchinari ed impianti industriali in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso, quali: rotture e guasti accidentali, dovuti a deficienza dei materiali impiegati, conseguenti ad eventi naturali, imputabili ad errori umani quali imperizia, errori di utilizzo o negligenza oppure a incidenti d’esercizio quali sovratensioni, fenomeni elettrici, mancata erogazione d’acqua o di energia.
Rientra nel settore dei cosidetti rischi tecnologici per la specificità dell’oggetto della prestazione. Completa il quadro delle garanzie offerte dal contratto di manutenzione, dato che non copre i danni dovuti ad usura, logoramento dei materiali ed in genere a tutti gli eventi conseguenti all’attività e definibili quali “accidentali”. Vedi anche RISCHI TECNOLOGICI.
GUASTO (DELL’IMPIANTO FRIGORIFERO) (Ramo Trasporti) – BREAKDOWN OF REFRIGERATING PLANT
Dal mancato freddo può derivare un danno alle merci trasportate che per loro natura debbono essere conservate durante il viaggio ad una prestabilita temperatura. Le cause sono di varia natura: dall’erronea taratura del termostato, ad un funzionamento difettoso dell’impianto, al suo totale arresto.
Non di rado il guasto può essere attribuito a caso fortuito. Per i rami danni vedi MANCATO FREDDO. - I – ENERGIA NUCLEARE – NUCLEAR ENERGY
Con questa locuzione si fa riferimento ai rischi derivanti da esplosione, emanazione di calore o radiazioni che provengono da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche o da radiazioni ionizzanti.
Sono rischi esclusi dal risarcimento per la loro natura catastrofale e rientranti fra i “rischi atomici”, assicurati da più imprese consorziate in appositi pools.
I – S. O. F. I. G. E. A.
Era la finanziaria (Società Finanziaria Gestioni Assicurative) costituita da imprese aderenti all’A. N. I. A. per fondare le imprese cessionarie dei portafogli R. C. auto e natanti (vedi) ceduti da quelle poste in liquidazione coatta.
Messa in liquidazione nel 1990.
D. L. 576/78 conv. L. 738/78.
I. A. T. A. – I. A. T. A.
Vedi INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION.
I. N. A.
Vedi ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.
I. N. A. I. L.
Vedi ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO.
I. S. A.
Le imprese assicuratrici hanno sempre mostrato interesse allo studio, non solo dell’andamento di determinati rischi (specie quelli relativi al campo industriale), ma anche del modo di fronteggiarli in via di prevenzione, della possibilità di adottare misure di sicurezza e così via. Compiti del genere sono stati affidati a varie istituzioni, fra cui il Concordato Incendio (vedi), poi trasformato (e ribattezzato CIRA) e successivamente oggetto di un’ulteriore evoluzione segnata anche dal mutamento della denominazione in “I. S. A. “.
I. S. V. A. P.
Vedi ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
IFA – INSURANCE TRAINING INSTITUTE
Vedi ISTITUTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSICURATIVA.
IGNORANZA – IGNORANCE
E’ elemento costitutivo della colpa, in quanto è identificabile nella imperizia o nella negligenza.
Comportamento ispirato all’assoluta mancanza di conoscenza basilare nell’esercitare una determinata attività. Vedi anche COLPA.
Art. 2043 C. c.
IMBALLAGGIO (Ramo Trasporti) – PACKING
Involucro costituito da legno, metallo, cartone, tela juta ecc. atto a preservare la merce ivi contenuta. Ha caratteristiche differenziate a seconda del genere merceologico, del peso, del grado di fragilità, del mezzo di trasporto e del viaggio da intraprendere.
Nel ramo Trasporti la sua carenza strutturale o inadeguatezza, comportano la reiezione del reclamo.
IMPIANTI D’ALLARME – ALARM SYSTEMS
Ai fini della prevenzione e della protezione delle cose assicurate vengono installati particolari congegni atti a scoraggiare sia il furto che la rapina. A volte sono imposti dall’assicuratore, pena la non assicurabilità del rischio.
Gli impianti ritenuti particolarmente affidabili dalla competente sezione tecnica dell’ANIA vengono ricompresi in un elenco e la loro adozione comporta agevolazioni tariffarie.
IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE (ASSICURAZIONE DI)
Polizza che copre i danni subiti da impianti e apparecchiature elettroniche in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso.
Vedi anche ELETTRONICA (ASSICURAZIONE) e RISCHI TECNOLOGICI.
IMPIGNORABILITA’ E INSEQUESTRABILITA’ DELLE PRESTAZIONI (Ramo Vita) – UNDISTRAINABILITY OF A LIFE POLICY CAPITALS
Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario, non possono essere sottoposte ad azione esecutiva (pignoramento) o cautelare (sequestro conservativo). Restano tuttavia salvi taluni diritti dei creditori e degli eredi, ma solo rispetto ai premi pagati.
I creditori, pregiudicati da determinati atti, possono agire per la revocazione degli stessi (artt. 2901 e 64 L. F. ). Gli eredi sono tutelati dagli istituti della collazione (art. 737 C. c. ), dell’imputazione (art. 747 C. c. ) e della riduzione delle donazioni (artt. 555 e 559 C. c. ).
Artt. 1923 C. c. , 514 e 670 C. p. c.
IMPOSTA (SUI PREMI ASSICURATIVI) – TAX (ON INSURANCE PREMIUMS)
Viene applicata sui premi assicurativi in misura che varia da Ramo a Ramo. L’impresa ne è esattore per conto dello Stato, ma essa è a totale carico del contraente e non può in alcun caso essergli rimborsata.
All’interno della C. E. E. le imposte sulle assicurazioni variano sensibilmente da paese a paese, fino ad arrivare, in certi casi, alla totale inesistenza di forme impositive.
L. 1216/61.
IMPRESA (DI ASSICURAZIONE) – INSURANCE COMPANY
E’ il soggetto contrattuale la cui caratteristica specifica è quella di essere finalizzata all’esercizio delle assicurazioni. Per legge, l’impresa di assicurazione deve essere costituita in forma di ente pubblico, di società per azioni, oppure di società cooperativa o mutua assicuratrice (vedi).
Nel linguaggio comune, questa particolare impresa viene chiamata “Compagnia”. Con questo nome, infatti, venivano chiamate le prime società anonime e l’ideazione di siffatta forma societaria contribuì grandemente (XVIII sec. ) allo sviluppo dell’assicurazione. Vedi anche SOCIETA’ MUTUA.
Artt. 1883, 2082 C. c. , D. P. R. 449/59, L. 295/78, L. 742/86.
IMPRESA CESSIONARIA – ACCEPTING COMPANY
Era l’impresa costituita dalla SOFIGEA, che riceveva – fino a quando è stata operativa quest’ultima – il portafoglio R. C. auto e natanti di un’impresa posta in liquidazione coatta e provvedeva alla liquidazione, per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada ed al posto dell’impresa designata, dei danni relativi a tale portafoglio.
Vedi anche S.O.F.I.G.E.A. e IMPRESA DESIGNATA.
D. L. 576/76 conv. L. 738/78.
IMPRESA DESIGNATA – DESIGNATED COMPANY
E’ l’impresa, designata mediante Decreto Ministeriale, per una regione o gruppo di regioni, che liquida i danni per conto del Fondo di Garanzia per le vittime della strada.
Vedi anche FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA.
L. 990/69 (art. 19).
IMPRUDENZA – IMPRUDENCE
Vedi IGNORANZA.
IN QUANTO TALE (Riassicurazione) – AS SUCH
Vedi ACCETTATO IN QUANTO TALE.
INABILITA’ TEMPORANEA – TEMPORARY DISABLEMENT
Incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. Il periodo di corresponsione della indennità per inabilità temporanea è abitualmente limitato ad un anno. Spesso la garanzia prevede una franchigia – assoluta o relativa (vedi) – espressa in giorni, con la quale gran parte delle imprese tende a limitare i propri esborsi per danni di modesta entità.
Dicesi inabilità e non invalidità, che ha invece carattere permanente. Vedi anche DIARIA.
INCAGLIO (Ramo Trasporti) – RUNNING AGROUND
Dicesi di una nave non galleggiante che si trova appoggiata, di poppa o di prora, su di un fondale roccioso.
INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE (Cauzioni) – CONFISCATION OF THE BOND
Qualora il soggetto che ha costituito una cauzione sia inadempiente agli obblighi assunti, il creditore dell’obbligazione procede all’incameramento della cauzione. Nel caso in cui la cauzione sia stata costituita con fidejussione bancaria o con polizza assicurativa, il beneficiario procede all’escussione della fidejussione.
L’incameramento della cauzione e l’escussione della fidejussione equivalgono alla denuncia di sinistro.
INCENDIO (ASSICURAZIONE) – FIRE INSURANCE
Contratto di assicurazione con il quale vengono garantiti gli eventi dannosi determinati da: incendio, fulmine, scoppio, esplosione, caduta aerei, acqua condotta, urto veicoli stradali; nonchè condizioni aggiuntive o speciali che vengono specificatamente convenute quali, ad esempio, eventi atmosferici, eventi socio-politici, danni indiretti, spese di ricostruzione, fenomeno elettrico, rischio locativo, ricorso di terzi, ecc.
Vedansi singolarmente tutti i termini richiamati nella spiegazione. Sono parificati ai danni da incendio i guasti cagionati per ordine delle Autorità per impedire od arrestare l’incendio.
INCHIESTA (R. C. O. ) – INQUIRY
A seguito di lesioni subite da lavoratori (per i quali sussista l’iscrizione obbligatoria all’I. N. A. I. L. ) può venire aperto un procedimento che, se il fatto contiene gli estremi di un reato (perseguibile d’ufficio) del datore di lavoro o di un suo dipendente, porta ad affermare la responsabilità dello stesso datore di lavoro. La garanzia di R. C. O. consente: all’infortunato di ottenere un risarcimento a complemento di quanto percepito dall’I. N. A. I. L. come rendita; all’I. N. A. I. L. di agire in regresso per le somme liquidate all’infortunato od ai suoi superstiti.
Si sottolinea che il termine per la presentazione all’impresa della denuncia del sinistro decorre dalla data dell’inchiesta e non già dell’infortunio.
D. P. R. 1124/65 Sent. Corte Costituzionale n. 26 del 9/3/1967.
INCHIESTA (Ramo Trasporti) – BRIEF or FORMAL INQUIRY
Indagine promossa dall’autorità marittima a seguito di un avvenimento da cui è derivato un danno a cose o lesioni a persone. Viene definita sommaria l’inchiesta tesa ad accertare cause, conseguenze e responsabilità dell’evento, mentre è formale l’inchiesta che ne deriva, sussistendo motivo di attribuire a dolo o colpa le conseguenze del fatto.
Artt. 578 e 579 C. d. n.
INCOMBUSTIBILITA’ – INCOMBUSTIBILITY
Si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi Celsius non danno luogo a manifestazioni di fiamma nè a reazione isotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
INCOMPATIBILITA’ (DEL BROKER E DELL’AGENTE) – BROKER’S AND INSURANCE AGENTS’ INCOMPATIBILITY
Il broker di assicurazione o di riassicurazione non può esercitare l’attività di agente di assicurazione. Non è consentita la contemporanea iscrizione all’Albo broker e all’Albo agenti. Agenti e produttori di assicurazione (come pure imprese assicuratrici ed enti pubblici e loro dipendenti) non possono esercitare la mediazione assicurativa, neppure come titolari delle partecipazioni di controllo di società di brokeraggio. Il broker di assicurazione (persona fisica) non può esercitare contemporaneamente la mediazione riassicurativa e viceversa.
Vedi anche INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA.
L. 792/84.
INCOSCIENZA – UNCONSCIOUSNESS
La polizza Infortuni normalmente esclude gli infortuni sofferti in stato di incoscienza (da qualunque causa determinata). Ciò non per le stesse motivazioni previste per il malore o per l’infarto (vedi entrambi), ma perchè il soggetto, appunto incosciente, non può fare nulla per sottrarsi all’evento.
Per assurdo, colui che subisce un infortunio per effetto del deragliamento di un treno mentre è presumibilmente in stato di sonno (ad esempio in vagone letto), non sarebbe indennizzabile, salvo che provi di essere stato sveglio.
INDENNITA’ – INDEMNITY
Nelle assicurazioni contro i Danni è la prestazione che viene erogata dall’assicuratore nei confronti dell’assicurato per sollevarlo, tenendolo indenne, del danno ad esso prodotto da un sinistro (vedi).
Vedi anche INDENNIZZO e RISARCIMENTO.
Artt. 1882, 1910 (2 co. ), 1911, 1915, 1916 e 1917 C. c.
INDENNIZZO – COMPENSATION AWARD
E’ un importo che il legislatore chiama “equa indennità”, perchè stabilita equitativamente dal giudice. Essa è da riconoscere al danneggiato in alcuni casi in cui la legge solleva l’autore del fatto, avente conseguenze dannose, dall’obbligo di procedere all’integrale risarcimento (per avere agito in stato di necessità, oppure di incapacità dovuta ad infermità).
Vedi anche RISARCIMENTO e INDENNITA’.
Artt. 2045 e 2047 (2 comma) C. c.
INDICIZZAZIONE (CLAUSOLA DI) – INDEXATION (CLAUSE)
E’ una clausola che, facendo riferimento a precisi indici statistici (di solito calcolati dall’ISTAT e resi pubblici) consente di rivalutare le somme assicurate o i massimali (e correlativamente il premio) onde controbilanciare l’erosione inflattiva ed evitare, così, l’applicazione della proporzionale o scoperture derivanti dall’inadeguatezza di tali somme e massimali.
Se sono previste franchigie in cifra (ma non in percentuale) anche l’entità delle stesse può essere automaticamente adeguata attraverso questa clausola. Vedi anche ASSICURAZIONI INDICIZZATE (V) e SVALUTAZIONE MONETARIA.
INDIPENDENZA – INDEPENDENCY
Principio da seguire nella raccolta dei rischi, per cui il verificarsi di un evento non deve influenzare il verificarsi di altri eventi assicurati.
Vedi anche RISCHIO, CASUALITA’, STABILITA’, MASSA, OMOGENEITA’.
INFARTO – HEART ATTACK
Necrosi di un tessuto provocata dalla occlusione dei vasi arteriosi deputati alla nutrizione del tessuto stesso. Quando all’origine di un infortunio (vedi), questo non è indennizzabile, venendo a mancare uno dei tre requisiti fondamentali di causa dello stesso (la causa esterna).
Vedi anche INFORTUNIO, MALORE e SFORZI MUSCOLARI.
INFEDELTA’ – INFIDELITY
Forma di assicurazione, rientrante nel Ramo “altri danni ai beni”, con la quale si coprono le perdite economiche subite da una azienda per effetto di reati di furto, rapina, appropriazione indebita, truffa, peculato, malversazione commessi da dipendenti nell’esercizio delle incombenze alle quali sono delegati.
INFERRIATA – IRON GRILLE
Manufatto in barre o tondini di ferro posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazione e comunicazione. L’inferriata deve essere ancorata nel muro utilizzando apposite zanche ricavate nell’inferriata stessa oppure fissata con appositi perni, chiodi o viti.
INFIAMMABILI – INFLAMMABLES
Sono tali le sostanze od i prodotti che – non essendo classificabili come esplodenti – rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55 centesimali; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che a contatto con l’acqua o aria umida sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, in piccole quantità, in condizioni normali ed a contatto con l’aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D. M. 17 Dicembre 1977.
D. M. 17/12/77.
INFORTUNI (ASSICURAZIONE) – PERSONAL ACCIDENT INSURANCE
Le polizze che hanno per oggetto l’evento “infortunio” (vedi) sono fondamentalmente articolate su alcune tipologie contrattuali e, più precisamente: individuali e cumulative (vedi), a loro volta riferite a rischi professionali, extraprofessionali (o entrambi), a rischi della circolazione, aeronautici, ecc. Il relativo premio lo si determina applicando un tasso per mille sulle somme assicurate per morte e per invalidità permanente; per lira sulla somma assicurata (diaria) per inabilità temporanea. Tassi che sono, ovviamente, commisurati alla pericolosità della attività professionale esercitata. Soprappremi possono essere applicati per la pratica di attività sportive più o meno pericolose o per particolari estensioni di garanzia. Sovente le polizze prevedono il rimborso di spese mediche, da ricovero, rette di degenza, ecc. , semprechè rese necessarie da infortunio indennizzabile.
Vedi anche ANNEGAMENTO, ASFISSIA, INFORTUNIO (varie tipologie), INABILITA’ TEMPORANEA, INVALIDITA’ PERMANENTE, MORTE, TABELLA DI INVALIDITA’ (ANIA) e TABELLA DI INVALIDITA’ (INAIL).
INFORTUNIO – PERSONAL ACCIDENT
E’ un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna (devono ricorrere tutti e tre questi requisiti) che produca lesioni obiettivamente constatabili e che abbia come conseguenza la morte, una invalidità permanente o una inabilità temporanea.
I caratteri essenziali dell’infortunio indennizzabile devono sempre coesistere e si possono così sintetizzare: fortuito, sta ad indicare il carattere accidentale dell’evento; violento, esprime il modo repentino di manifestarsi sull’organismo; esterno, deve provenire dal mondo esterno all’organismo umano.
INFORTUNIO EXTRA-PROFESSIONALE – ACCIDENT IN PRIVATE TIME
E’ l’infortunio che interessa la sfera di tutta la vita non lavorativa, ivi compreso il tempo libero e le attività a carattere hobbistico e di diletto.
Quando l’attività lavorativa dell’assicurando non consente una netta distinzione tra attività professionale ed extraprofessionale (ad es. professionisti, rappresentanti, ecc. ) è consigliabile ricorrere ad una polizza che assicuri sia l’attività professionale che quella extraprofessionale.
INFORTUNIO IN ITINERE – ACCIDENT EN ROUTE TO/FROM PLACE OF WORK
Quando la garanzia Infortuni è prestata in forma “professionale” e con polizza cumulativa si possono comprendere nella garanzia anche gli infortuni verificatisi durante il tragitto necessario casa-posto di lavoro e viceversa, purchè accaduti entro un ragionevole lasso di tempo (generalmente un’ora prima e dopo), sia che avvengano durante l’utilizzo di mezzi di trasporto che a piedi.
Anche l’Istituto Nazionale per gli Infortuni sul Lavoro lo considera ricompreso in garanzia, ma solo quando il fatto avvenga per il maggior rischio corso dall’infortunato rispetto a quello cui è esposta la generalità dei lavoratori. Ad esempio: uso di mezzi propri o di trasporti aziendali a causa dell’eccentricità del luogo di lavoro, della particolarità degli orari ecc.
INFORTUNIO PROFESSIONALE – PROFESSIONAL ACCIDENT INSURANCE
Ogni infortunio che può accadere durante o per effetto dell’attività lavorativa.
INGESSATURA – PLASTER BANDAGE
Vedi GESSATURA.
INGESTIONE O ASSORBIMENTO DI SOSTANZE – INGESTION or ABSORPTION OF SUBSTANCES
L’evento in quanto tale, anche se può produrre avvelenamenti, non sarebbe riconducibile all’infortunio, mancandone in parte i requisiti. Tuttavia l’orientamento è di comprendere normalmente questa tipologia di danno nelle polizze Infortuni quando ricorra accidentalità.
Il termine trova applicazione nel ramo Infortuni.
INONDAZIONE – FLOOD
Fenomeno naturale che normalmente si accompagna all’espressione “allagamento”. Con patto speciale si possono ritenere in garanzia i danni subiti delle cose assicurate a seguito di contatto con tali fenomeni e ciò indipendentemente da rotture o breccie provocate dalla violenza dell’acqua sui serramenti od altre protezioni. Sono normalmente esclusi i danni alle cose trovantesi a terra e fino ad una determinata altezza (mediamente 20 cm. ) per evitare di incorrere in stillicidio di micro-danni; la prestazione assicurativa è spesso prevista con una elevata franchigia a carico dell’assicurato.
Questa tipologia di danno rientra tra gli EVENTI SPECIALI (vedi).
INQUINAMENTO – POLLUTION
Contaminazione del suolo, dell’aria, dell’acqua e di ogni altro elemento con sostanze pericolose per la salute.
INSORGENZA DEL SINISTRO – ARISING OF (OCCURENCE OF) THE CLAIM
A differenza di quanto si verifica in altri Rami, essa coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza e – per le controversie contrattuali – collocarsi oltre 90 giorni da detta decorrenza. Nel PENALE (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato; si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest’ultima Nell’EXTRACONTRATTUALE (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l’evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento. Nel CONTRATTUALE (carenza di 90 giorni): momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme e ai patti concordati.
Il termine è qui riferito al ramo Tutela Giudiziaria.
INTERESSE (ALLA ASSICURAZIONE) – PROOF OF INTEREST
E’ l’interesse dell’assicurato al risarcimento del danno. Se manca al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, il contratto di assicurazione contro i Danni è nullo. Avanzando una richiesta di risarcimento per danni, l’assicurato è tenuto a fornire dimostrazione di essere titolare di interesse assicurabile. Non fornendola, il contratto invocato è nullo.
Un esempio chiarificatore: Tizio stipula una polizza incendio per la sua casa, decorrente dieci giorni dopo la stipulazione, ossia alla scadenza di un’altra polizza opportunamente disdetta, ma in quei dieci giorni vende la casa e, quindi, all’inizio dell’assicurazione non ha più interesse al risarcimento del danno.
Art. 1904 C. c.
INTERESSE ASSICURATO – MATTER or SUBJECT INSURED
In termini pratici e non giuridici rappresenta l’oggetto dell’assicurazione da descriversi con esattezza onde poterlo identificare in ogni momento.
INTERESSI DI FRAZIONAMENTO – INTEREST ON INSTALMENT PREMIUMS
Saggio di interesse che si applica al premio quando viene concessa la possibilità di pagamento frazionato. La sua applicazione, aggiunta al premio frazionato e agli eventuali accessori, costituisce la rata di premio imponibile.
INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA – INSURANCE INTERMEDIARIES
Locuzione generica e comprensiva di tutte le figure professionali che si interpongono fra l’impresa assicuratrice e la clientela, nell’ambito della conclusione dei contratti (agenti, broker, produttori), nonchè dei c. d. “canali alternativi” (sinergie Banca – Assicurazione, promotori finanziari, ecc. ).
In materia, la C. E. E. ha emanato una raccomandazione: quella n. 48 del 1992.
INTERNATIONAL AIR TRASPORTATION ASSOCIATION (Ramo Trasporti) – INTERNATIONAL AIR TRANSPORTATION ASSOCIATION
Organizzazione mondiale dei vettori aerei aderenti – definita anche I. A. T. A. – sorta nel 1945 per garantire lo svolgimento del traffico aereo ovunque con la massima rapidità, convenienza e funzionalità.
INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION (Ramo Trasporti) – INTERNATIONAL STANDARD ORGANISATION
Definito anche I. S. O. , è un Ente internazionale sorto allo scopo di uniformare le norme relative al trasporto, alla progettazione e alle dimensioni dei containers al fine di renderli idonei ad essere caricati su qualsiasi mezzo vettore, con specifiche varianti riferite al trasporto aereo.
INVALIDITA’ PERMANENTE – PERMANENT DISABLEMEMT
Perdita anatomica o funzionale dell’uso di un organo o di un arto del corpo umano, graduabile in base ad una tabella di riduzione parziale di capacità fisica.
Vedi anche TABELLA INVALIDITA’ INFORTUNI (I.N.A.I.L. ) e TABELLA INVALIDITA’ INFORTUNI (A.N.I.A).
INVALIDITA’ PERMANENTE (DA MALATTIA) – PERMANENT DISABLEMENT (FROM SICKNESS)
Perdita, oppure diminuzione della capacità allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata. Essa viene normalmente liquidata escludendo dal risarcimento gli eventi che abbiano residuato postumi, come minimo, al di sotto del 25%, ma parificando il danno al 100% (danno totale), qualora i postumi superino il 65%.
La garanzia non ha ancora una diffusione generalizzata. Quando prevista è spesso prestata unitamente ad una garanzia infortuni di base. Ogni impresa adotta una propria tabella di percentuali della invalidità, le cui aliquote variano di solito nella misura indennizzabile, così come varia l’entità della franchigia iniziale (da 1% > 25% sino a 1% > 33%).
INVALIDITA’ SPECIFICA – SPECIFIC DISABLEMENT
L’invalidità permanente definita dalla polizza Infortuni prende in considerazione la capacità generica a qualsiasi lavoro, senza riferimento alla specifica attività professionale. Per alcune categorie professionali ben definite è spesso prevista la possibilità di supervalutare le percentuali di invalidità parziale in funzione della particolare attività esercitata (ad esempio sportivi, medici, musicisti, piloti di linea). Questa pattuizione particolare spesso impone a volte l’adozione di una specifica tabella di percentuali parziali con riferimento agli organi o arti oggetto di valutazione specifica.
In alcuni casi, superando una determinata percentuale di invalidità (spesso il 65%) spetta al danneggiato l’integrale liquidazione (100%) della somma assicurata, salva l’applicazione di eventuale franchigia assoluta (vedi).
IPOTESI FINANZIARIA (Ramo Vita) – FINANCIAL PROJECTION
E’ data dal saggio di rendimento delle somme che gli assicuratori devono incassare per far fronte agli impegni futuri.
Vedi anche PREMIO e IPOTESI STATISTICA O DEMOGRAFICA.
IPOTESI STATISTICA O DEMOGRAFICA (Ramo Vita) – STATISTICAL & DEMOGRAPHIC PROJECTION
E’ costituita dalle tavole di mortalità e sopravvivenza che, considerato un certo numero di individui, indica quanti sopravvivono alla fine di ogni anno e quindi quante saranno le prestazioni dell’impresa.
Vedi anche PREMIO e IPOTESI FINANZIARIA.
IRREVOCABILITA’ DEL BENEFICIO (Ramo Vita) – IRREVOCABILITY OF BENEFIT
La designazione beneficiaria è irrevocabile se il contraente ha rinunziato, per iscritto, al potere di revoca e il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all’assicuratore.
Vedi anche BENEFICIARIO, DESIGNAZIONE BENEFICIARIA, DESIGNAZIONE BENEFICIARIA (IRREVOCABILE).
Art. 1921C. c.
ISCRIZIONE AGLI ALBI (AGENTI E BROKERS) – AGENT AND BROKER REGISTRATION
E’ disposta dal Ministero dell’Industria, previo accertamento dei requisiti di legge da parte delle apposite Commissioni Nazionali. Il rifiuto dell’iscrizione è impugnabile avanti il giudice competente. L’accertamento dei requisiti professionali può avvenire con il superamento di un esame pubblico o la verifica di titoli equipollenti.
Vedi anche INCOMPATIBILITA’ (DEL BROKER O DELL’AGENTE), ALBO BROKER (ISCRIZIONE), ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE (ISCRIZIONE).
L. 48/79 e 792/84
ISTAT
Vedi ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.
ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA
Organismo – definito anche ISTAT – sorto, ope legis nel 1926, per esercitare in modo più ampio ed efficace le stesse funzioni dell’istituzione (alternativamente denominata Ufficio Centrale di Statistica e Direzione Generale della Statistica) creata dopo l’unità d’Italia sulle ceneri degli Uffici del Censimento degli Stati preunitari. L’Istituto elabora i dati del censimento e forma tavole di mortalità e sopravvivenza indispensabili per l’esercizio delle assicurazioni sulla Vita. Determina altresì numeri indice che trovano applicazione in numerosi contratti assicurativi soggetti a indicizzazione.
Vedi anche INDICIZZAZIONE (CLAUSOLA DI).
ISTITUTO DI CURA
PUBLIC or PRIVATE HOSPITALS
Sono definiti tali gli ospedali pubblici, le cliniche e le case di cura che abbiano stipulato convenzioni con le USSL e/o che siano in possesso dell’autorizzazione al ricovero degli ammalati. Non rientrano fra questi gli istituti termali, le case di soggiorno o convalescenza.
Vedi anche RICOVERO e MALATTIA (ASSICURAZIONE).
ISTITUTO ITALIANO DEGLI ATTUARI
Organismo che ha lo scopo di promuovere gli studi attuariali e quelli attinenti alla tecnica delle assicurazioni.
ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI
Ente pubblico economico, definito anche I. N. A. , fondato nel 1912 per assumere il monopolio delle assicurazioni sulla Vita, poi non realizzato. Dal 1923 esercita le assicurazioni sulla Vita in regime di concorrenza. Prima che la terza direttiva Vita ne sancisse il divieto, riceveva da ciascuna impresa una quota di ogni rischio a titolo di “cessione” obbligatoria. Aveva anche altri compiti al di fuori del Ramo Vita (gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, del Conto Consortile, (vedi) ecc. ). Dal 1993 è interessato dal processo di “privatizzazione” che ha investito numerosi enti pubblici. In questo quadro, le suddette gestioni sono state cedute alla CONSAP spa (vedi).
Vedi anche CESSIONE OBBLIGATORIA.
L. 305/12, D. P. R. 449/59, L. 742/86.
ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Definito anche I. N. A. I. L. , è l’Istituto che presta l’assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali a quei lavoratori che, a norma di legge, debbono essere obbligatoriamente assicurati dal datore di lavoro. Tale assicurazione esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile nei confronti del lavoratore che beneficia delle prestazioni dell’I. N. A. I. L. , ma non per il danno biologico (vedi). Siffatto esonero viene meno per l’accertamento giudiziale (in un processo penale o civile in cui sia presente il datore di lavoro) di un fatto-reato, commesso dallo stesso datore di lavoro o da un dipendente di questi, comportante la perseguibilità d’ufficio.
D. P. R. 1124/65 e Sent. Corte Cost. N. 356 del 18/7/91.
ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO (RIVALSA)
Il datore di lavoro, oltre a dover risarcire il danno biologico (vedi) causato al dipendente, se perde l’esonero dalla responsabilità civile accordatogli dal testo unico sull’assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro, deve far fronte alla rivalsa dell’I. N. A. I. L. per le prestazioni da questo erogate e al maggior danno (rispetto a tali prestazioni) richiesto dal lavoratore danneggiato. Ciò indipendentemente dal danno biologico, comunque indennizzabile ove vi sia responsabilità. La garanzia di R. C. O. ha lo scopo di sollevare il datore di lavoro dal danno economico che, in queste ipotesi, gli deriva.
Vedi anche ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO e R. C. OPERAI.
D. P. R. 1124/65 (artt. 10 e 11).
ISTITUTO NAZIONALE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ASSICURATIVA – INSURANCE TRAINING INSTITUTE
E’ un organismo, definito anche IFA, costituito nel 1979 dalle imprese di assicurazione per rispondere alle esigenze di crescita professionale di tutti gli operatori del settore. Successivamente, con l’apertura di IFA Scuola e l’avvio di interventi rivolti agli utenti del servizio, l’attività si è estesa alla promozione e diffusione della cultura assicurativa in ogni suo aspetto. All’attività dell’istituto partecipano rappresentanti di tutte le componenti professionali del settore. Possono avvalersi dei suoi servizi anche istituzioni ed enti esterni, interessati ai problemi previdenziali e di gestione del rischio. L’IFA opera su tutto il territorio nazionale e collabora con le principali istituzioni internazionali impegnate nella formazione e nella consulenza per il settore assicurativo.
L’IFA ha la propria sede in Milano, Via Quintino Sella, 4.
ISTITUTO PER GLI STUDI ASSICURATIVI
Organismo a carattere culturale con sede a Trieste.
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
Definito anche I. S. V. A. P. , è un ente pubblico costituito nel 1982 per assorbire i compiti di vigilanza già esercitati direttamente dal Ministero dell’Industria. Dal 1991 i suoi compiti sono stati ampliati (specie in fatto di controllo delle partecipazioni di imprese assicuratrici sul capitale di società extrassicurative e viceversa), per cui da mero organo ausiliario del Ministero predetto, l’I. S. V. A. P. è venuto a porsi come compartecipe di questo nella fissazione dell’indirizzo amministrativo del settore. Sono organi dell’I. S. V. A. P. : il Presidente (che è anche Direttore Generale dell’Istituto), il Consiglio di amministrazione, il Collegio dei revisori. Attraverso il servizio ispettivo, comprendente un corpo di ispettori col rango di Pubblico Ufficiale, l’I. S. V. A. P. svolge la propria attività investigativa indispensabile per l’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli per legge. Nell’ambito del Servizio Ispettivo è istituita una Sezione Reclami, per istruire i reclami degli interessati al servizio assicurativo, agevolare l’esecuzione dei contratti da parte delle imprese assicuratrici, segnalare al Presidente i casi di inadempienza.
Vedi anche VIGILANZA GOVERNATIVA, CONTRIBUTI (A CARICO DELLE IMPRESE) DI VIGILANZA, ECC. e PARTECIPAZIONI (CONTROLLO).
L. 576/82 e L. 20/91. - HULL UNDERSTANDING – JOINT HULL UNDERSTANDING
Sono così definite le intese intercorrenti tra gli assicuratori inglesi nella gestione assuntiva degli affari “corpi” e che, di norma, vengono osservate anche dagli assicuratori continentali. In particolare, sulla scorta dell’andamento degli affari sul mercato internazionale, per i criteri da adottare in occasione del rinnovo annuale dei contratti, vengono impiegate specifiche formule sottoposte a periodiche revisioni. - KASKO – KASKO
Assicurazione relativa ai guasti accidentali riportati da un veicolo in conseguenza di avvenimenti relativi alla circolazione. E’ praticata in due forme (con diverse varianti di tipologia contrattuale): 1) copre i danni da urto, collisione o ribaltamento; 2) copre i soli danni da collisione con veicoli identificati.
Vedi anche AUTO RISCHI DIVERSI. La scarsa diffusione di questa tipologia contrattuale, all’estero peraltro ben più nota, comporta un elevato rischio di antiselezione (vedi), premi elevati ed elevate franchigie o scoperti (vedi). - LANCIA/BATTELLO DI SERVIZIO (Ramo Trasporti) – TENDER
Mezzo di salvataggio sistemato a bordo di navi ed imbarcazioni da diporto, munito di remi e/o di motore entro o fuoribordo.
LATITUDINE (Cauzioni) – CREDIT LATITUDE
Nell’assicurazione dei crediti commerciali, l’assicurato deve richiedere il limite di credito per ogni acquirente (importo che l’assicuratore è disposto ad assicurare per ognuno). A volte viene stabilito un importo entro il quale l’assicurato può vendere senza il preventivo fido dell’assicuratore, usufruendo egualmente della copertura a determinate condizioni e con uno scoperto maggiore.
Detto importo viene definito LATITUDINE ed è equivalente ad autoaffidamento.
LAYER O TRANCHE (Riassicurazione) – LAYER
Termini, inglese il primo, francese il secondo, adottati per indicare la progressione cronologica di intervento nelle protezioni non proporzionali. Vengono identificati con numerazione d’ordine (1-2-3 ecc. ) e indicano che la protezione non proporzionale della cedente è articolata in più fasce. Ogni layer o tranche è composto da una priorità e da un limite di garanzia o portata.
Il ricorso a più layers può essere dettato essenzialmente dalla necessità di una maggiore distribuzione delle coperture riassicurative.
LAYERING (Riassicurazione) – LAYERING
Termine inglese usato nei contratti di riassicurazione non proporzionale per descrivere la suddivisione della protezione in più fasce che operano in modo successivo.
Vedi anche LAYER o TRANCHE.
LEASING – LEASING CONTRACT
E’ in pratica un contratto di locazione, mediante il quale una società specializzata, dietro pagamento di un canone periodico, fornisce la disponibilità di attrezzature, macchinari, beni strumentali ed anche veicoli, con la possibilità, per il contraente in regola col pagamento del canone, di acquisire il diritto di proprietà, mediante il pagamento di una quota di riscatto, al termine del contratto di locazione.
A tutela dei suoi interessi la società di leasing impone una copertura assicurativa, normalmente “all risks” (vedi), con pagamento del premio a carico del conduttore. Vedi anche LEASING (ASSICURAZIONE).
LEASING (ASSICURAZIONE)
Tipologia contrattuale (in forma singola o di convenzione) che copre i danni subiti dai beni assicurati (ceduti in leasing strumentale o immobiliare) in conseguenza di ogni evento accidentale non espressamente escluso. La garanzia si estende ai danni provocati a terzi (R. C. ) in relazione alla proprietà o costruzione dei beni assicurati.
Vedi anche LEASING e RISCHI TECNOLOGICI.
LEEWAY CLAUSE – LEEWAY CLAUSE
Condizione normalmente adottata per i rischi industriali relativamente alla garanzia “Incendio” con la quale l’impresa si impegna a ritenere coperti di prestazione assicurativa tutti i beni descritti in polizza anche in presenza di una eccedenza del valore estimato purchè tale eccedenza non risulti superiore ad una percentuale (mediamente il 20%). Il premio dovuto sarà poi conguagliato alla fine dell’esercizio sulla reale consistenza dei valori estimati.
LEGGE DEI GRANDI NUMERI – LAW OF LARGE NUMBERS
La probabilità che la frequenza relativa sia vicina quanto si vuole alla probabilità dell’evento, può essere resa quanto si vuole vicina ad uno, al crescere del numero delle prove effettuate (Teorema di Bernoulli).
Vedi anche FREQUENZA RELATIVA, PROBABILITA’, LEGGE EMPIRICA DEL CASO.
LEGGE EMPIRICA DEL CASO – EMPIRICAL LAW OF CHANCE
Se un evento ha probabilità “p”, in una serie di prove ripetute nelle stesse condizioni, la frequenza relativa è assai prossima alla probabilità.
Vedi anche FREQUENZA RELATIVA, LEGGE DEI GRANDI NUMERI, PROBABILITA’.
LEGGE INFORTUNI – WORKMEN’S COMPENSATION LAW
Locuzione usata per indicare la disciplina riguardante l’I. N. A. I. L. contenuta nel D. P. R. 1124/65.
Vedi anche I. N. A. I. L.
D. P. R. 1124/65.
LEGITTIMA DIFESA – LEGITIMATE (SELF) DEFENCE
Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sè o di altri.
Nel ramo Infortuni non costituisce motivo di reiezione del danno. In termini tecnico-giuridici costituisce esimente di responsabilità, così come l’incapacità e lo stato di necessità.
Art. 2044 C. c.
LESIONI PERSONALI COLPOSE – NEGLIGENT BODILY HARM
Commette reato di lesioni personali colpose chi, senza volontà e intenzione di commettere alcun reato, provoca lesioni ad una persona.
Art. 590 C. p.
LETTERA DI CREDITO (Ramo Trasporti) – LETTER OF CREDIT
Documento bancario che perviene al mittente tramite la propria banca con garanzia rilasciata dalla banca del ricevitore. Trattasi dell’impegno a pagare l’importo convenuto, nel momento in cui il mittente consegna all’esame del proprio istituto bancario l’insieme di documenti che attestano l’esistenza del bene oggetto della transazione commerciale, la sua origine, il suo valore secondo fattura, l’avvenuta consegna al vettore che dovrà effettuare il trasporto e, qualora la vendita sia stata pattuita su basi C. I. F. , la polizza e/o certificato di assicurazione a copertura dei rischi richiesti.
LETTERA DI DISDETTA – NOTICE OF CANCELLATION
Quando il contraente intenda rinunciare alla prosecuzione di un contratto di assicurazione, è tenuto a manifestare la propria volontà all’impresa inviandole, nei termini e con i modi contrattualmente stabiliti (abitualmente per raccomandata), una lettera di disdetta. Questa deve essere tempestiva, ossia deve essere spedita prima che siano decorsi i termini citati (di norma uno, tre, sei mesi) e deve contenere tutti gli elementi atti a identificare la polizza cui si riferisce.
La disdetta è pienamente valida anche quando inviata all’agenzia con la quale è stato stipulato il contratto. Vedi anche DISDETTA e TACITO RINNOVO.
LETTERA DI GARANZIA DEGLI ASSICURATORI (Ramo Trasporti) – AVERAGE GUARANTEE
Impegno degli assicuratori al pagamento del contributo di avaria generale posto a carico della merce assicurata, attraverso il quale il proprietario della medesima ne ottiene la libera disponibilità, evitando di corrispondere il contributo provvisorio.
La misura del contributo verrà ragguagliata al valore della merce in stato sano al momento dell’evento, al suo minor valore se danneggiata, senza riferimento alcuno alla somma assicurata.
LETTERA DI VETTURA AEREA (Ramo Trasporti) – MASTER AIR WAY BILL – HOUSE AIR WAY BILL
E’ il contratto di trasporto che attesta l’avvenuta presa in carico della spedizione da parte della linea aerea e ne indica tutti gli elementi relativi. Tale documento, opportunamente girato in bianco, completa la documentazione che, pervenuta al destinatario ricevitore della merce, gli conferirà titolo per ottenerne la riconsegna nel luogo pattuito.
Per ogni viaggio il vettore rilascia una lettera di vettura riferita all’insieme delle partite di merce imbarcate (MAWB) ed una seconda per ciascuna partita (HAWB).
Art. 956 C. d. n.
LETTERA DI VETTURA C. M. R. (Ramo Trasporti) – CONSIGNMENT NOTE
E’ il contratto di trasporto per la spedizione internazionale di merci su strada, regolata da apposita convenzione.
Vedi anche CONVENZIONE C. M. R.
LETTERA DI VETTURA FERROVIARIA (Ramo Trasporti) – RAILWAY CONSIGNMENT NOTE
Contratto stipulato con l’amministrazione ferroviaria per il trasporto di cose da inoltrarsi con modalità differenziate.
LETTERA D’INTESA (Grandine) – LETTER OF UNDERSTANDING
Termine riferito al Ramo Grandine. E’ il documento con cui l’impresa o un gruppo di imprese stabilisce le norme contrattuali delle stipulande assicurazioni.
LIBERA PRATICA (Ramo Trasporti) – FREE CIRCULATION
Autorizzazione data alla nave per l’attracco o per salpare.
LIBERTA’ DI PRESTAZIONE – FREEDOM OF SERVICES
Vedi PRESTAZIONE (LIBERTA’ DI) e TRATTATO DI ROMA.
LIBERTA’ DI STABILIMENTO – FREEDOM OF ESTABLISHMENT
Vedi STABILIMENTO (DIRITTO DI, LIBERTA’ DI) e TRATTATO DI ROMA
LIBERTY – VICTORY – T2 TANKERS (Ramo Trasporti) – LIBERTY – VICTORY – T2 TANKERS
Denominazione attribuita negli USA alle navi costruite tra il 1942 ed il 1945 per fronteggiare la carenza di naviglio mercantile. Di tipo standard, avevano un tonnellaggio lordo di circa 7000 tonnellate (Liberty e Victory) mentre le T2, di tonnellate lorde 10. 000 ca. , erano adibite al trasporto di carichi liquidi. Tra le Liberty e le Victory la sola differenza era costituita dalla maggior potenza della macchina montata sulle seconde. Globalmente ne furono costruite oltre 3500, tutte assemblate con saldatura totale delle lamiere. Cessata la seconda guerra mondiale, dette navi vennero vendute ad armatori privati.
Le T2 Tankers furono le prime navi ad adottare motori con turbine elettriche, costruite in serie.
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ DELL’ARMATORE (Ramo Trasporti) – OWNER’S LIMITED LIABILITY
Salvo i casi di dolo e colpa grave, l’armatore può limitare il suo debito per fatti verificatisi o atti compiuti nel corso di un viaggio, ad una somma pari al valore della nave ed al nolo percepito.
Artt. 275 e 277 C. d. n.
LIMITE AGGREGATO (Riassicurazione) – AGGREGATE LIMIT
Particolarmente adottata nei trattati per i rischi di Responsabilità Civile prodotti, indica che il riassicuratore rimborserà alla cedente un risarcimento massimo che terrà conto dell’aggregazione di tutti i sinistri a carico della copertura nel periodo preso in esame.
LIMITE DI COPERTURA (Riassicurazione) – LIMIT (OF COVERAGE)
E’ la somma massima risarcibile dal riassicuratore per ogni singolo evento all’interno di un dato contratto.
Nei trattati proporzionali il limite contrattuale si applica “pro quota”. Nei trattati non proporzionali è successivo alla priorità.
LIMITE DI PREMIO INCREMENTABILE (Riassicurazione) – INCREASED LIMIT PREMIUM
E’ un modo di tassare una copertura, rischio per rischio, sino ad un dato massimale, con l’aggiunta di ulteriori coefficienti per limiti superiori.
LIMITI DI NAVIGAZIONE (Ramo Trasporti) – TRADING LIMITS INSTITUTE WARRANTIES.
Relativi all’abilitazione attribuita alla nave per navigare a convenute distanze dalla costa; per le navi d’altura fissa determinati spazi di mare, superando i quali la validità della garanzia assicurativa non è più operante.
LIMITI DI PORTATA DI UNA NAVE (Ramo Trasporti) – FREE BOARD – DEAD WEIGHT
Espressi in tonnellate, differiscono in rapporto alle stagioni ed anche quando la nave deve attraversare zone di mare notoriamente tempestose. Sono indicate con pitturazione sulle fiancate della nave che lascia una riserva di galleggiabilità per una maggiore sicurezza.
Sono comunemente definiti “bordo libero”.
LIMITI TERRITORIALI – TERRITORIAL LIMITS
Ambito geografico entro il quale il contratto di assicurazione esplica i suoi effetti.
LIMITI TERRITORIALI (Riassicurazione) – GEOGRAPHICAL/TERRITORIAL SCOPE
Nei contratti di riassicurazione il limite territoriale corrisponde all’ambito dell’area geografica in cui possono essere ubicati gli oggetti assicurati, se fissi. Per le persone e gli oggetti assicurati mobili, questo termine delimita l’area di copertura assicurativa risarcibile dal riassicuratore.
LINEA PERSONA – PERSONAL LINE POLICY
Il termine è generalmente adottato per identificare sia il segmento di clientela (persone-famiglia) cui sono dedicati i prodotti assicurativi relativi alle persone e alla abitazione, sia i prodotti stessi.
LIQUIDATORE (SINISTRI) – CLAIM ADJUSTER
Soggetto, normalmente dipendente da una impresa, preposto all’operazione di definire e pagare i sinistri e di disporre i relativi pagamenti.
LIQUIDAZIONE (SINISTRI) – CLAIM SETTLEMENT
Materiale procedura di risarcimento di un danno, attraverso la quale si perviene all’accertamento ed al pagamento del danno stesso.
LIQUIDAZIONE COATTA (DEL RIASSICURATO) (Riassicurazione) – ADMINISTRATIVE LIQUIDATION (OF THE REINSURED)
Il riassicuratore deve pagare integralmente l’indennità dovuta al riassicurato, salva la compensazione con i premi e gli altri crediti.
Art. 1930 C. c. e Art. 56 e 201 L. F.
LIQUIDAZIONE COATTA (DEL RIASSICURATORE E RIASSICURATO) (Riassicurazione) – ADMINISTRATIVE LIQUIDATION (OF THE REINSURER & REINSURED)
I debiti e i crediti che, alla fine della liquidazione, risultano dalla chiusura dei conti relativi a più trattati di riassicurazione, si compensano di diritto.
Art. 1931 C. c. , e Artt. 56 e 201 L. F.
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – COMPULSIVE LIQUIDATION (OF INSURANCE COMPANY)
E’ l’equivalente del fallimento, dal quale differisce perchè è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non dell’autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell’impresa assicuratrice. L’organo del potere esecutivo competente è il Ministero dell’Industria (vedi), coadiuvato dall’I. S. V. A. P. (vedi). La liquidazione coatta dell’impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.
Vedi anche COMMISSARIO LIQUIDATORE.
Art. 1902 C. c. , R. D. 267/42, D. P. R. 449/59, L. 295/78, L. 576/82, L. 742/86.
LIQUIDAZIONE DELL’AVARIA GENERALE (Ramo Trasporti) – GENERAL AVERAGE ADJUSTMENT
Vi provvede un professionista, che su richiesta dell’armatore della nave, o altro interessato alla spedizione, viene delegato a compiere ogni atto finalizzato alla redazione del cosiddetto regolamento di avaria generale, che dovrà essere omologato dall’autorità giudiziaria, reso pubblico e comunicato agli interessati.
Artt. 611 e 613 C. d. n.
LISTINO SCALARE DI GENOVA (Ramo Trasporti) – RETURN PREMIUM FOR CANCELLATION
E’ così definita la pattuizione contrattuale, che si riferisce ad una tabella con la quale sono fissate le quote di rimborso del premio da riconoscersi all’assicurato per il rischio non corso, qualora la nave sia stata venduta prima della scadenza annuale.
LOCAZIONE FINANZIARIA – LEASING CONTRACT
Vedi LEASING.
LUCCHETTO DI SICUREZZA – SECURITY BAR
Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, con buona resistenza all’effrazione ed al taglio.
Termine che trova applicazione nel ramo Furto.
LUCRO CESSANTE – LOSS OF PROFITS
E’ il mancato accrescimento patrimoniale, temporaneo o permanente, totale o parziale, conseguente al verificarsi del sinistro e solitamente, a titolo di perdita di capacità lavorativa, oppure (ma solo come configurazione temporanea) per la forzata disattivazione di una fonte di reddito.
Vedi anche DANNO EMERGENTE.
LUNGHEZZA DI CATENA (Ramo Trasporti) – CHAIN LENGTH
Parte della catena di ancoraggio, della misura di 25 metri.
LUNGHEZZA FUORI TUTTO (Ramo Trasporti) – OVERALL LENGTH
Espressa in metri o piedi rappresenta la distanza massima, misurata tra le perpendicolari condotte per l’estrema poppa e per l’estrema prora di una nave. - M. P. L. – MAXIMUM PROBABLE LOSS
Vedi MASSIMO SINISTRO PROBABILE.
MAGAZZINO DOGANALE (Ramo Trasporti) – BONDED WAREHOUSE
Spazi dislocati nei porti o in località interne dove le merci vengono introdotte prima della consegna al ricevitore per l’espletamento delle operazioni di verifica e pagamento degli oneri dovuti.
MAINTAINANCE BONDS (Cauzioni) – MAINTAINANCE BONDS
Polizza fidejussoria prestata a garanzia di impegni relativi alla manutenzione di immobili ed impianti.
MALAGESTIO – MISMANAGEMENT (OF A THIRD PARTY CLAIM BY THE INSURER)
Si ha “malagestio” quando l’assicuratore, in relazione ad un’assicurazione R. C. , gestisce in maniera non avveduta e tecnicamente non corretta la lite col terzo (rifiutando una conveniente transazione, continuando una lite priva di sbocchi favorevoli, ecc. ), per cui alla fine il massimale risulta insufficiente. L’assicurato, se riesce a provare la malagestio (la prova va data, non col senno di poi, ma con gli elementi disponibili al tempo in cui l’assicuratore ha preso le decisioni contestate), può ottenere che l’assicuratore risponda anche oltre il massimale, onde ristorarlo del danno arrecatogli col suo inadempimento dell’obbligo contrattuale di tenerlo indenne.
Artt. 1917 e 1218 C. c.
MALATTIA – SICKNESS
In senso assicurativo s’intende ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio. In senso medico legale può definirsi come il processo morboso cronico od acuto, localizzato o diffuso, che determina una ridotta funzionalità dell’organismo.
Vedi anche INVALIDITA’ PERMANENTE (DA MALATTIA), DIARIA (DA RICOVERO), RICOVERO.
MALATTIA (ASSICURAZIONE) – HEALTH INSURANCE
Le polizze che hanno per oggetto l’evento “malattia” si articolano fondamentalmente su tre tipologie contrattuali che non comportano, di norma, alcun tipo di rimborso in caso di degenza domiciliare: 1) Corresponsione di una diaria per ogni giorno di degenza in struttura ospedaliera pubblica o privata, indipendentemente dagli esborsi sostenuti dall’assicurato. 2) Rimborso all’assicurato di quanto effettivamente speso per degenza, interventi, esami pre e post ricovero e ciò entro un limite di massimale (per persona, per evento, per anno assicurativo, per nucleo familiare), al netto di quanto eventualmente a carico del Servizio Sanitario Nazionale; 3) Per il caso di invalidità permanente da malattia (vedi). I primi due casi equiparano quasi sempre il ricovero reso necessario da infortunio a quello reso necessario da malattia.
E’ praticamente impossibile fornire ulteriori indicazioni sulla portata delle garanzie offerte dal mercato in quanto estremamente difformi tra loro per tariffe, condizioni, limiti di risarcimento, ecc. Vedi anche ABORTO, DAY HOSPITAL, DIARIA (DA RICOVERO), INVALIDITA’ PERMANENTE (DA MALATTIA), MALATTIA, PARTO, RICOVERO.
MALORE – SUDDEN ILLNESS
La polizza Infortuni non comprende gli infortuni sofferti in stato di malore (che ne è quindi all’origine) in quanto l’infortunio è privo di uno dei suoi tre requisiti fondamentali (la causa esterna). Tuttavia alcune imprese comprendono anche tale eventualità, purchè il malore non sia provocato da condizioni patologiche preesistenti.
Vedi anche INCOSCIENZA, INFARTO e INFORTUNIO.
MANCATA RICONSEGNA (Ramo Trasporti) – NON DELIVERY
Viene accertata al termine del viaggio attraverso la spunta dei colli consegnati dal mittente al vettore e da questi non riconsegnati al ricevitore.
MANCATO FREDDO – FREEZING BREAK DOWN
E’ una garanzia complementare del Ramo Incendio che riguarda i possibili danni subiti dalle merci in refrigerazione causati da danni consequenziali nonchè dai guasti accidentali che si verificano nell’impianto frigorifero e nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza e negli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica.
Vedi anche DETERIORAMENTO MERCI REFRIGERATE.
MANCATO IMBARCO (Ramo Trasporti) – SHUT OUT or LEFT OUT or SHORT SHIPPING
Eventualità non rarissima, dovuta generalmente ad errore nella valutazione dello spazio disponibile nella stiva della nave che impedisce l’imbarco di parte della merce per la quale è stata rilasciata regolare polizza di carico. La locuzione è anche utilizzata per riferirsi a merce mancante nel proprio imballo, non essendoci spazio per contenerla.
MANCINISMO – LEFT-HANDEDNESS
Quando in un soggetto assicurato con polizza Infortuni ricorra il fenomeno del mancinismo, tutte le percentuali di invalidità permanente riconosciute all’arto superiore destro (quale che sia la tabella di invalidità adottata) vengono attribuite al sinistro e viceversa.
MANOVRE FISSE E CORRENTI (Ramo Trasporti) – RIGGINGS AND RUNNING RIGGINGS
Quelle fisse, preferibilmente in acciaio, sono costituite da cavi utilizzati per assicurare l’alberatura allo scafo per evitarne la rottura, trovandosi sotto sforzo dovuto all’azione del vento sulle vele. Quelle correnti, in manilla, canapa o nylon, scorrono in apposite pulegge e vengono utilizzate per la manovra delle vele.
MAONA (Ramo Trasporti) – RAFT/LIGHTER
Zattera o chiatta, generalmente rimorchiata, spesso usata nei porti per il trasferimento delle merci da terra a sottobordo della nave e viceversa.
MARGINE DI SOLVIBILITA’ – SOLVENCY MARGIN
Le imprese debbono disporre di un margine di solvibilità per l’intera attività esercitata nel territorio della Repubblica e all’estero. Esso deve corrispondere al patrimonio netto dell’impresa ed il suo ammontare deve essere almeno pari al più elevato tra due risultati di calcolo ottenuti in rapporto all’ammontare dei premi delle assicurazioni dirette o all’onere medio dei sinistri.
L. 295/78 (art. 35 e ss. , art. 67) e L. 742/86 (art. 36 e ss. , art. 65).
MASSA – MASS
Termine che riassume il principio tecnico per cui il numero dei rischi assicurati deve essere il più elevato possibile, affinchè la frequenza effettiva si approssimi, il più possibile, alla probabilità presunta.
Vedi anche RISCHIO, CASUALITA’, INDIPENDENZA, STABILITA’, OMOGENEITA’.
MASSIMA UNITA’ DI RISCHIO (M.U.R.) – AMOUNT SUBJECT or MAXIMUM FORSEEABLE LOSS
Indipendentemente dal valore complessivo delle cose da assicurare, questa stima serve per valutare quale massima esposizione di rischio rimane a carico dell’assicuratore in presenza di un normale sinistro che si possa verificare.
Questa particolare stima viene adottata in presenza di rischi industriali costituiti normalmente da più corpi di fabbricato, come pure da separazioni di attività che in essi si svolgono.
MASSIMALE – LIMIT
Rappresenta la massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale l’assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Classico della R. C. , ma non limitato ad essa, il termine ricorre anche nel Ramo Malattia, Ricorso Terzi, ecc.
Vedi la voce ASSICURAZIONE (DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE) e R. C. (varie).
Art. 1917 C. c.
MASSIMALI MINIMI (PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA RC AUTO E NATANTI) – MINIMUM LIMITS (OF OBLIGATORY MOTOR T. P. LIABILITY)
Sono quelli originariamente stabiliti in un’apposito allegato alla legge istitutiva dell’assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti, poi modificati ripetute volte mediante decreti del Presidente della Repubblica, emanati su proposta del Ministro dell’Industria.
In gran parte dei paesi C. E. E. la garanzia di R. C. autoveicoli prevede massimali illimitati.
L. 990/69 (art. 9).
MASSIMO SINISTRO PROBABILE (Riassicurazione) – MAXIMUM PROBABLE LOSS (M.P.L.)
Il concetto assicurativo di Massimo Sinistro Probabile (o M. P. L. ) è di importanza rilevante nella riassicurazione proporzionale in genere, ma in quella facoltativa in particolare. Infatti, ogni riassicuratore esprime la propria quota percentuale, rapportandola non più al massimale assicurato, ma al M. P. L. .
La stima del M. P. L. deve, ad esempio, tener conto della esistenza di separazione di corpi di fabbricato. Non costituisce limite al risarcimento.
MATERIALI DI RISPETTO (Ramo Trasporti) – SPARE PARTS
Parti di ricambio che devono obbligatoriamente trovarsi a bordo della nave per sostituire quelle avariate e non più utilizzabili.
Art. 144 C. d. n. (Regolamento di sicurezza).
MATERIE RADIOATTIVE – ATOMIC RISKS
L’uso di materie radioattive è abitualmente escluso dalle Condizioni Generali di Assicurazione (vedi) con la definizione di “Rischi Atomici”. I rischi relativi possono comunque essere assicurati ricorrendo all’apposito pool (vedi).
La clausola di esclusione è stata di recente modificata, poichè in precedenza, e per parecchi anni, il testo in uso in Italia limitava i rischi atomici alla “accelerazione artificiale di particelle atomiche ed alla scissione del nucleo dell’atomo”, trascurando l’emanazione di radiazioni ionizzanti (ad es. isotopi radioattivi), ecc.
MEDIA DI “N” ESERCIZI (Riassicurazione) – AVERAGE “N” YEARS BLOCK
Anche se raramente usata, questa formula, specifica per trattati non proporzionali, comporta una tassazione di premio rapportata alla risultanza media degli esercizi “N”, previsti dal contratto. Il calcolo finale avviene alla chiusura contabile dell’ultimo anno.
MEDIATORE O BROKER – INTERMEDIARY or BROKER
Chi esercita, individualmente o in forma societaria, la mediazione assicurativa o riassicurativa, detta anche brokeraggio.
Vedi anche BROKERAGGIO (MEDIAZIONE ASSICURATIVA O RIASSICURATIVA).
L. 792/84 (art. 1).
MERCATO ASSICURATIVO (E RIASSICURATIVO) – INSURANCE AND REINSURANCE MARKET
E’ così definito l’insieme delle imprese operanti nel settore della assicurazione e della riassicurazione.
MERCEDI – COMPENSATIONS or PAY
Sono così definite le retribuzioni che, sotto qualunque forma, vengono corrisposte ai dipendenti e quelle che convenzionalmente si assegnano i titolari delle imprese artigiane ed i loro familiari coadiuvanti.
Alcune specifiche polizze (R. C. terzi aziende e Infortuni cumulative) prevedono la tassazione su elementi variabili. Essi, di norma sono le retribuzioni erogate, ma possono essere considerati anche il volume degli affari oppure il valore delle opere prodotte. La quotazione prevede un premio provvisorio con una regolazione posticipata riferita appunto agli elementi variabili.
MERCI SPECIALI – DANGEROUS GOODS
Sono considerate merci speciali alcuni prodotti di particolare pericolosità quali: celluloide (grezza od oggetti di); espansite, schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse ed alveolari; imballaggi di materie plastiche espanse od alveolari e scarti di imballaggi combustibili (eccetto quelli racchiusi nelle confezioni delle merci). Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
MERCI VINCOLATE (Ramo Trasporti) – BONDED GOODS
Merci per le quali non siano ancora stati corrisposti i relativi oneri doganali e introdotte in appositi magazzini. Le merci sottoposte a trasbordo, sino al reimbarco, sono sottoposte a vincolo.
MEZZI DI PROTEZIONE – RISK PROTECTION MEASURES
Nel Ramo Furto le condizioni di polizza stabiliscono, ponendone obbligo a carico dell’assicurato, che le cose assicurate siano protette da mezzi di chiusura che abbiano caratteristiche specifiche e contrattualmente stabilite, tali da definirsi sufficienti.
Tali condizioni sono di norma ben individuate. In presenza di una sufficiente condizione dei mezzi di protezione di sicurezza (come definiti dalla clausola cosiddetta 24 A) l’assicuratore risponde della garanzia in modo totale; se le condizioni sono minori (clausola 24 B), anomale od addirittura assenti, ne potrebbe rispondere in modo parziale, applicando all’indennizzo uno scoperto (vedi) in percentuale al danno patito o respingere totalmente il danno stesso.
MINIRIFORMA
E’ così definita una serie di riforme e di modifiche alla legge 990/69 introdotta alla fine del 1976 in relazione all’assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti.
D. L. 857/76 conv. L. 39/77.
MINISTERO DELL’INDUSTRIA, COMMERCIO E ARTIGIANATO
Organismo statale – articolato in 6 Divisioni – cui fanno capo la Direzione Generale delle Assicurazioni Private e di interesse collettivo, la Commissione Consultiva per le assicurazioni Private, la Conferenza Europea dei Servizi di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e le Commissioni Nazionali per l’Albo degli Agenti di Assicurazione e per quello dei Mediatori di Assicurazione e Riassicurazione. Presso il Ministero hanno sede anche altre Commissioni (Periti, Personale Dirigente di imprese in liquidazione coatta, ecc. ).
Vedi anche ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
MISTA (Ramo Vita) – ENDOWMENT POLICY
Vedi ASSICURAZIONI MISTE.
Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA e ASSICURAZIONI PER IL CASO MORTE.
MODIFICAZIONI CONTRATTUALI – CONTRACTUAL AMENDMENTS
Vedi APPENDICE.
MODULARE AZIENDE (ASSICURAZIONE)
Polizza che copre i danni in forma globale, in quanto raggruppa più tipologie di rischio: incendio, guasti macchine e apparecchiature e impianti elettronici, oltre a furto e lucro cessante da interruzione di attività.
Vedi anche RISCHI TECNOLOGICI.
MORTE – DEATH
Evento letale che, sussistendo le condizioni contrattuali, impone all’ impresa di liquidare agli aventi diritto l’indennità assicurata.
Il significato è valido sia per le polizze Vita che per le polizze Infortuni.
MORTE PRESUNTA – PRESUMED DEATH
La morte presunta di un soggetto viene sancita con sentenza del tribunale 10 anni dopo l’ultima notizia che di esso si abbia o, in caso di scomparsa per infortunio, 2 anni dopo la data dell’evento.
Talune imprese si impegnano a liquidare l’indennità entro 1 anno dalla denuncia.
Art. 58 e 60 C. c.
MOVIMENTO PORTAFOGLIO (Riassicurazione) – PORTFOLIO TRANSFER
Trasferimento degli impegni da un riassicuratore uscente ad un altro entrante. Quando previsto, il movimento di portafoglio (premi o sinistri) comporta una delimitazione degli impegni del riassicuratore, indipendentemente dal decorso naturale del rischio o massa di rischi (portafoglio) riassicurati.
Vedi anche PORTAFOGLIO PREMI e PORTAFOGLIO SINISTRI.
MURO PIENO – FULL FIRE WALL
E’ un muro senza aperture elevato da terra al tetto, costruito in laterizi o conglomerati incombustibili di spessore non inferiore a cm. 13, oppure in pannelli di vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura. Agli effetti contrattuali (Incendio) sono ammesse le aperture per il passaggio di condutture elettriche e condotti per fluidi. Le altre aperture debbono essere costituite da serramenti interamente metallici e privi di luci.
Termine che trova applicazione nel ramo Incendio.
MUTUA – MUTUAL
Vedi SOCIETA’ MUTUA e ASSICURAZIONI MUTUE. - NAMES – NAMES
Termine che sta ad indicare i diversi Sindacati di sottoscrizione che operano presso i Lloyd’s di Londra.
Vedi anche LLOYD’S e UNDERWRITER.
NAUFRAGIO (Ramo Trasporti) – SINKING
Affondamento della nave o dell’imbarcazione.
Il termine trova applicazione anche quando, successivamente, ne venga effettuato il recupero.
NAVE DA CARICO (Ramo Trasporti) – GENERAL CARGO SHIP
Così definita in quanto il suo impiego è finalizzato al trasporto di merci in genere.
NAVE PORTA CONTENITORI (Ramo Trasporti) – CONTAINERS SHIPPING LO/LO or CONTAINERS SHIPPING-RO/RO
Nave progettata per il miglior sfruttamento dello spazio destinato a ricevere containers. Può anche avere locali adibiti al carico tradizionale o spazi per l’imbarco di mezzi rotabili.
NAVE TRAGHETTO (Ramo Trasporti) – FERRY BOAT – ROLL ON/ROLL OFF
Nave costruita con criteri che rendono possibile l’imbarco e lo sbarco di mezzi semoventi nonchè semirimorchi o carrelli ferroviari da rimuoversi con motrici stradali.
NAVI CISTERNA (Ramo Trasporti) – TANKERS
Con tali navi vengono trasportati carichi liquidi costituiti prevalentemente da petrolio e suoi derivati, ma anche da olio commestibile, vino, acqua ecc. Le cisterne, nella quasi totalità dei casi, hanno pareti vetrificate che rappresentano una maggior tutela per il prodotto e facilitano le operazioni di lavaggio.
NAVI DI LINEA (Ramo Trasporti) – LINERS
Si differenziano dalle cosiddette navi volandiere (vedi) per il loro impiego in servizio regolare di linea, con itinerari, scali ed orari prestabiliti e pubblicizzati.
NAVI FRIGORIFERE (Ramo Trasporti) – REFRIGERATED CARRIERS
Adibite al trasporto di generi alimentari (carne, frutta, verdura ecc. , freschi o congelati) che devono essere conservati a diverse basse temperature. Sono munite di pareti delle stive termicamente isolate e dotate di impianto frigorifero.
NAVI GASSIERE E METANIERE (Ramo Trasporti) – GAS CARRIERS
Adibite al trasporto di gas (propano, butano, metano, ecc. ) liquefatto a temperatura ambiente, reso liquido per compressione; oppure se, per raffreddamento, a pressione atmosferica.
NAVI PORTA CHIATTE (Ramo Trasporti) – LASH CARRIERS
Dispongono di proprie attrezzature che consentono l’imbarco e lo sbarco di chiatte senza l’ormeggio a banchina.
NAVI PORTA RINFUSA (Ramo Trasporti) – BULK CARRIERS
A differenza delle navi da carico, dispongono di stive atte esclusivamente al trasporto di carichi secchi quali grano, riso ecc. Appartengono a tale categoria anche le navi adibite al trasporto di minerali.
NAVI PORTA RINFUSE MISTE (Ramo Trasporti) – ORE-OIL CARRIERS or ORE-BULK-OIL CARRIERS (OBO)
Adibite al trasporto di carichi di elevato peso specifico (minerali) e prodotti petroliferi, oppure carichi liquidi o secchi di peso specifico relativamente basso, ma che saturano la portata della nave.
NAVI VOLANDIERE (Ramo Trasporti) – TRUMPS
Navi che non effettuano servizio regolare di linea, ma fanno scalo nei porti ove sia prevista la possibilità di imbarcare merce o concludere un contratto di noleggio.
NEGLIGENZA (PRESUPPOSTO DI COLPA) – NEGLIGENCE (PRESUMPTION OF FAULT)
E’ un comportamento messo in atto senza la preoccupazione di considerare la possibilità di causare danni.
Vedi anche COLPA (varie).
NESSO DI CAUSALITA’ (O EZIOLOGICO) – CAUSAL CONNECTION
E’ la relazione di causa-effetto che deve sussistere fra il fatto illecito ed il danno, affinchè vi sia responsabilità in capo all’autore del fatto stesso. Il concetto è espresso dall’art. 2043 C. c. che fa scaturire la responsabilità dal fatto illecito “che cagiona” ad altri un danno ingiusto.
Art. 2043 C. c.
NETTO A BORDO (Ramo Trasporti) – CLEAN ON BOARD
Termine utilizzato nei documenti di trasporto, prevalentemente nelle polizze di carico oceaniche, a conferma dell’integrità delle merci imbarcate.
NOLEGGIO DI NAVE (Ramo Trasporti) – CHARTER PARTY
Con tale contratto l’armatore si impegna ad effettuare uno o più viaggi, oppure per un tempo determinato secondo le prescrizioni ricevute dal noleggiatore e verso corresponsione da parte di quest’ultimo e nelle forme convenute, del nolo pattuito.
Il contratto di noleggio definito “a scafo nudo” esime il noleggiante dall’armamento ed equipaggiamento della nave.
Artt. 384, 385, 386, 387 C. d. n.
NOLO DI RITORNO (Ramo Trasporti) – BACK FREIGHT
Spesa dovuta per il trasporto dal luogo di destinazione della merce a quello di imbarco per effetto del rigetto da parte delle autorità sanitarie. E’ addossabile al caricatore e/o mittente se non riconducibile a resposabilità del vettore.
Qualora venisse garantito il rischio di rigetto, tale spesa dovrà essere rimborsata dall’assicuratore.
NOLO DOVUTO AD OGNI EVENTO (Ramo Trasporti) – FREIGHT TO BE PAID IN ANY CASE
E’ la spesa pattuita per il trasporto, non anticipata all’armatore, ma dovutagli anche nel caso in cui la nave sia perita nel corso del viaggio.
Art. 520 C. d. n.
NON PROPORZIONALE (Riassicurazione) – NON PROPORTIONAL
Termine generico che indica la forma di riassicurazione in eccedenza di capitali (Eccesso Danni) e Stop Loss.
NORME INDEROGABILI – REGULATIONS WHICH MAY NOT BE DEROGATED
Sono quelle, indicate dal legislatore dagli articoli 1882 usque 1931 C. c. , derogabili solo se in senso più favorevole all’assicurato e perciò sostituite, in caso di deroghe sfavorevoli, dalle corrispondenti disposizioni di legge.
Art. 1932 C. c.
NOTA DI COPERTURA (Riassicurazione) – COVER NOTE
Documento che anticipa le condizioni principali che verranno meglio definite e sviluppate nel contratto che cedente e riassicuratore andranno a stipulare. Se controfirmato dalle parti, questo documento ha valore legale, anche se clausole specifiche non ben definite possono formare oggetto di contradditori e contestazioni giudiziarie o extragiudiziarie. Nella riassicurazione facoltativa la nota di copertura è ancora oggi l’unico documento adottato.
NOTA DI CREDITO/DEBITO (Riassicurazione) – CREDIT/DEBIT NOTE
Documento contabile provvisorio, usato particolarmente nella riassicurazione facoltativa, in attesa del conto globale riferito a un dato periodo.
NOTIFICA DI DISDETTA ALLA SCADENZA (Riassicurazione) – N. C. A. D.
Traduzione dall’inglese di “Notice of cancellation at anniversary date”. E’ usato per significare che la partecipazione di un riassicuratore s’intende disdetta alla scadenza del termine contrattuale, senza obbligo di notifica ulteriore. - OBBLIGO (DELLA ASSICURAZIONE) – COMPULSORY INSURANCE
Nel linguaggio comune ci si riferisce a quanto previsto a proposito di veicoli a motore senza guida di rotaie ed ai natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate e muniti di motore di potenza non superiore ai 3 HP. Ma in realtà l’ordinamento contiene molti casi di assicurazioni obbligatorie prescritte dal codice della navigazione (per gli aerei) e da leggi diverse (per altre situazioni: dal trattamento del gas liquefatto in bombole, alla caccia), ecc.
Vedi ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA e ASSICURAZIONI DI INTERESSE COLLETTIVO.
L. 990/69 (artt, 1 e 2).
OGGETTO (DEL CONTRATTO) – SUBJECT MATTER INSURED
Vedi CAUSA (DEL CONTRATTO).
OGNI E QUALSIASI AVVENIMENTO (Ramo Trasporti) – EACH AND EVERY OCCURRENCE (E. & E. O. )
Termine che indica che il risarcimento è riferito alla totalità dei danni relativi a un dato avvenimento.
OGNI E QUALSIASI DANNO (Ramo Trasporti) – EACH AND EVERY LOSS (E. & E. L. )
Termine che indica che il risarcimento è riferito al concetto di danno e non di avvenimento.
OMICIDIO COLPOSO – MANSLAUGHTER
Commette omicidio colposo chi, senza volontà e intenzione di commettere alcun reato, provoca la morte di una persona.
Vedi anche LESIONI PERSONALI COLPOSE.
Art. 589 C. p.
OMOGENEITA’ – HOMOGENEITY (OF RISKS)
Principio tecnico per cui i rischi assicurati per essere considerati omogenei devono avere le stesse caratteristiche sia quantitative (ammontare delle somme assicurate) che qualitative (frequenza dei sinistri).
Vedi anche RISCHIO, CASUALITA’, INDIPENDENZA, STABILITA’, MASSA.
ONDE SONICHE – SONIC BANG
Sono onde acustiche determinate da aeromobili od oggetti volanti in genere, nel passaggio a velocità supersonica e nel rientro a velocità subsonica, dette anche “bang sonico”, che possono provocare danni a beni assicurati.
Garanzia accessoria del ramo Incendio.
ONERE DELLA PROVA – ONUS OF PROOF or BURDEN OF PROOF
Vedi PROVA.
ONERI DI URBANIZZAZIONE (Cauzioni) – CONTRIBUTIONS OF URBANISATION
Sono quegli oneri (cessione di aree, creazione di verde, parcheggi, ecc. ) che i costruttori e lottizzatori si impegnano a realizzare prima dell’ottenimento della concessione edilizia. La polizza assicurativa, obbligatoria, copre i casi di mancata osservanza degli impegni di urbanizzazione da parte dell’obbligato.
Il termine ricorre nel ramo Cauzione.
ONERI FISCALI A CARICO DELL’ASSICURATO – TAXES PAYABLE BY THE INSURED
Spese di bollatura di documenti da produrre in giudizio o di trascrizione, registrazione di atti (sentenze, decreti, ecc. ).
OPERA MORTA (Ramo Trasporti) – UPPER WORK
Parti dello scafo di una nave situate al di sopra della linea di galleggiamento.
OPERA VIVA (Ramo Trasporti) – QUICK WORK or BOTTOM
Parti dello scafo di una nave situate al di sotto della linea di galleggiamento.
OPZIONE A SCADENZA (Ramo Vita) – TERMINAL OPTION
Vedi OPZIONE AL TERMINE.
OPZIONE AL TERMINE (Ramo Vita) – TERMINAL OPTION
E’ una clausola contrattuale che consente all’assicurato con polizza Vita di scegliere una prestazione alternativa a quella prevista in polizza. Quando la prestazione garantita è un capitale, quella alternativa è una rendita. Quando la prestazione garantita è una rendita, quella alternativa è un capitale o una rendita con caratteristiche diverse da quella assicurata.
Vedi anche CONDIZIONI GENERALI e CONDIZIONI SPECIALI.
ORDINE DI CONSEGNA (Ramo Trasporti) – DELIVERY ORDER
Documento rilasciato al ricevitore della merce dall’agenzia marittima che agisce per conto del vettore marittimo. Deve essere annotato con riserva, qualora le merci risultino in stato di avaria od il numero dei colli non corrisponda a quello originario.
Art. 467 C. d. n. - PADRONCINO (Ramo Trasporti) – TRUCK OWNER
Autotrasportatore autonomo, proprietario del mezzo utilizzato per il trasporto di cose.
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI – PROFIT SHARING
Cointeressenza riconosciuta all’assicurato, in relazione all’andamento tecnico del rischio.
Anche se raramente la partecipazione agli utili può formare oggetto di clausola riferita ai rami danni. Vedi anche PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (relativa alla assicurazione in generale).
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (P. U. ) (Riassicurazione) – PROFIT COMMISSION (P. C. )
Ulteriore introito per la cedente in caso di andamento positivo del rapporto riassicurativo. Come avviene per la commissione a scalare, in caso di andamento positivo del rapporto preso in esame, il riassicuratore riconosce alla cedente un maggiore introito. La P. U. è calcolata in percentuale sull’utile conseguito, dopo detrazione delle spese di gestione del riassicuratore ed il riporto di eventuali perdite pregresse che, se convenuto contrattualmente, possono avere limitazioni temporali.
PARTECIPAZIONE AGLI UTILI (Ramo Vita) – PROFIT COMMISSION
Se l’ipotesi statistica e/o finanziaria sono migliori del previsto o le spese inferiori a quelle previste, il premio percepito risulterà superiore al necessario. In tale ipotesi viene concessa, a volte, a beneficio degli assicurati, una partecipazione agli utili.
Vedi anche PREMIO LORDO, CARICAMENTI, IPOTESI STATISTICA O DEMOGRAFICA, IPOTESI FINANZIARIA.
PARTECIPAZIONE ALLE PERDITE (Riassicurazione) – LOSS PARTICIPATION
In caso di costante andamento negativo di contratti di riassicurazione, alcuni riassicuratori impongono alla cedente di ritenere in proprio parte delle perdite procurate, in aggiunta a quelle relative al suo conservato contrattuale. Si tratta, in pratica, di uno Stop Loss applicato alla riassicurazione proporzionale.
PARTECIPAZIONE DA RITENERE (Riassicurazione) – LINE TO STAND
Termine adottato per indicare che l’impegno sottoscritto dal riassicuratore su un dato contratto deve intendersi riferito al massimale accettato piuttosto che alla quota percentuale. Si tratta di un mezzo per agevolare a priori il collocamento della copertura riassicurativa.
PARTECIPAZIONI (CONTROLLO) – SUPERVISION OF OTHER SHAREHOLDINGS
Il controllo sulle partecipazioni delle imprese assicuratrici al capitale di società extrassicurative, e viceversa, ha lo scopo di evitare che i mezzi finanziari destinati all’esercizio dell’attività assicurativa vengano dirottati altrove. Pertanto l’I. S. V. A. P. deve essere informato di dette partecipazioni per poter intervenire in via preventiva o a posteriori (anche ordinando il ridimensionamento della quota partecipativa).
Vedi anche ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
L. 20/91 (art. 4 ss. ).
PARTO – DELIVERY
Il parto è fatto fisiologico e non ha – salvo sue complicanze – caratteristiche di malattia. Come tale, quindi, nelle polizze riferite appunto al Ramo Malattia non potrebbe essere indennizzabile, anche se comporta degenza. Tuttavia molte polizze di questo Ramo lo ricomprendono, con le più diverse formulazioni (a forfait, con sottomassimale, ecc. ). Sempre, comunque, ogni polizza prevede un periodo iniziale di carenza (vedi) non inferiore a 10 mesi o a 300 giorni.
Nella pratica si riscontra spesso quanto segue: parto indennizzabile solo se cesareo parto indennizzabile solo se distocico (ipotesi che ricomprende il cesareo) parto indennizzabile solo se in presenza di episiotomie o di episiorraffie Êparto indennizzabile, anche se eutocico ecc. Vedi anche ABORTO e MALATTIA (ASSICURAZIONE).
PATTO CONTRARIO – UNLESS OTHERWISE AGREED
E’ il patto posto in essere, là dove è ammesso, per derogare ad una norma di legge.
Ad esempio, a norma dell’art. 1900 C. c. , l’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.
Artt. 1900 e 1932 C. c.
PEJUS – CLAIMS LOADING (MOTOR INSURANCE)
Condizione di penalizzazione, pertinente al Ramo R. C. auto, settore veicoli per il trasporto di cose, che viene applicata se nel periodo di osservazione (vedi) precedente sono stati pagati più sinistri.
In concreto, l’applicazione avviene nel seguente modo: se nel periodo di osservazione (vedi), sono stati pagati 2 sinistri la misura del pejus corrisponde al 15% del premio; se fossero stati pagati 3 o più sinistri, tale misura diventerebbe il 25%. Vedi (per le autovetture) anche BONUS-MALUS.
PENALTY BONDS (Cauzioni) – PENALTY BONDS
Polizza fidejussoria prestata a copertura di penalità dovute per ritardi nelle consegne, difformità nell’esecuzione di opere rispetto ai progetti originali, ecc.
PER EVENTO (Riassicurazione) – ANY ONE EVENT
Questo termine indica che l’impegno del riassicuratore su un dato evento non tiene conto dei risarcimenti riferiti alle singole polizze coinvolte nello stesso evento, ma all’intera esposizione. In tal caso la cedente rapporta la propria quota di conservazione all’evento globale. Questa formula è particolarmente favorevole per la cedente nei trattati non proporzionali, data l’applicazione di una sola priorità per l’intero evento.
Vedi anche PER SINISTRO e OGNI E QUALSIASI AVVENIMENTO.
PER SINISTRO (Riassicurazione) – ANY ONE CLAIM
Questo termine indica che l’impegno del riassicuratore su un dato evento è riferito ad ogni singola polizza colpita, quindi la quota conservata dalla cedente si applica ad ogni sinistro che abbia colpito la copertura riassicurativa nell’ambito di uno stesso evento. Questa procedura è particolarmente favorevole per il riassicuratore nei trattati non proporzionali, data l’applicazione della priorità per ogni polizza colpita.
Vedi anche PER EVENTO, OGNI E QUALSIASI DANNO.
PERDITA ANATOMICA O FUNZIONALE – ANATOMICAL or FUNCTIONAL DEGRADATION
E’ la perdita o diminuzione della capacità lavorativa, subita a seguito di un infortunio, che viene determinata applicando direttamente od analogamente una tabella delle percentuali di invalidità permanente (di norma A. N. I. A. o I. N. A. I. L. – vedi) predisposta per le perdite anatomiche. La perdita dell’uso funzionale di un organo o di un arto viene parificata alla perdita anatomica.
Vedi anche INVALIDITA’ PERMANENTE, TABELLA INVALIDITA’ INFORTUNI (ANIA) e TABELLA INVALIDITA’ INFORTUNI (I.N.A.I.L. ).
PERDITA DEFINITIVA (Cauzioni) – ULTIMATE LOSS
In base alle disposizioni in vigore (Circolare I. S. V. A. P. 162/91) l’assicurazione del credito copre la perdita definitiva, totale o parziale del credito, ma non il ritardato pagamento. Per perdita definitiva si intende la perdita definitivamente accertata o presunta in base alle pattuizioni di polizza.
Le polizze in uso fanno riferimento alle perdite risultanti da procedure concorsuali o presunte in caso di mancato pagamento, trascorso un determinato periodo di tempo dalla scadenza originaria o prorogata del credito assicurato.
Circ. I. S. V. A. P. 162/91
PERDITA TOTALE DEL NOLO A GUADAGNARE (Ramo Trasporti) – TOTAL LOSS OF FREIGHT
Si ha perdita totale del nolo a guadagnare, quando l’assicurato non ne ha più diritto, oppure quando la nave o l’aeromobile si presumano periti.
Artt. 542 e 1008 C. d. n.
PERDITA TOTALE DELLA MERCE (Ramo Trasporti) – TOTAL LOSS OF GOODS
Si ha la perdita totale della merce, quando la stessa sia andata totalmente perduta, quando la nave o l’aeromobile vettori siano periti o si presumano tali, quando siano trascorsi tre mesi per le merci deperibili e sei mesi per quelle non deperibili, senza che sia stato possibile il ricupero o il trasbordo per il proseguimento del viaggio nonchè quando i danni subiti superino i 3/4 del valore assicurabile.
Artt. 541 e 1007 C. d. n.
PERDITA TOTALE DELLA NAVE (VIRTUALE O COSTRUTTIVA) (Ramo Trasporti) – TOTAL LOSS OF THE VESSEL (ACTUAL or CONSTRUCTIVE)
Si ha la perdita totale virtuale della nave quando essa sia perita o risulti sommersa senza possibilità di rigalleggiamento, La perdita totale è definita costruttiva quando le spese preventivabili per la riparazione, per il rigalleggiamento o per il ricupero, superano i tre quarti del valore assicurato.
In tali frangenti il Registro navale di iscrizione procede alla cancellazione della matricola.
Art. 163 C. d. n.
PERDITE PECUNIARIE (DI VARIO GENERE) – PECUNIARY LOSS
Locuzione che sta ad indicare il Ramo assicurativo di cui al numero 16 dell’elenco allegato alla Legge 295/78. Tale Ramo riguarda un complesso di rischi eterogenei (rischi relativi all’occupazione, intemperie, perdite di utili, spese commerciali impreviste, perdite di fitti e redditi ecc. ), accomunati dal solo fatto di tradursi in una perdita di denaro.
Vedi anche RAMO.
L. 295/78.
PERFEZIONAMENTO – FINALISATION
Termine in uso nella pratica assicurativa per indicare la sottoscrizione della polizza da parte del contraente, con contestuale pagamento della prima rata di premio.
PERFORMANCE BONDS (Cauzioni) – PERFORMANCE BONDS
Garanzia definitiva prestata per il buon esito di appalti assegnati.
PERIODO DI ARMAMENTO E DI DISARMO (Ramo Trasporti) – FITTING OUT – LYING UP.
Sono rispettivamente i periodi durante i quali la nave si trova in navigazione, in rada o in porto, in attesa di imbarcare o sbarcare il carico od invece in giacenza inoperosa, senza equipaggio a bordo, salvo il guardianaggio, secondo le disposizioni emanate dall’autorità marittima.
Art. 74 C. d. n. , Artt. 321, 426, 436 R. N. M.
PERIODO DI ASSICURAZIONE – PERIOD OF INSURANCE
Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia. Salvo il caso di polizze temporanee, esso è normalmente di un anno.
Relativamente alla Responsabilità Civile Veicoli a motore e natanti il periodo di assicurazione – che corrisponde a quello per il quale è stato pagato il premio – appare sul Certificato di Assicurazione (vedi), mentre sul Contrassegno (vedi) appare solo la data di scadenza della assicurazione.
PERIODO DI CARENZA
Vedi CARENZA.
PERIODO DI OSSERVAZIONE – PERIOD OF OBSERVATION
Condizione pertinente al Ramo R. C. auto necessaria per attuare la formula di personalizzazione BONUS/MALUS (vedi) nonchè la condizione di penalizzazione PEJUS (vedi). Si tratta, in pratica, di stabilire un lasso temporale nel quale si osserva se vengono denunciati, e successivamente pagati, dei sinistri. Il primo periodo inizia con la decorrenza di polizza e termina dopo 9 mesi. I successivi periodi durano 12 mesi, mantenendo la differenziazione dei tre mesi con la naturale scadenza della polizza.
Vedi anche BONUS-MALUS, PEJUS e REGOLE EVOLUTIVE (TABELLA DELLE).
L. 990/69.
PERITO ASSICURATIVO – INSURANCE SURVEYOR
Esperto in specifici settori merceologici che svolge la sua attività di valutazione e stima di valori, danni od accertamenti di particolari situazioni, connesse alla natura ed alle conseguenze di un sinistro.
Al termine degli accertamenti compiuti egli compila un elaborato peritale, per determinare l’entità del danno e per consentire all’assicuratore di liquidare (o respingere) il danno stesso. Limitatamente all’accertamento ed alla stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti, soggetti alla disciplina della L. 990/69, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall’incendio degli stessi, la L. 166/92 ha istituito il Ruolo nazionale dei periti assicurativi (vedi).
L. 166/92.
PERSONE NON ASSICURABILI – UNINSURABLE PERSONS
Le persone che siano affette da particolari situazioni patologiche, forme di alcoolismo o tossicodipendenza oppure che abbiano raggiunto certi limiti di età (predeterminati in polizza), vengono definite persone non assicurabili oppure assicurabili a particolari condizioni da pattuirsi specificatamente.
Termine che trova applicazione nel ramo Infortuni. Per il ramo Vita vedi anche CONSORZIO ITALIANO PER L’ASSICURAZIONE VITA RISCHI TARATI. Vedi anche DIABETE, TOSSICODIPENDENZA, UBRIACHEZZA.
PESCAGGIO (Ramo Trasporti) – DRAUGHT
L’altezza di parte della nave e di ogni mezzo galleggiante che si trova immersa nell’acqua.
PICCOLO CABOTAGGIO (Ramo Trasporti) – COASTING TRADE
Navigazione costiera nel mar Mediterraneo, mar Nero e mar d’Azov, mar Rosso sino a Viasseir. In Atlantico tra Lisbona e Casablanca.
PIENO DI CONSERVAZIONE (Riassicurazione) – RETENTION LINE
Parte di rischio conservata dalla cedente, prima del ricorso alla riassicurazione in eccedenza di somme.
PIGNORAMENTO (Ramo Vita) – DISTRAINT
Le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione cautelare. Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, alla imputazione e alla riduzione delle donazioni.
Vedi anche SEQUESTRO.
Art. 1923 C. c.
PILOTA (Ramo Trasporti) – DOCK PILOT
Marittimo che, in possesso di apposita licenza rilasciata dall’autorità competente, sale a bordo della nave per suggerire la rotta che la stessa deve osservare per uscire dal porto o per entrarvi, sino ad ormeggio ultimato.
E’ responsabile per i danni subiti dalla nave o arrecati a terzi quando sia provata l’inesattezza del suggerimento e/o della informazione fornita, sostituendo, nella sua opera, l’ufficiale di rotta.
Artt. 92/94 C. d. n.
PIOGGIA (ASSICURAZIONE) – PLUVIOUS INSURANCE
Questa tipologia contrattuale serve a garantire gli organizzatori di manifestazioni all’aperto (teatrali, sportive, ecc. ) contro il rischio che l’evento “pioggia” determini l’annullamento delle manifestazioni stesse, con conseguente restituzione agli spettatori dell’importo pagato per accedervi; oppure che esso debba essere ripetuto in altra data, con conseguenti maggiori spese di allestimento.
Le somme assicurate, spesso elevate, rendono frequente il ricorso alla coassicurazione (vedi) e/o alla riassicurazione (vedi). Abitualmente il periodo di assicurazione è di breve durata, ma non mancano esempi di coperture di lungo periodo (cicli di manifestazioni all’aperto). Poichè la garanzia diviene operante se le precipitazioni superano una certa quantità (espressa in millimetri) l’assicuratore può esigerne l’accertamento attraverso un semplice apparecchio detto “pluviometro”.
PIRATERIA (Ramo Trasporti) – PIRACY
Atto di sopraffazione inteso a depredare e devastare coste e navi.
Art. 1135 C. d. n.
PITTURAZIONE DELLA CARENA (Ramo Trasporti) – PAINTING THE BOTTOM
Operazione che implica l’eliminazione delle incrostazioni e l’uso di vernici apposite. La relativa spesa, salvo alcune eccezioni previste al punto 15 delle Institute Time Clauses Hulls, non è normalmente reclamabile presso gli assicuratori.
POLIZZA (DI ASSICURAZIONE) – INSURANCE POLICY
E’ il documento che prova l’assicurazione e che l’assicuratore è obbligato a rilasciare (munito della sua firma) al contraente. Della polizza, l’assicuratore è tenuto a rilasciare duplicati o copie a richiesta ed a spese del contraente, con la facoltà di farsi presentare o restituire da questi l’originale. Tale documento contiene l’individuazione del contraente, delle persone o delle cose assicurate e le condizioni che regolano l’assicurazione, il premio, i limiti di garanzia ecc. E’ firmato dall’assicuratore e dal contraente.
Dal latino “pollicitatio”: promessa. Nella pratica esistono polizze individuali, collettive (più soggetti assicurati sulla vita), cumulative (più soggetti assicurati contro gli infortuni), globali (comprendenti più coperture rientranti in rami diversi, come ad esempio nel caso della polizza globale fabbricati), ecc. Nel linguaggio comune (e anche nella dottrina) la polizza è anche definita “contratto” (di assicurazione).
Art. 1888 C. c.
POLIZZA A LIBRO MATRICOLA – REGISTER POLICY
Prassi in uso soprattutto nel Ramo R. C. auto, che consente di gestire con un singolo contratto tutti i veicoli di proprietà dello stesso contraente, purchè in numero non inferiore a 50, consentendo inclusioni ed esclusioni durante l’anno e calcolando poi con apposita regolazione (vedi) il premio dovuto, dedotto quanto corrisposto anticipatamente.
Si ricorre al libro matricola anche in altri rami, allorquando frequentemente enti, beni o persone entrino ed escano dalla assicurazione.
L. 990/69.
POLIZZA A TAGLIO FISSO – FLAT PREMIUM POLICY
Sono così definite le polizze che recano prestampate le somme assicurabili ed il relativo premio (spesso la scelta è obbligata o è limitata a tre/cinque opzioni), che hanno quindi caratteristiche di facile vendibilità e richiedono brevi tempi di emissione.
POLIZZA AL PORTATORE – BEARER POLICY
Vedi POLIZZE ALL’ORDINE.
POLIZZA APERTA – OPEN POLICY
Prassi in uso in diversi Rami e soprattutto nel Ramo R. C. auto con la quale si consente a commercianti, muniti di specifica autorizzazione, di assicurare i veicoli posti in circolazione per prova, collaudo o dimostrazione, per un periodo continuativo non superiore a 5 giorni.
Si ricorre alla polizza aperta anche in altri rami, allorquando frequentemente enti, beni o persone entrino ed escano dalla assicurazione. Nella R. C. auto, in sostanza, si consente la stipulazione di una polizza aperta con applicazione di un premio a forfait per 5 giorni per ogni veicolo messo in circolazione, rilasciando un particolare contrassegno che dimostra l’assolvimento dell’obbligo dell’assicurazione R. C. auto; viene richiesto un premio minimo per periodo assicurativo annuo, al cui termine si effettua la regolazione (vedi).
L. 990/69.
POLIZZA APERTA (Ramo Trasporti) – OPEN COVER
Contratto con il quale si assicurano, sino al loro esaurimento, le spedizioni riferite ad un contratto di fornitura. Si garantisce la somma corrispondente al valore dell’intera fornitura e di caso in caso il contraente segnalerà gli elementi concernenti le singole spedizioni.
Il relativo premio è generalmente anticipato all’atto della stipulazione della polizza.
POLIZZA CAUZIONALE (Cauzioni) – BOND INSURANCE
Nei casi in cui un soggetto, per obblighi derivanti dalla legge o da contratto sia tenuto a costituire una cauzione a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, può evitare di immobilizzare denaro, stipulando con impresa di assicurazione autorizzata ad esercitare il Ramo Cauzione, una polizza cauzionale a favore del creditore dell’obbligazione. La polizza ha la stessa funzione tecnico – giuridica della cauzione in denaro.
Il mercato, oltre alla dizione di polizza cauzionale, conosce altre tipologie, quali: polizza fidejussoria, polizza per il cauzionamento (dei diritti doganali, dell’ imposta di successione, ecc. ) La prestazione di garanzie a favore della Pubblica Amministrazione con polizza cauzionale o fidejussoria è prevista da numerose leggi; la più importante è la legge 248/82.
L. 248/82.
POLIZZA CUMULATIVA – GROUP INSURANCE
Quando, in una polizza Infortuni, assicurato e contraente non si identificano in un unico soggetto, il contratto si definisce cumulativo, indipendentemente dal numero delle persone assicurate.
Sono quindi da considerare cumulative anche le polizze che assicurano gli infortuni delle persone trasportate, pure se quasi mai nominativamente identificate.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA NAVE A TEMPO (Ramo Trasporti) – INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS (I. T. C. HULLS)
Contratto stipulato generalmente per la durata di dodici mesi non tacitamente rinnovabile.
POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA NAVE A VIAGGIO (Ramo Trasporti) – INSTITUTE VOYAGE CLAUSES HULLS (I. V. C. HULLS)
Contratto stipulato a garanzia di un determinato viaggio o serie di viaggi la cui durata è inferiore a dodici mesi, implicante l’applicazione della clausola “premio complementare” (vedi).
POLIZZA DI CARICO DIRETTA (Ramo Trasporti) – THROUGH BILL OF LADING
Contratto di trasporto per via marittima con il quale il vettore assume l’onere di effettuare, con altro mezzo, il viaggio terrestre sino alla destinazione finale.
POLIZZA DI CARICO MARITTIMA (Ramo Trasporti) – OCEAN BILL OF LADING (B/L)
Contratto di trasporto che attesta l’avvenuto imbarco della merce ed indica tutti gli elementi relativi alla spedizione. E’ rilasciata e sottoscritta dal comandante della nave o, in sua vece, dall’impresa vettoriale o da raccomandatario della stessa. Tale documento, opportunamente girato in bianco, completa la documentazione che, pervenuta al destinatario ricevitore della merce, gli conferirà titolo per ottenerne la riconsegna nel luogo pattuito.
Art. 458 C. d. n.
POLIZZA FIDEJUSSORIA (Cauzioni) – BOND INSURANCE
Nei casi in cui un soggetto è obbligato a prestare una fidejussione di terzi a garanzia degli impegni derivantigli da disposizioni di legge o di contratto, ove consentito o concordato, può stipulare una polizza fidejussoria con impresa autorizzata all’esercizio del Ramo Cauzione, a favore del creditore dell’obbligazione.
Dottrina e giurisprudenza ritengono la polizza fidejussoria un sottotipo innominato di fidejussione che ha, per volontà delle parti, la forma del contratto di assicurazione.
Artt. 1936 e 1957 C. c.
POLIZZA FLOTTANTE – OPEN POLICY
Vedi POLIZZA APERTA.
POLIZZA GLOBALE – COMPREHENSIVE POLICY
Termine di uso comune per indicare una polizza che prevede garanzie relative a più Rami contemporaneamente. Esempio classico è la polizza globale fabbricati (vedi), nella quale spesso coesistono più garanzie e Rami diversi (incendio del fabbricato, cristalli, infortuni del portiere, ecc. ).
L’adozione della polizza globale comporta spesso problemi di natura fiscale. Infatti quando non sia possibile assoggettare i premi dei singoli rami a tassazione separata, occorre applicare – su tutti – la tassazione relativa al ramo che prevede l’aliquota più elevata.
POLIZZA IN ABBONAMENTO (Ramo Trasporti) – OPEN POLICY or OPEN COVER
Contratto assicurativo generalmente di durata annuale, riferito alla spedizione di merci, che abbina all’obbligo per il contraente di richiedere copertura per tutte le spedizioni oggetto del contratto, la tutela per inesattezze involontarie nell’indicare quantità, pesi, valore delle merci nonchè per eventuale ritardo nel darne preventivo avviso agli assicuratori rispetto all’inizio dei rischi.
Il contraente, all’atto della stipulazione della polizza, versa un premio provvisorio convenuto con l’assicuratore. Susseguentemente, in base alle richieste di copertura pervenute, l’assicuratore emetterà periodicamente le appendici di regolazione (vedi), deducendo il premio provvisorio anticipato.
POLIZZA ITALIANA – ITALIAN INSURANCE POLICY
Espressione usuale, valida in più Rami, per definire un tipo di polizza redatto utilizzando norme generali, definizioni, condizioni speciali, tacitamente convenute dalla generalità delle imprese e utilizzato soprattutto per l’assunzione di rischi ripartiti in coassicurazione.
L’adozione della polizza italiana fornisce a tutte le imprese che partecipano al rischio la certezza di condizioni contrattuali universalmente accettate.
POLIZZA LIBERATA (Ramo Vita) – PAID UP INSURANCE
Si considera tale una polizza quando l’assicurato interrompe il pagamento dei premi annui. La polizza resta quindi in vigore con un capitale ridotto e cessa l’obbligo del pagamento dei premi annui.
Vedi anche RIDUZIONE e RISCATTO.
Art. 1925 C. c.
POLIZZA STIMATA – ESTIMATED VALUE POLICY
E’ quella polizza che contiene (o fa riferimento a) una stima di valore delle cose assicurate accettata dalle parti. La stima diventa così un vero e proprio patto contrattuale e, quindi, è incontestabile.
Vedi anche SOMMA ASSICURATA e VALORE (DELLA COSA ASSICURATA).
Art. 1908 (2 co. ) C. c.
POLIZZA SUL FATTURATO (Ramo Trasporti) – TURNOVER POLICY
Contratto utilizzato per garantire contro i rischi del trasporto tutte le merci di proprietà di aziende industriali e commerciali, formanti oggetto del medesimo. Concordati i termini essenziali, quali i limiti territoriali, le somme massime in rischio per magazzino e per singolo viaggio a seconda del mezzo di trasporto, la portata della garanzia ed i relativi tassi di premio, l’assicurato è esonerato dal fornire notizia sulle singole spedizioni, corrispondendo inizialmente il premio calcolato su fatturati presuntivi. Alla scadenza contrattuale dovrà corrispondere l’eventuale conguaglio rapportato ai fatturati consuntivi.
Anche nel ramo R. C. generale ricorrono sovente tipologie di polizze il cui premio (spesso soggetto a regolazione) (vedi) è determinato in base al fatturato.
POLIZZA SUL FATTURATO NOLI (Ramo Trasporti) – INVOICED HAULAGE POLICY
Contratto che, in base alla legislazione vigente, viene rilasciato ad aziende che operano nell’ambito del trasporto di cose per conto terzi, a garanzia della responsabilità vettoriale. Sono garantiti i danni subiti dalle merci trasportate con autocarri di proprietà dell’assicurato e/o di terzi, purchè supportate da lettera di vettura dell’assicurato.
Il premio è commisurato al fatturato annuo dei noli introitati. Gli assicuratori identificano tale forma contrattuale con la clausola cosidetta “B”.
POLIZZA SULLE TARGHE (Ramo Trasporti) – IDENTIFIED NUMBER-PLATE POLICY
Contratto che, in base alla legislazione vigente, viene rilasciato ad aziende che operano nell’ambito del trasporto di cose per conto terzi, a garanzia della responsabilità vettoriale. Vengono identificati i mezzi impiegati dall’assicurato.
Il premio è ragguagliato al massimale garantito su ciascun mezzo. Gli assicuratori identificano tale forma contrattuale con la cosiddetta clausola “A”.
POLIZZA TAGLIANDO – COUPON POLICY
E’ una speciale forma di polizza Infortuni “rischio volo” che si stipula in occasione di viaggi aerei. Viene generalmente offerta presso le agenzie di viaggio e anche nelle aerostazioni, ma può essere rilasciata anche da una agenzia di assicurazione.
Siffatta polizza può essere stipulata vuoi nella forma “a tempo”, vuoi nella forma “a viaggio”.
POLIZZA VINCOLATA – BOUND POLICY
Vedi VINCOLO.
POLIZZE ALL’ORDINE E AL PORTATORE (Ramo Trasporti) – BEARER or ON DEMAND POLICY
Sono polizze che trasferiscono il credito verso l’assicuratore a chi le riceve mediante girata (polizza all’ordine) o semplice consegna (polizza al portatore).
Le polizze di questo tipo non sono di uso generale, ma ricorrono solo nell’ambito di determinate assicurazioni (trasporti).
Artt. 1889, 2003 e 2011 C. c.
POOL ITALIANO PER L’ASSICURAZIONE DEI RISCHI ATOMICI
Organismo costituito fra le imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di studiare le basi tecniche e ripartire i rischi cosiddetti “atomici” a carattere catastrofale tra le imprese aderenti. E’ gestito dall’Unione Italiana di Riassicurazione (vedi) (detta anche U. I. R. o Uniorias)
POOL PER L’ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE DA INQUINAMENTO
Organismo costituito fra imprese operanti in Italia. Ha lo scopo di ripartire i rischi catastrofali determinati da inquinamento ambientale tra le imprese aderenti. E’ gestito dall’Unione Italiana di Riassicurazione (vedi) (detta anche U. I. R. o Uniorias).
PORTAFOGLIO ASSICURATIVO – INSURANCE PORTFOLIO
E’ costituito dalla globalità degli affari assicurativi di un singolo Ramo o di tutti i Rami, appartenenti ad un’impresa ovvero gestiti da un’agenzia o da un broker di assicurazione ed è generalmente commisurato alla sommatoria dei premi.
Vedi anche AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
L. 295/78 (art. 6) e L. 742/86 (art. 6).
PORTAFOGLIO ESTERO (DEL LAVORO DIRETTO) – FOREIGN PORTFOLIO (DIRECT BUSINESS)
Complesso dei contratti stipulati da sedi estere di imprese italiane.
Vedi anche PORTAFOGLIO ASSICURATIVO.
L. 295/78 (art. 6) e L. 742/86 (art. 6).
PORTAFOGLIO ITALIANO (DEL LAVORO DIRETTO) – ITALIAN PORTFOLIO (DIRECT BUSINESS)
Complesso di contratti stipulati da un impresa in Italia ed all’estero in regime di libertà di prestazione (vedi).
Vedi anche PORTAFOGLIO ASSICURATIVO.
L. 295/78 (art. 6) e L. 742/86 (art. 6).
PORTAFOGLIO PREMI (Riassicurazione) – PREMIUM PORTFOLIO
Accredito al riassicuratore di quella porzione di premi, riferita a polizze dell’esercizio precedente, con scadenza successiva alla data di inizio del nuovo rapporto. La stessa procedura è attuata all’inverso alla cessazione del rapporto riassicurativo. Con l’accredito analitico o in percentuale prestabilita sui premi dell’esercizio precedente, il riassicuratore è impegnato, per la propria quota, su tutti i sinistri che avvengono nel corso del contratto, anche se riferiti a polizze con data di decorrenza precedente. Alla cessazione del rapporto avviene l’addebito sui premi dell’ultimo esercizio e, quindi, l’interruzione degli impegni su rischi ancora in corso.
PORTAFOGLIO SINISTRI (Riassicurazione) – CLAIMS PORTFOLIO
Accredito al riassicuratore degli importi su sinistri risultanti in sospeso alla data di inizio del rapporto riassicurativo, indipendentemente dall’esercizio di appartenenza. La stessa procedura viene attuata all’inverso (addebito) alla cessazione. Con il trasferimento del portafoglio sinistri, il riassicuratore si accolla eventuali aggravi o beneficia di possibili risparmi in fase di liquidazione dei sinistri e, alla cessazione contrattuale, egli trasferisce lo stesso principio ad eventuali riassicuratori subentranti. Questo sistema di trasferimento prende il nome di CLEAN-CUT (vedi) e permette la gestione del rapporto sulla base dell’anno contabile.
Vedi anche CLEAN CUT.
PORTATA (Riassicurazione) – EXCESS POINT
Viene così definita nelle coperture non proporzionali, la parte eccedente la priorità che il riassicuratore è tenuto a rimborsare alla cedente in caso di sinistro.
PORTATA DI UNA NAVE (Ramo Trasporti) – DEAD WEIGHT TONNAGE
Espressa in tonnellate, ne rappresenta la capacità di carico.
PORTAVALORI – CASH CARRIER
E’ così definita la specifica assicurazione che riguarda il trasporto di denaro o valori effettuato da persone nominativamente individuate, che debbono ottemperare a determinate prescrizioni contrattualmente stabilite.
PORTO ASSEGNATO (Ramo Trasporti) – CARRIAGE FORWARD
Pattuizione in base alla quale le spese di trasporto sono a carico del destinatario.
PORTO DI RILASCIO (Ramo Trasporti) – PORT OF REFUGE
Porto verso il quale il capitano decide di dirigersi, mutando la rotta prestabilita, in caso di emergente pericolo per la spedizione, o per riparare danni occorsi.
Le spese sopportate per la sosta (stallie) formeranno oggetto di regolamento di Avaria Generale.
PORTO FRANCO (Ramo Trasporti) – CARRIAGE PAID
Pattuizione in base alla quale le spese di trasporto sono a carico del mittente.
POTERE DISCIPLINARE (SU AGENTI E BROKER)
E’ esercitato dalle Commissioni nazionali dei rispettivi Albi.
Vedi voce COMMISSIONI NAZIONALI (ALBO AGENTI E ALBO BROKER).
L. 48/79 (artt. 15 usque 21) e L. 792/84 (artt. 9 usque 12).
PREMI DI COMPETENZA – ACCOUNT YEAR PREMIUMS
E’ l’insieme dei premi incassati nell’anno, depurati della “riserva premi” (vedi) dell’esercizio successivo e maggiorati della quota di “riserva premi” dell’esercizio precedente.
Nella redazione di un bilancio il termine assume altro significato.
PREMI DI COMPETENZA (Ramo Trasporti) – UNDERWRITING YEAR PREMIUM
Riferiti a contratti annuali Merci o Corpi, stipulati nel corso di un determinato esercizio, prescindendo dal fatto che la garanzia sia operante anche in una frazione dell’esercizio successivo o dall’eventuale pagamento rateale il cui incasso avvenga in detta frazione. Sono anche di competenza dell’esercizio, in cui è stato stipulato il contratto, i premi riferiti ad appendici di aumento, storno e regolazione, emesse nell’esercizio successivo.
PREMI INCASSATI (Riassicurazione) – CASHED PREMIUMS
In alcuni trattati di riassicurazione si richiama questo termine per indicare che la cessione si basa sui premi effettivamente incassati nel periodo di copertura.
Vedi anche PREMI SOTTOSCRITTI.
PREMI ORIGINALI (Riassicurazione) – ORIGINAL PREMIUMS
E’ il monte premi effettivamente applicato dalla cedente, con esclusione di imposte, tasse e storni, sulle polizze sottoscritte sia direttamente che in coassicurazione, o accettate in riassicurazione facoltativa.
PREMIO (MANCATO PAGAMENTO) – PREMIUM (NON-PAYMENT)
Per i Rami Danni il mancato pagamento del premio comporta la sospensione dell’assicurazione. Se il mancato pagamento riguarda il premio iniziale, l’assicurazione diventa operante solo dalle ore ventiquattro del giorno di pagamento. Ove trattasi di premio successivo al primo, la sospensione inizia alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno successivo a quello della scadenza.
Non spettano tuttavia i 15 gg. di mora all’assicurato/contraente che abbia inviato tempestiva disdetta. Vedi anche DECADENZA (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RAMI DANNI) e PRESCRIZIONE.
Art. 1901 (1 e 2 co. ) C. c.
PREMIO (MANCATO PAGAMENTO) (Ramo Vita) – PREMIUM (NON-PAYMENT) (LIFE)
Per il Ramo Vita il mancato pagamento del premio del primo anno, (anche se frazionato in più rate) comporta la sospensione della garanzia ai sensi dell’art. 1901 (1 e 2 co. ), come per le assicurazioni contro i Danni e l’assicuratore può agire, per l’esecuzione del contratto, entro sei mesi dalla scadenza del premio o della rata di premio. Il contratto è risolto di diritto (e i premi restano acquisiti all’assicuratore, salvo che sussistano le condizioni per il riscatto o per la riduzione), se il mancato pagamento (entro il termine contrattuale di tolleranza o, in mancanza, entro quello di 20 giorni) riguarda i premi successivi al primo.
Vedi anche RISCATTO (DELLA POLIZZA VITA) e RIDUZIONE (NELLA POLIZZA VITA).
Artt. 1901 e 1924 C. c.
PREMIO ADDIZIONALE (Riassicurazione) – ADDITIONAL PREMIUM
E’ la porzione di premio supplementare dovuta per l’eventuale estensione delle garanzie. Nei contratti non proporzionali si usa anche il termine PREMIO DI REINTEGRO (vedi) che indica la possibilità di ricostituire la copertura al verificarsi di eventi dannosi. La ricostituzione è prevista contrattualmente e può essere limitata nel numero. Il metodo di calcolo del premio addizionale o di reintegro è generalmente predeterminato contrattualmente.
Vedi PREMIO PRO-RATA e PREMIO ADDIZIONALE PRO-RATA TEMPORIS
PREMIO ADDIZIONALE PRO-RATA (Riassicurazione) – PRO-RATA PREMIUM
Premio rapportato all’incidenza dei sinistri.
Usato nei contratti di riassicurazione non proporzionali, che prevedono la ricostituzione delle coperture, si ottiene con la formula: Premi del contratto * (sinistri a carico / portata contratto)
PREMIO ADDIZIONALE PRO-RATA TEMPORIS (Riassicurazione) – PRO-RATA TEMPORIS ADDITIONAL PREMIUM
Premio rapportato all’incidenza dei sinistri, ma limitato al tempo di copertura residuo.
Usato nei contratti di riassicurazione non proporzionali, che prevedono la ricostituzione delle coperture, si ottiene con la formula: Premi del contratto * (sinistri a carico / portata contratto) * (giorni residui/durata)
PREMIO ANNUO (Ramo Vita) – ANNUAL PREMIUM
E’ la rata annua di ammortamento demografico finanziario del premio unico. Il premio annuo è dovuto all’inizio di ciascun anno assicurativo. Se il contraente non paga il premio relativo al primo anno, l’assicuratore può agire per l’esecuzione del contratto nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio è scaduto.
Vedi anche PREMIO, PREMIO UNICO.
Art. 1924 C. c.
PREMIO COMPLEMENTARE (Ramo Trasporti) – FULL PREMIUM IF LOST.
Pattuizione prevista dai contratti assicurativi concernenti la nave garantita per periodo inferiore a dodici mesi. Nel caso di perdita totale della stessa, l’assicurato si impegna a corrispondere la differenza tra il premio pagato ed il corrispondente premio annuo.
PREMIO DA CONVENIRSI (Ramo Trasporti) – PREMIUM TO BE AGREED
Pattuizione relativa a circostanze che, nell’assicurazione Trasporti, possono verificarsi durante la validità del contratto, ma estranee ad iniziative dell’assicurato. In tali frangenti, l’assicuratore conferma la validità della prestazione, ma si riserva di richiedere, concordandolo con l’assicurato, un diverso premio.
PREMIO DI COMPETENZA (Riassicurazione) – EARNED PREMIUM
Premio effettivo spettante al riassicuratore in un dato esercizio di bilancio. La formula adottata per la determinazione del “premio di competenza” è identica a quella usata nei prospetti di bilancio ministeriale, ossia: premio lordo più riserva premi (vedi) dell’esercizio precedente, meno riserva premi dell’esercizio in corso.
PREMIO DI CONGUAGLIO (Riassicurazione) – ADJUSTMENT PREMIUM
Premio dovuto al riassicuratore in fase consuntiva, depurato da eventuali anticipi.
PREMIO DI REINTEGRO (Riassicurazione) – REINSTATEMENT PREMIUM
Vedi PREMIO ADDIZIONALE e REINTEGRO.
PREMIO DI RISPARMIO (Ramo Vita) – ACTUARIAL PREMIUM
E’ così definita la quota di premio puro che è destinata alla costituzione della riserva matematica. Il premio di risparmio deve essere calcolato in modo tale che, gli importi accantonati, maggiorati degli interessi demografico-finanziari maturati, consentano all’assicuratore di disporre in ogni momento della riserva matematica.
Vedi anche PREMIO PURO, PREMIO DI RISCHIO, RISERVA MATEMATICA.
PREMIO D’INVENTARIO (Ramo Vita) – INVENTORY PREMIUM
E’ un premio, unico od annuo, puro, ma maggiorato del caricamento di gestione.
Vedi anche PREMIO PURO e CARICAMENTO.
PREMIO FISSO (Riassicurazione) – FLAT PREMIUM
Nella riassicurazione, come nell’assicurazione, l’applicazione di un importo fisso indica che il premio è forfettario e non in rapporto al massimale.
PREMIO IMPONIBILE – PREMIUM NET OF TAXES
E’ il premio dovuto dal contraente, comprensivo di accessori (vedi) e di eventuali interessi di frazionamento (vedi), prima della applicazione delle imposte.
Vedi anche IMPOSTA (SUI PREMI ASSICURATIVI).
PREMIO MINIMO E DEPOSITO (Riassicurazione) – MINIMUM AND DEPOSIT PREMIUM
Premio minimo che la cedente deposita presso il riassicuratore. In sede di conguaglio definitivo, questo premio s’intenderà comunque acquisito dal riassicuratore.
PREMIO NATURALE (Ramo Vita) – ANNUAL RISK PREMIUM
E’ un premio annuo puro e fa riferimento al rischio dell’anno cui si riferisce.
L’uso dei premi naturali, nel ramo Vita, è vietato dalla legge.
D. P. R. n. 449/1959 (art. 3)
PREMIO PROVVISORIO (Riassicurazione) – PROVISIONAL PREMIUM
Vedi PREMIO DEPOSITO.
PREMIO UNICO (Ramo Vita) – FLAT PREMIUM
E’ l’ammontare del premio pagato in un’unica soluzione alla stipula della polizza.
Art. 1882 C. c.
PREMORIENZA (Ramo Vita) – PREDECEASE
Nell’assicurazione sulla durata della vita umana, stà ad indicare la morte dell’assicurato entro un determinato periodo di tempo.
Vedi anche ASSICURAZIONE SULLA VITA.
Art. 1882 C. c.
PRESCRIZIONE – RIGHT TIMEBARRED
Estinzione di un diritto, in quanto non esercitato dal titolare del medesimo per il tempo determinato dalla legge. I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in un anno. Quelli derivanti da trattati di riassicurazione in due anni.
Vedi anche DECADENZA (RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO RAMI DANNI).
Artt. 2934, 2943, 2944 e 2952 C. c. e Artt. 481, 547 C. d. n.
PRESTAZIONE (LIBERTA’ DI) – FREEDOM OF SERVICES
La C. E. E. , volendo realizzare un mercato unico europeo dei beni e dei servizi, ha emanato numerose disposizioni in tal senso, onde realizzare gradualmente l’obiettivo, mano a mano recepite nei vari ordinamenti nazionali. Negli ultimi anni il processo di unificazione del mercato è stato accelerato ed il mercato unico è ufficialmente aperto (caduta delle barriere doganali) dal 1¡ gennaio 1993. Relativamente all’assicurazione sono state emanate diverse direttive comunitarie, quasi tutte recepite nell’ordinamento italiano, in ordine alla gestione dei vari Rami assicurativi, al servizio assicurativo, al diritto di stabilimento e così via, anche con risvolti fiscali, di scelta della legislazione da applicare al contratto, ecc. In particolare, delle sei direttive (tre per i Rami Danni e tre per il Ramo Vita) restano attualmente da recepire nell’ordinamento italiano solo le “terze” direttive “Danni” e “Vita” (92/49/C. E. E. e 92/96/C. E. E. ).
Vedi anche TRATTATO DI ROMA
PRESTAZIONI (Ramo Vita) – OBLIGATIONS
Obbligazioni di natura pecuniaria derivanti dalla stipulazione della polizza. Per l’assicuratore, la prestazione consiste nel pagamento di un capitale o di una rendita; per l’assicurato, nel pagamento di un premio unico oppure annuo.
Vedi anche CONTRATTO.
Art. 1882 C. c.
PRESTITO (Ramo Vita) – LOAN
L’assicurato con polizza Vita può ottenere dei prestiti secondo quanto stabilito dal contratto, entro il limite massimo costituito dal “valore attuale” della sua polizza, calcolato secondo le norme che regolano il riscatto e la riduzione.
Vedi anche RISCATTO (DELLA POLIZZA VITA) e RIDUZIONE (NELLA POLIZZA VITA).
PRIMO RISCHIO ASSOLUTO – ABSOLUTE FIRST LOSS INSURANCE
Forma di copertura che assicura una determinata somma senza che questa abbia relazione alcuna con il valore reale dei beni in rischio.
Deroga alla regola proporzionale (vedi), nel senso che l’indennizzo viene effettuato sino alle concorrenza della somma assicurata.
PRIMO RISCHIO RELATIVO – RELATIVE LOSS INSURANCE
Forma di copertura che comporta l’esposizione del valore esistente, ponendolo in relazione al danno che l’assicurato ritiene di poter subire. Nel contratto deve essere dichiarato anche il valore complessivo delle cose, che non può essere inferiore al valore complessivo di esistenza delle cose stesse.
La dichiarazione del valore di esistenza è il presupposto sul quale si fonda il principio della proporzionalità – che non viene quindi derogata – fra valore dichiarato e quello di esistenza accertato. Vedi anche PROPORZIONALE e VALORE INTERO.
Art. 1907 C. c.
PRIMO VETTORE (Ramo Trasporti) – FIRST CARRIER
E’ così definita l’impresa che assume l’incarico di effettuare il trasporto, ancorchè lo trasferisca ad altra impresa (o padroncino), definiti quindi secondo vettore.
PRINCIPIO INDENNITARIO – PRINCIPLE OF INDEMNITY
E’ il principio per cui l’assicurazione deve sollevare dalle conseguenze economiche di un danno, ma non può costituire mezzo per conseguire un lucro. Tale principio è salvaguardato da numerose disposizioni del Codice civile. Nelle assicurazioni di cose l’indennizzo non può quindi superare il valore delle stesse cose al momento del sinistro, indipendentemente dall’importo per il quale l’assicuratore ha contrattualmente assunto l’obbligo che rappresenta soltanto il limite massimo della sua esposizione.
PRIORITA’ – FRANCHIGIA (Riassicurazione) – PRIORITY – DEDUCTIBLE
Somma o percentuale a carico del riassicurato.
Nella riassicurazione la priorità è sempre in aggiunta a quella rimasta a carico dell’assicurato, assumendo le caratteristiche della franchigia.
PRIORITA’ AGGREGATA (Riassicurazione) – AGGREGATE PRIORITY
In aggiunta alla priorità, per danno o per evento, convenuta su un dato contratto di riassicurazione non proporzionale, le parti possono convenire che l’intervento del riassicuratore sia successivo ad un’ulteriore ritenzione della cedente, composta da una cifra fissa o da una percentuale dei premi sui quali viene calcolato il tasso di premio e, comunque, riferita a danni eccedenti la priorità.
In sostanza, il trattato non interviene al primo sinistro destinato a colpirlo, ma soltanto su quelli successivi alla priorità aggregata. Vedi anche CLAUSOLA “N” SINISTRI.
PROBABILITA’ – PROBABILITY
Si dice probabilità di un evento il rapporto tra il numero dei casi favorevoli all’evento e il numero dei casi possibili.
Vedi anche: FREQUENZA RELATIVA, LEGGE DEI GRANDI NUMERI, LEGGE EMPIRICA DEL CASO.
PROBABILITA’ DI MORTE (Ramo Vita) – PROBABILITY OF DEATH
E’ la probabilità che una persona di età x ha di morire prima di raggiungere l’età x+1.
Vedi anche PROBABILITA’ DI VITA e PREMORIENZA.
PROBABILITA’ DI VITA (Ramo Vita) – PROBABILITY OF LIFE
E’ la probabilità che una persona di età x ha di raggiungere l’età x+1.
Vedi anche PROBABILITA’ DI MORTE e PREMORIENZA.
PROCEDIMENTO PENALE – CRIMINAL PROCEEDINGS
Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata e il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza è rilevante la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
PROCESSO VERBALE FERROVIARIO (Ramo Trasporti) – RAILWAY REPORT
Trattasi di documento il cui rilascio deve essere rischiesto all’Amministrazione ferroviaria nel caso in cui, all’atto della riconsegna della merce, emergano anomalie, danni, perdite ecc.
E’ definito MOD. CH100.
PRODUTTORE – PRODUCER or MANUFACTURER
E’ il fabbricante di un prodotto finito od il produttore della materia prima.
PRODUTTORE DI ASSICURAZIONE – INSURANCE PRODUCER
E’ colui che procura affari assicurativi ad un’impresa per il tramite di una agenzia di assicurazione. L’attività del produttore di assicurazione è contemplata e regolamentata da un contratto collettivo di matrice corporativa, stipulato il 25. 5. 1939 tra la Federazione Nazionale Fascista degli agenti di assicurazione e la Federazione Nazionale Fascista dei lavoratori delle aziende di assicurazione, contratto collettivo pubblicato per estratto sulla G. U. del 12. 12. 1939. Sono previste varie categorie : Produttore di Gruppo I: intrattiene con l’agenzia di assicurazione un rapporto di lavoro subordinato; è retribuito a stipendio, a provvigioni ed ha diritto ad una diaria. Oltre ad eventuali obblighi di produzione ha il compito di organizzare produttivamente un determinato territorio. Produttore di Gruppo II : anch’egli intrattiene un rapporto impiegatizio con l’agenzia di assicurazione, è retribuito a stipendio e provvigioni ed ha l’obbligo di operare in esclusiva per l’agenzia da cui dipende. Produttore di Gruppo III : è retribuito a sole provvigioni, anche se corrisposte mediante anticipazioni; ha l’obbligo di un determinato minimo di produzione e deve operare in esclusiva per l’agenzia dalla quale ha avuto l’incarico. Produttore di Gruppo IV : è produttore libero senza obbligo di produzione e di esclusiva, sebbene munito di lettera di autorizzazione all’esercizio dell’attività produttiva; è compensato con sole provvigioni. Produttori di Gruppo V : è il produttore occasionale, sfornito di lettera di autorizzazione; è remunerato a provvigioni. Con l’avvento delle leggi istitutive degli Albi degli agenti e dei broker di assicurazione, leggi che hanno riservato a tali categorie professionali l’esercizio dell’intermediazione assicurativa, si è dubitato se potesse essere ancora considerata legittima l’attività dei produttori di assicurazione, specie di III, IV e V gruppo. Il Consiglio di Stato, richiesto di un parere dal Ministro dell’Industria, si è espresso in senso affermativo.
PROFITTO SPERATO – EXPECTED PROFIT
L’assicuratore, che è tenuto a rivalere nei modi e nei termini pattuiti l’assicurato del danno sofferto in conseguenza di un sinistro, risponde del profitto sperato solo se si è contrattualmente obbligato in tal senso.
Art. 1905 C. c.
PROGRAMMA DI ATTIVITA’ – BUSINESS PLAN
Documento fondamentale da allegare (accompagnato da una relazione tecnica) alla domanda di autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni sia per le imprese italiane che per quelle estere (rappresentanze), tanto all’I. S. V. A. P. che al Ministero dell’Industria. E’ completato da una previsione di andamento relativa a ciascuno dei primi tre esercizi.
L. 295/78 (artt. 12 ss. ) e L. 742/86 (artt. 12 ss. ).
PROGRAMMAZIONE (DELLA POLITICA ASSICURATIVA NAZIONALE)
Costituisce una delle competenze del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (vedi) e viene svolta su proposta del Ministero dell’Industria, per formulare gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del paese e degli sviluppi del mercato assicurativo, comunitario e mondiale.
Vedi anche COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.
L. 576/82 (art. 19).
PROMOTORE FINANZIARIO
E’ promotore finanziario chi, in qualità di dipendente, agente o mandatario, esercita professionalmente le attività di intermediazione finanziaria. Tali attività devono essere svolte esclusivamente per conto e nell’interesse di una sola società di intermediazione mobiliare. E’ in ogni caso inibita ogni forma di consulenza porta a porta.
Vedi anche SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE.
L. 1/91.
PROPORZIONALE – PROPORTIONAL RULE
E’ la regola per cui resta a carico dell’assicurato la parte di danno proporzionale alla differenza tra il valore risultante al momento del sinistro e quello assicurato, in quanto l’assicurazione copre solo una parte del valore della cosa assicurata.
L’assicurato rimane quindi assicuratore di se stesso per la parte di danno rimasta scoperta.
Art. 1907 C. c.
PROPORZIONALE (Riassicurazione) – PROPORTIONAL
Termine generico che indica la forma di riassicurazione pro quota (quota parte, eccedente, facoltativo, facoltativo-obbligatorio).
PROPOSTA – OFFER (CONTRACTUAL) or PROPOSAL OF INSURANCE
Il contratto di assicurazione, come tutti i contratti, si realizza attraverso l’incontro delle volontà quando la proposta (avanzata dall’assicurando anche se predisposta dall’assicuratore) viene accettata dall’assicuratore stesso. La proposta scritta rimane ferma (irrevocabile) per 15 o 30 (se occorre una visita medica) giorni dalla consegna o spedizione.
Se è l’assicuratore ad offrire, tramite la sua organizzazione, le coperture messe a punto (dette anche “prodotti assicurativi”), ciò costituisce attività promozionale e non presentazione di proposte. Vedi anche CONTRATTO.
Art. 1887 e 1932 C. c.
PROROGA – EXTENSION
Vedi TACITO RINNOVO.
PROSECUZIONE DELLA GARANZIA (Ramo Trasporti) – CONTINUATION CLAUSE
Qualora la nave, allo scadere del contratto assicurativo, si trovasse in navigazione o in un porto di rilascio, la garanzia, previo avviso agli assicuratori, continuerà sino al felice arrivo nel porto di destinazione a condizioni e tasso di premio da convenirsi.
Art. 530 C. d. n.
PROTEZIONE GLOBALE (Riassicurazione) – WHOLE ACCOUNT COVER
E’ una forma di riassicurazione non proporzionale che congloba più categorie di Rami, anche se con caratteristiche specifiche per ciascuno.
PROTEZIONE MISTA (Riassicurazione) – MIXED PROTECTION
E’ una forma di copertura riassicurativa che protegge diversi tipi di contratti sottostanti. Particolarmente usata da riassicuratori attivi nella riassicurazione proporzionale, la protezione mista tende a limitare il rischio di cumulo di esposizioni derivanti da uno stesso evento.
PROTEZIONE OBBLIGATORIA PER CONTO COMUNE (Riassicurazione) – BUILT-IN COMMON A/C PROTECTION
Termine indicante che la coassicuratrice o il riassicuratore non hanno la facoltà di rinunciare alla protezione stipulata dalla impresa. Tale obbligatorietà è in via di sparizione, avendo spesso comportato un doppio costo di protezione per coassicuratrici e riassicuratori già muniti di proprie ricoperture.
PROVA (DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE) – DOCUMENTARY PROOF (OF INSURANCE CONTRACT)
Il contratto di assicurazione deve essere provato per iscritto.
Art. 1888 C. c.
PROVA (DEL TRATTATO DI RIASSICURAZIONE) (Riassicurazione) – DOCUMENTARY PROOF (OF REINSURANCE TREATY)
Il contratto di riassicurazione deve essere provato per iscritto.
Art. 1928 C. c.
PROVA (INVERSIONE DELL’ONERE) – REVERSE ONUS OF PROOF
Quando il legislatore presume la responsabilità di un determinato soggetto, questi è ammesso a fornire la prova contraria o liberatoria. Si ha così l’inversione dell’onere della prova, nel senso che a fornire quest’ultima non è il soggetto che avanza una domanda giudiziale, bensì è il soggetto contro cui viene fatta valere la domanda a disporre di precise facoltà in materia probatoria. Ciò ha rilievo nel campo delle responsabilità presunte per fatto proprio o per fatto altrui, dette anche indirette.
Vedi anche PROVA (ONERE DELLA).
Artt. 2047 e 2054 C. c. e D. P. R. 224/88.
PROVA (ONERE DELLA) – ONUS OF PROOF
Chiunque voglia far valere il proprio diritto al risarcimento di un danno subito deve provare che ne sussistono le condizioni.
La prova da dare riguarda la responsabilità, l’ingiustizia del danno, il nesso di causalità, l’entità.
Art. 2697 C. c.
PROVA DI FORTUNA (Ramo Trasporti) – SEA PROTEST
Documento presentato dal capitano della nave all’Autorità competente del porto di attracco, corroborato dalla testimonianza di alcuni membri dell’equipaggio, e relativo alle possibili conseguenze dannose subite dalla merce imbarcata a seguito di un accidente occorso alla nave o durante le operazioni di carico e/o scarico (per pioggia di notevole entità, acqua di sentina, travasatasi nelle stive, od altri avvenimenti consimili). Con ciò si tende ad escludere la responsabilità del vettore per gli eventuali danni che dovessero essere accertati.
Definita anche “rapporto di mare” o dichiarazione di supposta avaria al carico.
Art. 304 C. d. n.
PROVVIGIONE D’ACQUISTO – AQUISITION COMMISSION
Vedi PROVVIGIONE.
PROVVIGIONE D’INCASSO – COLLECTING COMMISSION
Vedi PROVVIGIONE.
PROVVISIONALE – PAYMENT ON ACCOUNT
Acconto sul risarcimento disposto dal giudice penale a favore del danneggiato (costituitosi in parte civile), mediante sentenza, quando con la stessa non sia possibile procedere alla liquidazione definitiva del danno.
Vedi anche ACCONTO (SULLA LIQUIDAZIONE DEFINITIVA DEL DANNO).
Artt. 489, 489 bis C. p. p.
PSICOFARMACI – PSYCHODRUGS
Vedi TOSSICODIPENDENZA.
PULIZIA DELLE CISTERNE (Ramo Trasporti) – CLEANING OF TANKS
Operazione indispensabile allorchè una nave che ha trasportato liquidi infiammabili debba essere sottoposta a riparazioni. In tale evenienza l’armatore deve ottenere inoltre il certificato “gas free”. Le relative spese sono rimborsabili dall’assicuratore, in quanto connesse a riparazioni. - QUARANTENA (Ramo Trasporti) – QUARANTINE
Periodo di tempo durante il quale una nave, prima di entrare in porto, viene tenuta al largo in completo isolamento dall’Autorità marittima, per accertare l’eventuale esistenza a bordo di malattie contagiose.
QUESTIONARIO ANAMNESTICO – ANAMNESIS PROPOSAL FORM
Documento che descrive lo stato di salute dell’Assicurato. Deve essere compilato e sottoscritto dall’Assicurato, o da chi ne esercita la patria potestà, prima di stipulare la polizza di cui forma parte integrante
QUIETANZA (ATTO DI) – FORMAL RECEIPT (OF CLAIM)
E’ un documento che attesta la definizione di un sinistro e certifica il ricevimento della somma convenuta da parte dell’avente diritto.
Se essa viene emessa per definire il rapporto con il conseguente pagamento si definisce a saldo; se definisce un rapporto liberatorio del creditore si definisce transattiva.
QUIETANZA (DI PREMIO) – FORMAL RECEIPT (OF PREMIUM)
E’ il documento che emette l’impresa per convalidare il pagamento delle rate di premio successive alla stipulazione della polizza. Deve recare la firma della persona autorizzata ad effettuare l’incasso, nonchè la data (e a volte l’ora) dell’avvenuto incasso.
Del pagamento del premio di perfezionamento (vedi) viene data quietanza in polizza. Del premio di R. C. auto viene data spesso quietanza sul certificato di assicurazione, su spazio separato.
Art. 1199 C. c.
QUIETANZA DI DANNO – CLAIM RELEASE
E’ il documento attestante l’avvenuto pagamento da parte dell’assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.
Vedi anche QUIETANZA (ATTO DI) e TRANSAZIONE (ASSICURAZIONE R. C. ).
QUOTA – SHARE
Termine di uso comune che sta ad indicare la partecipazione di una impresa a un rischio assunto in coassicurazione (vedi) e l’entità della partecipazione stessa.
Dicesi infatti “partecipare in quota” e/o “sottoscrivere una quota del x%”. Vedi anche COASSICURAZIONE.
QUOTA DA RITENERE (Riassicurazione) – LINE TO STAND
Espressione usata particolarmente dai brokers all’atto di collocare un contratto di riassicurazione per significare che l’accettazione di massima effettuata da un riassicuratore s’intenderà in somma assoluta e non in percentuale sul limite di copertura del trattato proposto.
QUOTA DI GARANZIA (Ramo Vita) – GUARANTEE FUND
Relativamente alla gestione del Ramo Vita, un terzo del minimo del margine di solvibilità è la quota di garanzia prescritta dalla legge.
Vedi anche MARGINE DI SOLVIBILITA’.
L. 742/86 (art. 39).
QUOTA LORDA (Riassicurazione) – GROSS LINE
Quando un assicuratore sottoscrive un rischio, successivamente riassicurato in parte, la quota originale è indicata con il termine “Gross Line”.
QUOTA OBBLIGATA (Riassicurazione) – OBLIGED LINE
Si tratta di una sottoscrizione fatta dal riassicuratore, contro la propria volontà, a solo titolo di servizio.
QUOTA PURA (Riassicurazione) – QUOTA SHARE
Compartecipazione proporzionale, tra cedente e riassicuratore, su tutti i rischi riassicurati nell’ambito di un dato contratto. E’ la forma di riassicurazione che, più di altre, consente al riassicuratore di condividere le sorti della cedente, nelle proporzioni stabilite contrattualmente.
QUOTA RITENUTA (Riassicurazione) – SIGNED LINE
Termine usato per indicare una quota di partecipazione definitiva, assegnata dalla cedente al riassicuratore.
Vedi anche SIGNING DOWN e SOVRACOLLOCAMENTO.
QUOTA SOTTOSCRITTA (Riassicurazione) – WRITTEN LINE
Si riferisce alla quota indicata dal riassicuratore per una sua accettazione. - R. C. CONTRATTUALE – CONTRACTUAL LIABILITY
E’ la responsabilità originata dalla violazione di diritti relativi, ossia derivanti da un contratto. La sua caratteristica principale sta nel fatto che essa contiene una presunzione di colpa nei confronti di chi non adempie, in tutto o in parte, all’obbligazione, nel senso che questi risponde dei danni derivanti dal suo inadempimento, ove non riesca a dimostrare che quest’ultimo non è dipeso da sua colpa.
Vedi anche R. C. EXTRACONTRATTUALE.
Art. 1218 C. c.
R. C. DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI – MOTOR THIRD PARTY LIABILITY
Vedi ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI).
R. C. DELLA FAMIGLIA – FAMILY LIABILITY
Trattasi di quel complesso di responsabilità, oggetto di assicurazione mediante una polizza apposita, gravanti sui componenti di un nucleo familiare nell’ambito della vita privata. Esso è comprensivo, per esempio, della responsabilità dei genitori per il fatto dei figli minori (art. 2048 C. c. ), delle responsabilità per la conduzione dell’alloggio, per la proprietà di animali, per il fatto illecito dei domestici (art. 2049 C. c. ) ed eventualmente per gli infortuni sul lavoro da questi subiti (D. P. R. 1124/65) ecc.
Definita anche “R. C. CAPOFAMIGLIA”.
R. C. DINAMICA – ACTIVE LIABILITY
Locuzione che indica la possibilità di arrecare danni a terzi durante lo svolgimento di una determinata attività; concetto questo che si contrappone a quello relativo di danni arrecati ad attività terminata.
Vedi anche R. C. POSTUMA.
R. C. DIRETTA – DIRECT LIABILITY
E’ la responsabilità extracontrattuale che incombe direttamente sull’autore del fatto illecito.
Art. 2043 C. c.
R. C. EXTRA-CONTRATTUALE – NON-CONTRACTUAL LIABILITY
E’ la responsabilità, detta anche aquiliana, derivante dalla violazione di diritti assoluti (alla vita, all’integrià fisica, alla proprietà, ecc. ), ossia riconosciuti dalla legge a tutti. Essa si ricollega al principio del “neminem iniuste l3/4dere”, riproposto dall’art. 2043 C. c.
Vedi anche RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE, AQUILIANA (RESPONSABILITA’).
Artt. 2043 e ss. C. c.
R. C. GENERALE – GENERAL THIRD PARTY LIABILITY
Locuzione ormai definitivamente affermatasi per sostituire quella coniata in precedenza – RC Diversi o RCD – per indicare cumulativamente tutte le configurazioni di assicurazione RC “diverse” da quella concernente la circolazione automobilistica (RC Auto o RCA). Ricomprende anche l’assicurazione della responsabilità civile nei confronti degli operai o, meglio, di prestatori d’opera (RCO) (vedi).
Vedi anche R. C. (varie tipologie).
R. C. INDIRETTA – INDIRECT LIABILITY
E’ la responsabilità extracontrattuale, detta anche presunta per fatto altrui, gravante su di un soggetto diverso dall’autore materiale del fatto (illecito).
Artt. 2047 e 2049 C. c.
R. C. OGGETTIVA – NO FAULT LIABILITY
In senso proprio è una responsabilità che prescinde dall’elemento soggetivo (dolo o colpa) e che sorge in capo al soggetto indicato dal legislatore, in virtù del solo elemento oggettivo (danno), come ad esempio la responsabilità nucleare, di cui alla Legge 1860/62. Infatti nell’ambito del diritto anglo-americano viene indicata con la locuzione “no fault” (letteralmente: nessuna colpa). Tuttavia vengono chiamate oggettive (o quasi-oggettive) anche le responsabilità presunte.
Vedi PROVA (INVERSIONE DELL’ONERE).
R. C. OPERAI – EMPLOYERS’ LIABILITY
Trattasi della “Responsabilità Civile Operai”, più correttamente definita R. C. prestatori d’opera, riguardante: la rivalsa dell’I. N. A. I. L. ex artt. 10 e 11 del DPR 1124/65; le pretese del lavoratore danneggiato per il maggior danno (a prescindere dal danno biologico) (vedi) rispetto alle prestazioni I. N. A. I. L ed eventualmente il danno biologico subito dal lavoratore stesso. Tali rischi sono coperti dalla polizza R. C. generale, attraverso l’apposita sezione di questa, indicata mediante la sigla R. C. O.
Vedi anche ISTITUTO NAZIONALE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO (RIVALSA).
D. P. R. 1124/65 Artt. 10 e 11.
R. C. POSTUMA – POSTHUMOUS (or DECENNAL) LIABILITY INSURANCE
La responsabilità civile per danni cagionati a terzi da opere o beni dopo il loro compimento, la loro installazione, la loro produzione o vendita. Esiste per gli edifici una specifica polizza (decennale postuma) (vedi) ricompresa tra i rischi tecnologici (vedi).
Per la rovina di edifici la responsabiltà del costruttore si esaurisce in 10 anni (Art. 1669 C. c. ). Vedi anche DIFETTO DI COSTRUZIONE, DIFETTO DI FABBRICAZIONE e PRODOTTO.
R. C. PRODOTTI – PRODUCTS LIABILITY
E’ la responsabilità presunta (vedi) o semi-oggettiva, gravante sul produttore (e figure a questi assimilate da particolari norme di origine comunitaria) per i danni causati da prodotti difettosi, ossia considerati non sufficientemente sicuri, per difetti di fabbricazione (compresa l’ideazione e la progettazione) e di commercializzazione (scelta dei canali distributivi, presentazione al pubblico, istruzioni per l’uso, ecc. ).
E’ la sfera di responsabilità connessa all’attività di fabbricazione di prodotti che si manifesta attraverso specifici danni quali: vizio di progettazione, difetti di produzione, difetti di applicazione d’uso e di confezionamento.
Dir. CEE 374/85 e D. P. R. 224/88
R. C. PROFESSIONALE – PROFESSIONAL LIABILITY
Locuzione che indica la responsabilità gravante sui professionisti (medici, avvocati, commercialisti, notai, ingegneri e architetti, amministratori di condominii, ecc. ) per la cattiva esecuzione dei contratti d’opera intellettuale che vengono instaurati con la clientela nell’espletamento della professione. L’assicurazione di tale responsabilità si configura in modo particolare proprio in considerazione del suo aspetto contrattuale, dato che il naturale campo di espansione dell’assicurazione R. C. è quello della responsabilità extra-contrattuale, mentre l’assicurazione della responsabilità contrattuale ha carattere di eccezionalità.
Art. 2336 C. c.
R. C. SMERCIO – COMMERCIAL LIABILITY
Riguarda la sfera di responsabilità strettamente connessa alla commercializzazione di un prodotto e non alla sua produzione.
E’ il rischio che incombe sul commerciante per la conservazione non adeguata di prodotti da vendere oppure per errori nella consegna delle merci. Vedi anche R. C. PRODOTTI e R. C. POSTUMA.
R. I. N. A. (Ramo Trasporti)
Vedi REGISTRO ITALIANO NAVALE.
RADA (Ramo Trasporti) – SURF PORT
Insenatura naturale ove le navi gettano le ancore, non esistendo strutture portuali che consentano l’attracco. Lo sbarco a terra del carico avviene a mezzo di chiatte o maone (vedi).
RAMI DANNI – NON LIFE BRANCHES
Vedi l’elencazione alla voce RAMO.
RAMI ELEMENTARI – NON MARINE BRANCHES
L’espressione corrisponde alla classificazione dei rischi adottata quando dottrina e legislazione iniziarono le elaborazioni di termini e concetti inerenti le attività lavorative. L’espressione trae origine dagli “elementi naturali” perchè, all’epoca, le forme assicurative erano destinate per lo più a proteggere i prodotti del suolo e le cose contro i danni provocati da eventi della natura quali tempesta, fulmine, grandine. Oggigiorno la classificazione dei rischi per Ramo è molto più complessa, ma il termine è rimasto di uso comune nella tradizione assicurativa e nel lessico corrente per i cosiddetti Rami Danni.
RAMO – BRANCH or LINE
Per Ramo assicurativo si intende la gestione della forma assicurativa corrispondente ad un determinato rischio o ad un gruppo di rischi tra loro similari, con il relativo bagaglio tecnico costituito da cognizioni inerenti ai principi assuntivi e liquidativi, alle condizioni generali e particolari di assicurazione ecc. Le direttive comunitarie recepite con la legge italiana 295/78 (direttiva 73/239/C. E. E. modificata dalla direttiva 76/580/C. E. E. ) e 742/86 (direttiva 79/267/C. E. E. ) sono corredate, rispettivamente, da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni contro i Danni (17 Rami, poi diventati 18 con l’aggiunta del Ramo Assistenza) e da un elenco di Rami concernenti le assicurazioni sulla Vita, nonchè alle operazioni di capitalizzazione e di gestione di fondi collettivi. La terminologia inglese, a differenza di quella italiana, distingue i Rami Danni in “marine” (Trasporti in genere) e “non marine” (tutti i restanti).
In base al nostro ordinamento, che recepisce quello comunitario, questa è la classificazione dei rischi per ramo: 1) Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali); 2) Malattia; 3) Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari); 4) Corpi di veicoli ferroviari; 5) Corpi di veicoli aerei; 6) Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 7) Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene); 8) Incendio ed elementi naturali; 9) Altri danni ai beni; 10) R. C. autoveicoli terrestri; 11) R. C. aeromobili; 12) R. C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali; 13) R. C. generale; 14) Credito; 15) Cauzione; 16) Perdite pecuniarie di vario genere; 17) Tutela giudiziaria; 18) Prestazioni di assistenza (tipo Europe Assistance o simili); 19) Classificazione per il ramo Vita; 20) Classificazioni complementari.
L. 295/78.
RAMO VITA – LIFE BRANCH
Vedi RAMO.
RAPINA – ROBBERY WITH VIOLENCE or MENACES
Reato contro il patrimonio commesso da chi, con violenza o minaccia, sottrae qualcosa a colui che la detiene legittimamente, ottenendo in tal modo un ingiusto profitto.
Art. 628 C. p.
RAPPEL – COMMISSION BONUS or RAPPEL
Termine entrato nell’uso comune per definire compenso di sovraprovvigione agli intermediari (agenti e broker) al raggiungimento di obiettivi predeterminati (produttivi, tecnici, ecc. ).
RAPPORTO DANNI A PREMI – LOSS RATIO
Percentuale (detta anche rapporto S/P), che scaturisce dalla comparazione tra i danni con seguito (già definiti o appostati a riserva) ed i premi relativamente ad un determinato periodo.
La percentuale, per essere attendibile, deve riguardare polizze dello stesso ramo e tra loro omogenee, ma per una analisi dell’andamento di un singolo contratto vi si ricorre spesso, raffrontando i premi (relativi alle varie annualità e magari anche sulle polizze sostituite) (vedi) con i sinistri con seguito avvenuti nello stesso periodo.
RAPPORTO VETERINARIO (Ramo Bestiame) – VETERINARY REPORT
Documento richiesto al contraente nell’assicurazione del bestiame (vedi) allor quando: si verifichi la morte di un animale per infortunio e/o malattia; si sospetti una malattia contagiosa; si intenda accertare la gravidanza di una fattrice (vedi).
Vedi anche BESTIAME (ASSICURAZIONE DEL).
RAPPRESENTANZA (DI IMPRESA ESTERA) – ITALIAN REPRESENTATIVE (OF FOREIGN COMPANY)
E’ la rappresentanza, che deve essere dotata di una sede e diretta da un rappresentante generale residente in Italia, istituita nel nostro territorio nazionale da un’impresa estera per esercitare l’assicurazion - S. N. A.
Vedi SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE.
S/P – LOSS RATIO
Vedi RAPPORTO DANNI A PREMI.
SACCO SCEMO (Ramo Trasporti) – SLACK BAG
Termine normalmente utilizzato per indicare che, rispetto alle condizioni d’origine, il sacco si presenta floscio a seguito dell’intervenuta perdita di parte del suo contenuto.
SACE (Cauzioni)
Trattasi della “Sezione” speciale per l’assicurazione del credito all’esportazione operante presso l’I. N. A. , ma con personalità giuridica propria ed autonomia patrimoniale e gestionale, per assicurare gli operatori nazionali contro i rischi – incontrati nella loro attività con l’estero – di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio.
Un progetto di riforma prevede, per questo Ente, sostanziali modifiche delle sue caratteristiche gestionali.
L. 227/77.
SAGOLA (Ramo Trasporti) – LINE
Cavo sottile di canapa o nylon utilizzato sulla nave, per issare la bandiera, gettare scandagli od altri impieghi similari.
SALVATAGGIO (OBBLIGO DI) – LOSS CONTAINMENT (OBLIGATION)
L’obbligo di salvataggio consiste nel fatto che l’assicurato deve attivarsi, facendo quanto gli è possibile, per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a tale scopo sono a carico dell’assicuratore (eccetto quelle fatte inconsideratamente), in proporzione al valore assicurato e a quello della cosa all’atto del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo. La prova è a carico dell’assicuratore. L’inadempimento doloso o colposo a detto obbligo comporta, rispettivamente, la perdita o la riduzione dell’indennità, esattamente come nel caso di inadempimento all’obbligo dell’avviso del sinistro. L’assicuratore può intervenire nel salvataggio, senza pregiudicare i propri diritti, ma se interviene deve – su richiesta dell’assicurato – anticipare le spese o concorrere alle stesse.
L’obbligo di attivazione per evitare il danno non sussiste in ordine all’assicurazione R. C. , perchè evitare il danno significherebbe vanificare siffatta assicurazione. Al massimo si può configurare un obbligo di attivazione per contenere le conseguenze del sinistro già avvenuto. Vedi anche SPESE DI SALVATAGGIO.
Artt. 1914 e 1915 C. c.
SARTIA (Ramo Trasporti) – SHROUD
Cavo d’acciaio che costituisce parte delle manovre fisse dell’albero di una imbarcazione.
A seconda del suo attacco sull’albero, può essere bassa, media, alta.
SCALA PROVVIGIONALE (Riassicurazione) – SLIDING SCALE COMMISSION
Termine riassicurativo che indica l’esistenza di una commissione variabile con un minimo ed un massimo legati alla sinistralità.
Vedi anche COMMISSIONE VARIABILE.
SCALO (Ramo Trasporti) – CALL
Dicesi “fare scalo” l’approdare in un porto per operazioni di imbarco e sbarco.
SCALO DI ALAGGIO (Ramo Trasporti) – SLIPWAY
Costruzione in muratura sulla quale vengono tirate a secco, per riparazioni e pulizia della carena, navi di piccole e medie dimensioni ed imbarcazioni in genere.
SCOMMESSA – GAMBLING
Si distingue dall’assicurazione perchè non ha, come questa, finalità previdenziale per una delle parti, ma scopo di lucro per entrambe.
Vedi anche ASSICURAZIONE (DEFINIZIONE).
SCORPORO DEL PORTAFOGLIO DI AGENZIA – PARCELLING OUT OF INSURANCE AGENCY PORTFOLIO
Vedi RIDUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI AGENZIA.
SDOGANAMENTO (Ramo Trasporti) – CUSTOMS CLEARANCE
Operazione di verifica della merce proveniente da altro Stato, comportante, ove richiesto, il pagamento di oneri differenziati, che, una volta corrisposti, ne consentono la libera disponibilità.
SECONDO RISCHIO – EXCESS INSURANCE
Vedi ASSICURAZIONE (DI SECONDO RISCHIO).
SENTINA (Ramo Trasporti) – BILGE
La zona concava più bassa di una nave, dove si raccolgono le acque di scolo che non è possibile scaricare direttamente fuori bordo.
Per il prosciugamento della sentina vengono utilizzate apposite pompe, oppure, nelle imbarcazioni minori, pompette a mano o svuotatori automatici.
SENZA FRANCHIGIA (Ramo Trasporti) – IRRESPECTIVE OF PERCENTAGE
S’intende che i danni e le perdite risarcibili dagli assicuratori verranno liquidati integralmente, ovvero senza deduzione di alcuna franchigia.
SERRAMENTO – FASTENING
Manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione dei locali.
Trova applicazione nel ramo Furto.
SERRATURA DI SICUREZZA – SECURITY LOCK
Dispositivo che consente la chiusura di un serramento, azionabile soltanto per mezzo della sua chiave originale, oppure impostando l’esatto codice di combinazione.
Trova applicazione nel ramo Furto.
SFORZI MUSCOLARI – MUSCLE STRAINS
Sono eventi a seguito dei quali possono riscontrarsi lesioni non rispondenti alla definizione contrattuale di Infortunio. Per rendere più complete le polizze Infortuni, mediante apposita clausola si possono considerare (ma con certe limitazioni) indennizzabili anche tali lesioni, così come avviene pure in ordine alle ernie ed agli infarti (vedi).
Il termine ricorre nel ramo Infortuni (vedi).
SIGILLO (Ramo Trasporti) – SEAL PLOMB
Oggetto metallico munito di sigle e numeri, posto alle maniglie di chiusura dei containers, ad operazioni di riempimento ultimate. L’assenza del sigillo all’atto dell’apertura del container nella località di destino, sta a dimostrare l’intervenuta manomissione.
SINDACATO NAZIONALE AGENTI DI ASSICURAZIONE
Organismo a carattere sindacale costituito fra agenti professionisti. Definito anche S. N. A. , ha la stessa sigla di una impresa (Società Nuova Assicuratrice) controllata dallo stesso sindacato tramite la finanziaria SNAFIN.
Esiste anche altro sindacato, denominato UNIONE NAZIONALE DEGLI AGENTI PROFESSIONISTI (vedi).
SINISTRALITA’ COMBINATA (Riassicurazione) – COMBINED LOSS RATIO
Sta ad indicare il risultato combinato di più coperture sotto un unico contratto, detto “Bouquet”. Il ricorso a questo concetto è frequente nei trattati che prevedono commissioni variabili, partecipazioni agli utili o partecipazioni alle perdite.
Vedi anche SINISTRALITA’ LORDA e SINISTRALITA’ NETTA.
SINISTRALITA’ LORDA (Riassicurazione) – GROSS LOSS RATIO
Rapporto tra sinistri (pagati e riservati) e premi sottoscritti nel periodo considerato.
Vedi anche SINISTRALITA’ NETTA e SINISTRI DI COMPETENZA
SINISTRALITA’ NETTA (Riassicurazione) – NETT LOSS RATIO
Rapporto tra sinistri (pagati e riservati) e premi di competenza del periodo considerato.
Vedi anche SINISTRALITA’ LORDA e SINISTRI DI COMPETENZA
SINISTRI DI COMPETENZA – INCURRED CLAIMS
E’ l’appostazione a bilancio della somma di tutti i sinistri di competenza dell’esercizio, siano essi pagati o appostati a riserva.
SINISTRI DI COMPETENZA (Riassicurazione) – INCURRED LOSSES
Nei contratti di riassicurazione che prevedono l’adozione del sistema CLEAN-CUT (vedi), questo termine indica la massa di sinistri effettivamente a carico del riassicuratore. La formula adottata per la determinazione dei “sinistri di competenza” è identica a quella usata nei prospetti ministeriali di bilancio, ossia: sinistri pagati e riservati dell’esercizio, meno riserva sinistri di esercizi precedenti, se riportata.
SINISTRI NON DEFINITI – CLAIMS OUTSTANDING
Sono quelli che al termine dell’esercizio, per motivi diversi, non hanno ancora trovato definizione.
Vengono tenuti in evidenza al fine di determinare i prevedibili esborsi che costituiscono la riserva sinistri (posta passiva del bilancio).
SINISTRI TARDIVI (I. B. N. R. ) – I. B. N. R. (INCURRED BUT NOT REPORTED)
Posta di bilancio che indica un supplemento della riserva sinistri a copertura di danni sconosciuti al momento della stesura. Quando usato nella riassicurazione, l’I. B. N. R. acquisisce importanza rilevante nella determinazione del costo di copertura.
Letteralmente: accaduti ma non denunciati.
SINISTRO – CLAIM
Evento futuro ed incerto atto a produrre danno, determinando così la controprestazione dell’assicuratore. L’assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o colpa grave (per questa, tuttavia, è ammesso il patto contrario) (vedi) del contraente, dell’assicurato o del beneficiario.
L’assicuratore è tuttavia obbligato per i danni conseguenti a sinistri dolosi, o gravemente colposi, cagionati da persone del cui fatto debba rispondere l’assicurato, nonchè cagionati dallo stesso assicurato, dal contraente o dal beneficiario, ma per dovere di solidarietà umana o per tutelare interessi comuni all’assicuratore.
Artt. 1882 e 1900 C. c.
SINISTRO PER CASSA (Riassicurazione) – CASH CLAIM
In caso di indennizzi eccedenti un dato importo il riassicuratore è chiamato a liquidare la propria quota con immediatezza, senza attendere l’emissione dei rendiconti. Quando previsto contrattualmente, il pagamento di un “sinistro per cassa” deve avvenire entro un termine prestabilito e non può dare luogo a compensazioni a venire, ma soltanto con saldi creditori contabilizzati e approvati e, quindi, dovuti dalla cedente.
SOCIETA’ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE (S. I. M. )
Sono società che svolgono le seguenti attività: a) negoziazione, per conto proprio o per conto terzi, di valori mobiliari; b) collocamento e distribuzione di valori mobiliari; c) gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari; d) raccolte di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari; e) consulenza in materia di valori mobiliari; f) sollecitazione al pubblico risparmio.
Alla società di intermediazione mobiliare è proibita la raccolta del risparmio tra il pubblico.
L. 1/91. – L. 1/91.
SOCIETA’ MUTUA – MUTUAL INSURANCE COMPANY
Sono presenti in Italia alcune imprese assicuratrici, costituite in forma mutua, che esercitano l’assicurazione con le stesse modalità previste per le S. p. A. . I Soci della Mutua possono essere “garanti” (che costituiscono il patrimonio sociale) e “assicurati”, quando la polizza contiene il vincolo di mutualità. Questi ultimi godono dei benefici di mutualità (vedi).
Da non confondere con le Società di Mutuo Soccorso (S. M. S. ) che non sono autorizzate a esercitare l’assicurazione. Vedi anche ASSICURAZIONI MUTUE.
R. D. 966/23, D. P. R. 499/59, L. 295/78, L. 742/86 e Artt. 2546 usque ad 2548 C. c.
SOCIO (DEL CONSORZIO DI DIFESA) (Grandine)
L’assicurato che nel Ramo Grandine intende godere delle agevolazioni previste (contributo statale per il pagamento dei premi) deve farsi socio di apposito ente, definito appunto Consorzio di Difesa.
SOLAIO – FLOOR
Complesso degli elementi che costituisce la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato; le pavimentazioni e le soffittature sono ininfluenti sulla combustibilità del solaio stesso.
Trova applicazione nel ramo Incendio.
SOLIDARIETA’ – JOINT LIABILITY
Termine usato per invocare il principio giuridico per cui, se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte queste sono obbligate in solido al risarcimento. Ciascuna di queste, quindi, se responsabile, deve corrispondere al danneggiato l’intero ammontare del danno. Successivamente chi ha pagato può recuperare dai corresponsabili, in via di regresso, le rispettive quote graduate, in base alla partecipazione colposa o, in difetto, ritenute presuntivamente paritetiche.
Vedi anche CONCORSO DI COLPA.
Art. 2055 C. c.
SOLIDARIETA’ UMANA – HUMAN SOLIDARITY
Vedi UMANA SOLIDARIETA’.
SOMMA ASSICURATA – AMOUNT INSURED
Nelle assicurazioni delle cose è la somma riferita alle stesse in sede di conclusione del contratto e indicata in polizza, fermo restando che nell’accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Diverso il discorso per le assicurazioni di persone, sulla Vita o contro gli Infortuni, ove non si pone, ovviamente, il problema del valore al tempo del sinistro. Nei Rami Infortuni e Vita viene spesso adottato il termine – in questo caso equivalente – di capitale assicurato.
Vedi anche CAPITALE ASSICURATO, POLIZZA STIMATA, SOVRASSICURAZIONE e SOTTOASSICURAZIONE
Art. 1908 C. c.
SOPRAMORTALITA’ (Ramo Vita) – HIGH MORTALITY
E’ la caratteristica attribuita ai rischi che presentano significative anomalie riguardanti i seguenti fattori: normali (età e sesso), biologici, occupazionali e ambientali.
SOPRAPPREMI PER ETA’ NAVE (Ramo Trasporti) – OVERAGE ADDITIONAL PREMIUM
Nel rispetto delle previsioni della clausola di classificazione (vedi), l’impiego di navi di età superiore a 15 anni, di stazza lorda inferiore a 1000 ton. , battenti bandiera di alcuni Stati, nonchè adibite al trasporto di carichi costituiti da talune merci implicanti maggiori alee, comporta l’applicazione di soprappremi differenziati, indicati in apposita tabella.
SOPRAPPREMIO – ADDITIONAL PREMIUM LOADING
E’ la maggiorazione che si aggiunge al premio di polizza, desunto da tariffe per rischi “normali”, che si applica quando ricorrono circostanze aggravanti (ad. es. la vetustà nell’assicurazione R. C. di fabbricati) o quando la garanzia debba essere estesa a rischi particolari (ad. es. , nel Ramo Infortuni, la pratica di uno sport normalmente escluso dalle condizioni generali di assicurazione).
Vedi anche PREMIO.
SOPRAPPREMIO (Ramo Vita) – ADDITIONAL PREMIUM LOADING
E’ la maggiorazione che si aggiunge al premio originale e corrisponde al presunto costo della sopramortalità presentata dal rischio o alla situazione che, nelle assicurazioni contro i Danni, rende più gravosa la posizione dell’assicuratore.
Vedi anche PREMIO.
SOPRAVVIVENZA – SURVIVAL
Nell’assicurazione sulla durata della vita umana, sta ad indicare la sopravvivenza dell’assicurato ad una data prestabilita in polizza.
Vedi anche ASSICURAZIONE SULLA VITA.
C. c. Art. 1882.
SOSPENSIONE DELLA PATENTE – LOSS OF DRIVING LICENCE
Vedi RITIRO PATENTE.
SOSPENSIONE E RIATTIVAZIONE – SUSPENSION AND REINSTATEMENT
Durante la vita di un contratto di assicurazione è possibile, a determinate condizioni, pattuire una sospensione dell’efficacia della garanzia. Quando viene richiesto il ripristino dell’operatività, questa si definisce riattivazione.
Altra tipologia di sospensione/riattivazione, in questo caso automatica, si verifica se il pagamento del premio è stato procrastinato oltre il 15¡ giorno dalla scadenza della rata.
SOSTANZE STUPEFACENTI – DRUGS
Vedi TOSSICODIPENDENZA.
SOSTANZIAMENTO (Ramo Trasporti) – ADVICE OF VESSEL
Obbligo per il contraente e/o assicurato di comunicare agli assicuratori il nome della nave su cui hanno preso imbarco le merci assicurate, entro e non oltre 10 giorni dalla partenza.
In caso di danno o perdita, l’indennizzo verrà rapportato al premio pagato qualora la nave vettrice, il cui nome non fosse stato segnalato, avesse comportato l’applicazione di un premio addizionale.
SOTTOASSICURAZIONE (O ASSICURAZIONE PARZIALE) – UNDER-INSURANCE (or PARTIAL INSURANCE)
Nelle assicurazioni a valore intero (vedi) (tipica quella del Ramo Incendio), se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva al tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto come, ad esempio, nelle assicurazioni Furto a primo rischio (assoluto o relativo) (vedi).
Trattasi della ben nota regola proporzionale (VALORE ASSICURATO/VALORE EFFETTIVO = X/DANNO dove X rappresenta la somma che l’assicuratore pagherà all’assicurato). Si ritiene comunemente che tale regola trovi applicazione solo in caso di danno parziale. In realtà, anche nel danno totale, l’indennizzo (X) risulta pari alla somma assicurata proprio per l’applicazione della regola stessa e l’assicurato rimarrà assicuratore di se stesso per la parte di danno rimasta scoperta. Vedi anche PROPORZIONALE.
Art. 1907 C. c.
SOTTOSCRITTORE DELEGATARIO (Riassicurazione) – LEADING UNDERWRITER
E’ il riassicuratore che conviene e determina con la cedente le condizioni di un contratto di riassicurazione.
SOVRACCOMMISSIONE (Riassicurazione) – OVERRIDING COMMISSION or OVERRIDER
Commissione supplementare da calcolarsi in aggiunta a quella originale. Generalmente applicata nei contratti di retrocessione, questa commissione rappresenta un indennizzo a copertura delle spese del riassicuratore-cedente ed è da calcolarsi, secondo accordi contrattuali, sul premio originale lordo o netto.
Per l’assicurazione vedi RAPPEL.
SOVRACOLLOCAMENTO (Riassicurazione) – OVERPLACEMENT
Termine usato per indicare che un rischio o contratto è stato collocato in eccedenza a quanto effettivamente richiesto.
Vedi anche SIGNING DOWN.
SOVRASSICURAZIONE – OVER INSURANCE
Se il contraente ha dolosamente sovrassicurato le cose, l’assicurazione non è valida, fermo il diritto dell’assicuratore (purchè in buona fede) al premio in corso. Se invece non vi è dolo da parte dell’assicurato, l’assicurazione ha effetto fino alla concorrenza del valore reale delle cose ed è possibile ottenere per l’avvenire la correlativa riduzione di premio.
Per quanto superfluo, dato che pure il legislatore precisa di volersi riferire alle assicurazioni di cose, si chiarisce che il problema non si può porre e non si pone relativamente alle assicurazioni di persone (ad esempio, contro gli infortuni) in ordine alle quali la somma assicurata, una volta accettata dalle parti, non può essere rimessa in discussione (analogamente a quanto avviene per la stima di cui alla polizza stimata). Vedi anche CAPITALE ASSICURATO, POLIZZA STIMATA e SOMMA ASSICURATA.
Art. 1909 C. c.
SPATIUM COGITATIONIS (O SPATIUM DELIBERANDI) – REVIEN PERIOD
E’ il termine di 60 giorni dalla richiesta di risarcimento, avanzata a mezzo raccomandata a. r. presso l’assicuratore, che bisogna lasciare trascorrere, prima di iniziare gli atti legali in ambito di assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti.
L. 990/69 (art. 22).
SPAZIO VUOTO – EMPTY SPACE
E’ convenzionalmente lo spazio non coperto ed inoccupato che separa due rischi di almeno un metro; non infirmano la separazione di spazio vuoto le condutture, i passaggi sotterranei, i vani scale e le passerelle.
Termine proprio del ramo Incendio.
SPEDIZIONE (Ramo Trasporti) – SHIPMENT or FORWARDING
L’operazione del trasporto di una cosa che viene affidata al vettore.
SPEDIZIONIERE (Ramo Trasporti) – FORWARDING AGENT
Impresa che assume l’incarico di organizzare il trasporto di cose affidandole, a seconda del luogo di destinazione e delle istruzioni ricevute, a vettori terrestri, marittimi ed aerei. Qualora nell’esecuzione del trasporto impiegasse mezzi di sua proprietà assumerebbe anche la veste di vettore.
Artt. 1737 e 1741 C. c.
SPESE (DEL RIASSICURATORE) (Riassicurazione) – R/I MANAGEMENT EXPENSES
Nel calcolo della partecipazione agli utili (vedi), si considera una certa percentuale dei premi ceduti a copertura delle spese di gestione del riassicuratore, in deduzione dell’utile che darà luogo ad un ristorno in favore della cedente.
SPESE DI CONSERVAZIONE – MAINTENANCE EXPENSES
Esborsi sostenuti dall’assicurato o da terzi per suo conto, allo scopo di evitare o ridurre un danno risarcibile dagli assicuratori.
Vedi anche SPESE DI SALVATAGGIO.
Art. 1914 C. c. e Art. 534 C. d. n.
SPESE DI GIUSTIZIA (IN UN PROCEDIMENTO PENALE O CIVILE) – LEGAL COSTS
Sono le spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.
SPESE DI PERIZIA (Ramo Trasporti) – SURVEY FEES
Unitamente agli onorari del Commissario d’avaria, rappresentano il costo relativo all’intervento ed accertamento dei danni e fanno parte dell’importo reclamabile presso l’assicuratore.
SPESE DI RESISTENZA – LEGAL DEFENCE COSTS
Sono le spese sostenute per resistere alle pretese giudiziali del danneggiato. Nell’ambito dell’assicurazione R. C. , sono a carico dell’assicuratore nel limite di un quarto del massimale ed in aggiunta ad esso. Ove l’entità del danno reclamato dal terzo superi il massimale, le spese di resistenza si ripartiscono tra assicurato e assicuratore in proporzione dei rispettivi interessi.
Art. 1917 C. c.
SPESE DI SALVATAGGIO – LOSS CONTAINMENT COSTS
Sono danni indiretti riconosciuti all’assicurato per ridurre gli effetti del sinistro o limitare l’evoluzione della perdita economica.
Vedi anche SALVATAGGIO (OBBLIGO DI).
Art. 1914 C. c.
SPESE DI SALVATAGGIO (Ramo Trasporti) – SALVAGE CHARGES
Oneri a carico del proprietario del bene salvato, garantiti quale complemento all’assicurazione della perdita totale.
Vedi anche SALVATAGGIO (OBBLIGO DI).
Artt. 489 e 492 C. d. n.
SPESE DI VENDITA (Ramo Trasporti) – SALE CHARGES or FEES
Oneri gravanti sulla merce danneggiata che l’assicuratore prende a proprio carico in occasione del realizzo derivante dalla vendita di detta merce.
Ne è estraneo l’assicurato che ha ottenuto il risarcimento del danno sulla base del valore assicurato.
SPESE LEGALI E PERITALI (ASSICURAZIONE DELLE) – LEGAL DEFENCE
Vedi TUTELA GIUDIZIARIA.
SPORTASS
E’ la “Cassa di Previdenza” per l’assicurazione degli sportivi. Ente pubblico, a struttura sostanzialmente mutualistica e sottratto alla disciplina di cui alla L. 295/78, assicura senza fini di lucro i rischi Infortuni ed R. C. nell’ambito dello sport (R. D. L. 871/38 ed altre norme successive).
R. D. 2047/34 e R. D. L. 871/38.
STABILIMENTO (DIRITTO DI, LIBERTA’ DI) – ESTABLISHMENT (THE RIGHT OF/FREEDOM OF)
Il diritto di stabilimento inerisce al fatto che un operatore (nel caso, impresa assicuratrice o broker) possa stabilirsi – in base ad apposite norme di legge – in un paese diverso dal proprio. Al riguardo la C. E. E. , perseguendo la libertà di stabilimento in tutto il suo territorio, ha posto in essere una serie di disposizioni (recepite nel nostro ordinamento) per rendere effettiva tale libertà, facendo cadere eventuali discriminazioni contenute nelle varie normative nazionali.
Vedi anche TRATTATO DI ROMA.
L. 295/78, L. 792/84 e L. 742/86.
STABILITA’ – STABILITY
Principio tecnico per cui i rischi assicurati devono presentare, in successivi periodi di osservazione, andamenti similari, onde poter proiettare nel futuro la frequenza degli eventi verificatasi nel passato.
Vedi anche RISCHIO, CASUALITA’, INDIPENDENZA, MASSA, OMOGENEITA’.
STALLIE E CONTROSTALLIE (Ramo Trasporti) – LAY-UP DEMURRAGE
Tempo riferito alla sosta in porto della nave per operazioni di imbarco e sbarco della merce, nonchè nel caso di sosta per riparazioni, da cui discende una spesa. E’ la maggior spesa derivante dalla proroga concessa alla nave rispetto ai tempi di sosta prestabiliti. Essa viene definita controstallia.
STALLONE (ASSICURAZIONE DELLO) (Ramo Bestiame) – STALLION (INSURANCE OF) (BLOODSTOCK)
Definizione specifica dell’assicurazione del bestiame, le cui polizze garantiscono abitualmente il caso di morte dell’animale per malattia o infortunio. Con soprappremio la garanzia può essere estesa a: diaria giornaliera (per un massimo di 60 giorni); sterilità; avvelenamento o atto vandalico; furto o rapina; spese veterinarie.
STATO DI NAVIGABILITA’ (Ramo Trasporti) – SEAWORTHINESS
Condizione essenziale, affinchè il contratto assicurativo Trasporti sia considerato valido. All’inizio del rischio, la nave o l’aeromobile assicurati come “Corpo” oppure come mezzi vettori, devono avere la capacità di tenere il mare e rispettivamente il volo con il prescritto grado di sicurezza.
STATO DI NECESSITA’ – STATE OF NECESSITY
Fa venir meno la responsabilità in sede penale e civile, ma in questo secondo caso l’autore del fatto può essere tenuto a corrispondere al danneggiato un equo indennizzo rimesso alla valutazione del giudice. La situazione ricorre quando l’autore del fatto vi è stato costretto dalla necessità di salvare sè stesso od altri da un pericolo incombente (da lui non volontariamente causato e non altrimenti evitabile).
Art. 2045 C. c.
STAZZA LORDA DI REGISTRO (Ramo Trasporti) – GROSS REGISTERED TONNAGE
Misura dei volumi di tutti gli spazi chiusi della nave, compresi quelli non utilizzabili per lo stivaggio del carico. Viene eseguita dal Registro Navale di iscrizione che rilascia il certificato di stazza.
Art. 138 C. d. n.
STAZZA NETTA DI REGISTRO (Ramo Trasporti) – NET REGISTERED TONNAGE
Misura dei volumi di tutti gli spazi utili per lo stivaggio del carico. Viene eseguita dal Registro Navale di iscrizione che rilascia il certificato di stazza.
Art. 138 C. d. n.
STIMA CONSERVATIVA – CONSERVATIVE ESTIMATE
E’ la valutazione delle conseguenze dannose che l’assicuratore decide di effettuare, anche nel caso in cui il danno non sia indennizzabile, in quanto successivamente potrebbe risultare impossibile una stima resa necessaria, per esempio, dall’insorgere di un contenzioso.
E’ detta conservativa, perchè non costituisce alcun pregiudizio; in particolare, non può essere invocata dal danneggiato come dimostrazione della risarcibilità del danno.
STIVA (Ramo Trasporti) – HOLD
Spazio della nave destinato a ricevere il carico che deve essere trasportato.
STIVAGGIO (Ramo Trasporti) – STOWAGE
Operazione di sistemazione delle merci nella stiva della nave o su ogni altro mezzo adibito al trasporto, da eseguirsi con la dovuta diligenza, tenuto conto della tipologia dell’imballo, del peso dei colli ecc. , nonchè delle normali sollecitazioni in corso di viaggio.
STOCK & TRANSIT (Ramo Trasporti) – STOCK & TRANSIT
Forma di contratto che abbina ai rischi del trasporto (transit) quelli della giacenza della merce in magazzini di proprietà o gestiti dall’assicurato (stock), prescindendo dalla consuetudinaria giacenza in magazzini di terzi durante e nel corso dell’esecuzione del viaggio.
STOP LOSS (ECCESSO DI PERDITA) (Riassicurazione) – STOP LOSS
Forma di riassicurazione operante a protezione del bilancio di un Ramo, tendente a limitare l’impatto finanziario derivante alla cedente da andamenti negativi o da alee di rischio incontrollabili o imprevedibili. Il riassicuratore presta copertura dopo una certa sinistralità, sino ad un limite convenuto. Priorità e limite massimo sono rapportati alla massa premi riassicurata.
STRAPPI DI GANCI (Ramo Trasporti) – HOOKS
Danno subito dalla merce, generalmente contenuta in sacchi e/o balle, nel corso delle operazioni di imbarco e sbarco ad opera degli addetti alle manovre carico e scarico.
STUPEFACENTI – DRUGS
Vedi TOSSICODIPENDENZA.
SUBAGENTE DI ASSICURAZIONE – INSURANCE SUBAGENT
E’ colui che assume l’incarico di gestire e concludere contratti per conto di un agente di assicurazione. L’attività di subagente di assicurazione, svolta per almeno due anni in modo continuativo e professionale, costituisce a sensi dell’art. 5 della Legge 48/79, titolo sostitutivo dell’esame di idoneità per conseguire l’iscrizione all’Albo nazionale degli agenti di assicurazione (vedi). La norma testè citata fornisce anche una definizione del subagente professionista di assicurazione, “intendendosi per tale colui che, con l’onere di gestione a proprio rischio e spese, dedica abitualmente e prevalentemente la sua attività professionale all’incarico affidatogli da un agente e che non esercita altra attività impreditoriale o lavorativa, subordinata od autonoma”.
Vedi anche CONTRATTO DI AGENZIA.
L. 48 /79 (art. 5).
SUICIDIO (DELL’ASSICURATO) (Ramo Vita) – SUICIDE (OF THE ASSURED)
In caso di suicidio dell’assicurato prima che siano decorsi due anni dalla stipulazione del contratto, o dalla sua riattivazione dopo la sospensione seguita al mancato pagamento dei premi, l’assicuratore, salvo patto contrario (vedi), non è tenuto ad erogare le prestazioni pattuite.
Art. 1927 C. c.
SURROGAZIONE (DEL CREDITORE NEI DIRITTI DEL DEBITORE) – SUBROGATION
Il creditore ha azione surrogatoria, nel senso che, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare. Un’autorevole corrente dottrinaria, suffragata anche da supporti giurisprudenziali, sostiene l’ammissibilità di tale azione nell’ambito dell’assicurazione R. C. , riconoscendo al terzo danneggiato di agire nei confronti dell’assicuratore surrogandosi all’assicurato (quale creditore dell’assicuratore).
Art. 2900 C. c.
SURROGAZIONE (DELL’ASSICURATORE) – SUBROGATION (OF THE INSURER)
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino all’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Di fatto l’assicuratore si sostituisce all’assicurato e questi è responsabile del pregiudizio arrecato ai diritti dell’assicuratore stesso. La surrogazione non ha luogo (eccetto che per i casi di dolo) nei confronti dei figli ed altri congiunti stretti, conviventi con l’assicurato, e nei confronti dei suoi domestici. Anche l’I. N. A. I. L. (vedi) beneficia della surrogazione.
Nella pratica quotidiana la surrogazione viene definita “rivalsa” (vedi).
Art. 1916 C. c.
SURROGAZIONE DELL’IMPRESA DESIGNATA (DIRITTO DI) – SUBROGATION OF THE DESIGNATED COMPANY (RIGHT OF)
L’impresa designata (vedi) che abbia liquidato danni causati da assicurati presso imprese in liquidazione coatta, è surrogata (per gli importi pagati) agli assicurati stessi ed ai danneggiati nei loro diritti nei confronti dell’impresa in liquidazione.
Vedi anche ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA (DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI).
L. 990/69 (art. 29).
SVALUTAZIONE MONETARIA – DEVALUATION
Tecnicamente è il provvedimento con cui le autorità di un Paese svalutano la propria moneta rispetto a quelle di altri Paesi, per cui muta il rapporto di cambio con le stesse. Nel linguaggio comune invece il termine svalutazione viene considerato sinonimo di inflazione monetaria o meglio di perdita di valore subita dalla moneta per effetto dell’inflazione, intesa come eccesso di circolante e conseguente aumento dei prezzi interni, misurata attraverso appositi indici statistici. Rispetto ai debiti di valore (vedi) (e tali sono i risarcimenti dovuti ai terzi relativi ad assicurazioni R. C. ) l’inflazione obbliga ad aumentare l’importo del debito per mantenerne inalterata, alla luce degli indici predetti, l’entità reale. L’inflazione non ha effetto invece sui debiti di valuta la cui entità (ad esempio la somma da pagare in relazione ad un infortunio coperto da polizza Infortuni) rimane invariata anche se nel frattempo la moneta abbia perso valore per cause inflattive.
La clausola di indicizzazione (vedi) viene inserita nei contratti di assicurazione proprio allo scopo di controbattere il fenomeno inflativo. - T. I. R. (Ramo Trasporti) – TRANSPORT INTERNATIONAL BY ROAD
Convenzione doganale nel trasporto internazionale di merci su strada, sottoscritta dai paesi aderenti all’I. R. U. (International Road Transport Union) allo scopo di semplificare la disciplina dei transiti internazionali.
L. 1517/1962.
TABELLA DEI MASSIMALI (Riassicurazione) – TABLE OF LIMITS
Un contratto di riassicurazione di uno o più Rami può prevedere una differenziazione dei massimali per specifiche categorie e/o sottocategorie di rischi, secondo una tabella che va a formare parte integrante del testo contrattuale del trattato.
TABELLA INVALIDITA’ INFORTUNI (A. N. I. A. ) – PERSONAL ACCIDENT DISABLEMENT SCALE (ANIA)
La polizza Infortuni riporta nelle condizioni generali una tabella di valutazione graduale delle lesioni permanenti da applicarsi al capitale assicurato per l’invalidità totale; per quelle non riportate si fa normalmente riferimento ad una generica capacità lavorativa che viene ad essere ridotta a seguito delle lesioni subite. La tabella, di uso generalizzato, è detta A. N. I. A. in quanto essa proviene dagli studi della Sezione Tecnica Infortuni della Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici.
La tabella è meno favorevole per l’assicurato di quella I. N. A. I. L. (vedi la voce successiva) e spesso l’adozione di questa ultima comporta l’applicazione di un soprappremio (da calcolarsi non sul premio complessivo, ma solo su quello relativo al caso di Invalidità Permanente).
TABELLA INVALIDITA’ INFORTUNI (I. N. A. I. L. ) – PERSONAL ACCIDENT DISABLEMENT SCALE (INAIL)
Il D. P. R. 1124/65 obbliga all’assicurazione infortuni per tutti i lavoratori impegnati in particolari attività manuali od a contatto con macchinari in genere; la prestazione è costituita da una rendita secondo una particolare tabella di lesioni alla quale corrisponde una valutazione percentuale graduata sulla invalidità totale. Nelle assicurazioni private Infortuni si fa molto spesso riferimento a tale tabella, (la cui adozione spesso comporta un soprappremio) mediamente più elevata in termini percentuali di quella predisposta dall’A. N. I. A. – generalizzata – e adottata da molte imprese; la prestazione comunque viene effettuata nel rispetto delle norme contrattuali (erogazione dell’indennità applicando al capitale assicurato la percentuale indicata in tale tabella, senza inserimento della franchigia relativa disposta obbligatoriamente dalle condizioni I. N. A. I. L. e corresponsione di un capitale e non di una rendita).
Mentre l’assicuratore privato corrisponde un’indennità, l’I. NA. I. L. eroga una rendita e può periodicamente sottoporre a visita di controllo il proprio assicurato. Quando riscontra una riduzione della percentuale di invalidità al di sotto della franchigia relativa (vedi), l’Ente cessa la corresponsione della rendita (vedi).
D. P. R. 1124/65 (e tabelle allegate).
TACITO RINNOVO – TACIT RENEWAL
Condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta.
La polizza si rinnova tacitamente, in mancanza di tempestiva disdetta (vedi), per un periodo uguale a quello iniziale, ma non superiore a 2 anni, e così successivamente. Di fatto una polizza annuale si rinnova di anno in anno e quella poliennale di biennio in biennio. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione.
Art. 1899 C. c.
TALE QUALE (Ramo Trasporti) – TALE QUALE
Termine, usato particolarmente nel traffico di grano, rappresentante l’accordo dell’acquirente di accettare la merce nelle condizioni in cui è giunta a destino senza opporre contestazioni in fatto di qualità e stato. In tale occasione è d’obbligo fornire all’acquirente una certificazione rilasciata all’imbarco, che attesta la qualità della merce.
TARATURA (Ramo Vita) – ABNORMALITY
Anomalia che determina una forte sopramortalità del rischio assicurato o da assicurare.
Vedi anche DICHIARAZIONI (PRECONTRATTUALI).
TARIFFA – TARIFF
Elencazione dei premi da prospettare alla clientela in ordine alla copertura delle diverse tipologie di rischio, relativamente ai singoli Rami.
Nella pratica la “tariffa” comprende anche norme, clausole, nonchè indicazioni varie di ordine tecnico (ad esempio franchigie e scoperti). Nel ramo Vita ogni tariffa deve essere preventivamente approvata dal Ministero dell’Industria.
TARIFFE (Ramo Vita) – TARIFFS
Sono così definite le forme assicurative, che classificate a seconda delle modalità di corresponsione delle prestazioni assicurate, si distinguono in assicurazioni di capitali e di rendite.
Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA, ASSICURAZIONI PER IL CASO MORTE.
TARIFFE A FORCELLA (Ramo Trasporti) – INLAND FREIGHT TARIFFS
Tariffe obbligatorie, riferite al nolo addebitabile dagli autotrasportatori per percorsi nazionali, differenziate tra loro in ragione di parametri diversi.
L. 298/74.
TASSA GOVERNATIVA – TAX ON INSURANCE PREMIUM
Vedi IMPOSTA (SUI PREMI ASSICURATIVI).
TASSA POMPIERI (Riassicurazione) – FIRE BRIGADE TAX
In alcuni contratti di riassicurazione si prevede il rimborso da parte del riassicuratore di una percentuale dei premi a copertura di eventuali imposte locali a favore del corpo dei vigili del fuoco.
TASSAZIONE CON SCONTO (Riassicurazione) – REBATE RATING
Forma di tassazione che, all’inizio della copertura, fissa il premio separandone i fattori. In caso di andamento positivo il riassicuratore rimborsa alla cedente parte del caricamento adottato.
TASSO DI PREMIO – RATE OF PREMIUM
Tasso, generalmente da conteggiarsi sulla somma assicurata, per determinare il premio richiesto dall’assicuratore a fronte della garanzia prestata.
Il tasso è generalmente indicato in “per mille” o “per cento”, ma non mancano eccezioni. Ad esempio per la inabilità temporanea e per altri tipi di diaria esso è indicato “per lira”.
TASSO DI RIVALUTAZIONE (Ramo Vita) – DISCOUNTED RATE
E’ il tasso che si ottiene scontando, per il periodo di un anno al tasso tecnico di tariffa, la differenza tra il tasso retrocesso e il suddetto tasso tecnico.
Vedi anche TASSO RETROCESSO e TASSO TECNICO.
TASSO FORFETTARIO – LUMPSUM RATE
Percentuale che, in relazione alla varietà dei rischi e tenuto conto dell’incidenza determinata dall’esistenza di più somme assicurate, consente di prendere in considerazione unicamente il totale di queste, semplificando il conteggio del premio.
TASSO INVERSO (Riassicurazione) – INVERSE RATE (“CHINESE BURNER”)
E’ una forma di tassazione variabile che prevede un maggiore esborso della cedente in caso di andamento favorevole, ma minore in caso di perdita. Questo sistema di calcolo di premio ha il vantaggio di non aggravare il bilancio della cedente nelle annualità sfavorevoli.
Particolarmente usato nei rami in cui gli eventi dannosi dipendono dalla natura (grandine).
TASSO LORDO ORIGINALE (Riassicurazione) – ORIGINAL GROSS RATE (O. G. R. )
Questo termine indica che al riassicuratore verrà ceduto il premio prendendo per base il tasso tecnico indicato in polizza.?
TASSO NETTO ORIGINALE (Riassicurazione) – ORIGINAL NET RATE (O. N. R. )
Questo termine indica che dal premio ceduto al riassicuratore saranno dedotti i costi originali.
TASSO RETROCESSO (Ramo Vita) – RATE OF RETURN TO ASSURED
E’ il tasso di rendimento annuo attribuito agli assicurati che hanno stipulato una polizza Vita con tariffa rivalutabile. Il tasso retrocesso si ottiene moltiplicando il tasso di rendimento delle riserve matematiche, delle polizze rivalutabili, per la percentuale di retrocessione. Può essere attribuito agli assicurati in percentuali variabili da impresa a impresa.
Vedi anche TASSO DI RIVALUTAZIONE e TASSO TECNICO.
TASSO TECNICO (Ramo Vita) – TECHNICAL RETURN RATE
E’ il tasso minimo di rendimento che l’assicuratore prevede di realizzare investendo i premi riscossi dagli assicurati nel corso della durata contrattuale. Nella determinazione del premio il tasso tecnico viene conteggiato a favore degli assicurati.
Vedi anche IPOTESI FINANZIARIA, IPOTESI STATISTICA O DEMOGRAFICA, TASSO RETROCESSO.
TASSO VARIABILE (Riassicurazione) – VARIABLE RATE
Adottata nella riassicurazione non proporzionale, questa forma di tassazione, con minimo e massimo, si basa sull’incidenza dei sinistri.
TASSO/ESPOSIZIONE (Riassicurazione) – RATE (or PREMIUM) ON LINE
Nella determinazione della congruità del tasso di un trattato non proporzionale, questo fattore acquisisce un’importanza determinante, in quanto indica al riassicuratore il tempo (N anni) per il recupero di un eventuale danno globale. La formula è: massimale assunto dal riassicuratore/premio acquisito o previsto.
TAVOLE DI MORTALITA’ (Ramo Vita) – MORTALITY TABLES
Sono tavole numeriche elaborate dall’ISTAT, in occasione dei censimenti della popolazione italiana che partendo da una popolazione teorica iniziale di 100. 000 individui in età zero, indicano per ogni età: il numero dei viventi, dei morti, la frequenza di morte, la vita media.
Vedi anche IPOTESI STATISTICA O DEMOGRAFICA e IPOTESI FINANZIARIA.
TEMPARIO – MOTOR REPAIR TIME TABLES
Tabelle utilizzate dai liquidatori sinistri e dai periti delle imprese che stabiliscono, con obiettività, i tempi di manodopera necessari per riparazioni di carrozzeria e meccanica relativi ai veicoli incidentati.
TEMPORANEA DI MORTE (Ramo Vita) – TERM LIFE ASSURANCE
Assicurazione Vita che garantisce il pagamento del capitale assicurato se il decesso dell’assicurato avviene entro un determinato periodo di tempo.
Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA e ASSICURAZIONI MISTE.
TERMINI INTERNAZIONALI COMMERCIALI (Ramo Trasporti) – INCOTERMS
Termini utilizzati nei contratto di compravendita di merci, con i quali vengono stabiliti gli obblighi di resa delle stesse da parte del venditore.
TERRITORIO (DELL’AGENZIA DI ASSICURAZIONE) – TERRITORIAL AREA (OF AN INSURANCE AGENCY)
E’ la zona territoriale, contemplata dal contratto di agenzia, nell’ambito della quale l’agente può concludere affari assicurativi. L’Accordo Nazionale Imprese-Agenti di Assicurazione del 16. 9. 1981 all’art. 6, terzo comma, prevede comunque che l’agente, anche al di fuori del territorio dell’agenzia, possa raccogliere, per effetto delle proprie relazioni personali, affari sporadici.
Vedi anche CONTRATTO DI AGENZIA DI ASSICURAZIONE.
TERZI – THIRD PARTIES
Nell’ambito delle assicurazioni R. C. , il concetto “di terzietà” (essere terzi rispetto all’assicurato) è stato elaborato per escludere dall’assicurazione i danni subiti da persone legate all’assicurato da particolari vincoli (coniugio, parentela, affinità) col conseguente rischio di collusione (originato da ragioni affettive e da una possibile confusione patrimoniale, sia pure di fatto e non di diritto) pregiudizievoli per il rapporto assicurativo. Tale concetto è di natura contrattuale, ma ha un preciso rilievo legislativo in ordine all’assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti, nel senso che il legislatore ha provveduto a formulare l’elenco, poi ridimensionato dalla Corte Costituzionale, di coloro che “non sono considerati terzi” e non hanno quindi diritto ai benefici derivanti dalla’assicurazione.
La Corte Costituzionale ha affermato la risarcibilità dei danni alla persona subiti da: coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, affiliati ed altri parenti, conviventi del proprietario o del conducente del veicolo assicurato contro la Responsabilità Civile.
L. 990/69 (art. 4), Sent. Corte Cost. N. 188 del 2/5/91.
TESTO UNICO – SOLE TEXT OF THE ITALIAN INSURANCE LAWS
Con questa locuzione ci si riferisce, in ambito assicurativo, al testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, in cui nel 1959 vennero trasfuse le norme emanate nel 1923 (R. D. L. 966/23) e quelle degli anni successivi. A seguito dell’emanazione delle leggi 295/78, 576/82 e 742/86, detto testo unico è rimasto in vigore solo in piccola parte.
D. P. R. 449/59.
TEU (Ramo Trasporti) – TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT
Sigla utilizzata per identificare un container da 20′.
TITOLI EQUIPOLLENTI (PER ISCRIZIONE ALBO AGENTI E ALBO BROKER) – EQUIVALENT QUALIFICATION (FOR REGISTRATION AS AN AGENT or BROKER)
Costituiscono titoli equipollenti quelle situazioni di fatto (avere fatto parte del personale direttivo di un’impresa assicuratrice, ecc. ) ritenute dalla legge indicative dell’idoneità tecnica, altrimenti accertata mediante esame di stato, necessaria per ottenere l’iscrizione.
Vedi anche ALBO NAZIONALE DEGLI AGENTI DI ASSICURAZIONE e ALBO BROKER (ISCRIZIONE).
L. 48/79 (art. 5) e L. 792/84 (art. 4).
TOSSICODIPENDENZA – DRUG ADDICTION
La tossicodipendenza ha rilievo sia in ambito assicurativo Infortuni e Malattia, perchè dall’assicurazione sono esclusi, poichè non assicurabili, i soggetti tossicodipendenti, come pure sono non indennizzabili gli infortuni causati dall’uso di stupefacenti o allucinogeni o dall’abuso di psicofarmaci). Agli effetti della circolazione stradale la legge reprime la guida di veicoli in stato di ebbrezza conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e prevede, altresì, interventi cautelativi dell’autorità.
Vedi anche UBRIACHEZZA e PERSONE NON ASSICURABILI.
Art. 187 D. L. vo 285/92 (NUOVO CODICE DELLA STRADA).
TRANSAZIONE (ASSICURAZIONE R. C. ) – SETTLEMENT (THIRD PARTY LIABILITY INSURANCE)
L’assicuratore R. C. , quando definisce col terzo danneggiato una pratica di sinistro, conclude di fatto proprio un “contratto” (per conto del proprio assicurato) ed esegue il relativo pagamento, ottenendo dal terzo predetto la firma di un atto di transazione (che libera l’assicurato) e quietanza (che attesta l’eseguito pagamento).
Artt. 1965 e 1917 C. c.
TRANSAZIONE (CONCETTO DI) – OUT OF COURT SETTLEMENT
Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
Art. 1965C. c.
TRASBORDO (Ramo Trasporti) – TRANSHIPMENT
L’operazione con cui si procede al trasferimento della merce dalla nave o da altro mezzo adibito al trasporto, a terra oppure su altra nave o altro mezzo di trasporto onde consentire alla medesima di raggiungere la località di finale destinazione. Il trasbordo può verificarsi in quanto sia stato previsto nel contratto di trasporto come anche in seguito ad avvenimento che non consenta la prosecuzione del viaggio o per decisione insindacabile dell’armatore.
TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO (Ramo Trasporti) – TRANSFER OF RIGHT
Nell’assicurazione delle merci il contratto assicurativo, generalmente costituito dal certificato di assicurazione, rappresenta un titolo di credito al portatore da prodursi all’assicuratore in occasione della richiesta di risarcimento. Onde trasferirne a terzi i benefici, il contraente deve provvedere ad apporre sul contratto la girata nelle forme previste dalla legge.
Artt. 2003 e 2008 C. c.
TRASPORTI (ASSICURAZIONE) (Ramo Trasporti) – MARINE (INSURANCE)
I contratti che hanno per oggetto l’assicurazione dei rischi del trasporto si differenziano a seconda che si tratti di Merci, Valori, Responsabilità vettoriale, Corpi di navi, Responsabilità legale, Cantieri di riparazione, Rischi di costruzione (vedi le rispettive voci). Relativamente alle Merci ed ai Valori l’elemento distintivo è rappresentato dal mezzo di trasporto utilizzato; mentre per i Corpi di navi, le caratteristiche di costruzione e finalità d’impiego, rappresentano oggetto di differenziazioni contrattuali. Vengono garantiti i danni e le perdite materiali e dirette, subiti nel corso del viaggio o per il tempo di durata contrattuale. I tassi di premio sono espressi pro-cento e computati sulla somma assicurata, relativamente alle garanzie Danni e sul limite di risarcimento per quanto concerne le garanzie di responsabilità.
TRASPORTO INTERMODALE (Ramo Trasporti) – INTERMODAL SYSTEM
Nell’esecuzione di tale trasporto il mezzo vettore d’origine viene trasferito su altro mezzo vettore al fine di ridurre i tempi di viaggio e pervenire ad un contenimento dei costi. Consuetudinario il trasferimento di un rimorchio o semirimorchio stradale su carro ferroviario, a sua volta imbarcato su traghetto.
TRATTATO DI RIASSICURAZIONE (Riassicurazione) – REINSURANCE TREATY
Documento contrattuale che sancisce condizioni e termini del rapporto intercorrente tra cedente e riassicuratore.
TRATTATO DI ROMA – THE TREATY OF ROME
Il trattato di Roma, istitutivo della C. E. E. , prevedeva nell’ottica della libera circolazione nel territorio comunitario dei beni e dei servizi, oltre che dei capitali e delle persone, la libertà di prestazione ed il diritto di stabilimento, ossia la facoltà per gli imprenditori comunitari di eseguire le loro prestazioni in tutto tale territorio e di istituire sedi secondarie in ogni località del medesimo, indipendentemente dalla loro nazionalità. Ciò per ogni tipo di attività, compresa quindi quella assicurativa. Dette facoltà avrebbero dovuto essere attuate con norme successive e, infatti, relativamente all’assicurazione, sono state emanate tre direttive sulle assicurazioni contro i Danni e altrettante per l’assicurazione Vita.
Vedi anche PRESTAZIONE (LIBERTA’ DI) e STABILIMENTO (DIRITTO DI, LIBERTA’ DI).
TRATTATO DI SERVIZIO (Riassicurazione) – SERVICE CONTRACT
Seppure raramente, alcune imprese facevano ricorso a questa forma riassicurativa per migliorare il proprio margine di solvibilità (vedi), riducendo quindi la portata dei propri impegni tecnici e conseguenti coperture finanziarie.
Si tratta di una forma di riassicurazione non ammessa dagli organi di controllo in quanto falsifica la reale rappresentazione del bilancio di un’impresa. Infatti, essendo strutturato in modo da non comportare alcun impegno del riassicuratore, un simile contratto non può definirsi di riassicurazione.
TUMULTI POPOLARI – CIVIL COMMOTIONS
Vedi RISCHI SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI.
TUTELA GIUDIZIARIA – LEGAL DEFENCE
Termine indicante quella che originariamente veniva chiamata “assicurazione delle spese legali e peritali” perchè intesa a sollevare l’assicurato dagli oneri difensivi derivantigli, tanto nella fase extragiudiziale che in quella giudiziale, in occasione di liti attive o passive nonchè di procedimenti. Questa copertura assicurativa ha una spiccata componente di “servizio”, in quanto l’assicuratore non si limita a risarcire l’assicurato, nei termini convenuti, ma gli fornisce consulenza e assistenza in tutte le fasi della vertenza. - UBERRIMA FIDE (Riassicurazione) – UBERRIMA FIDE
Clausola di buona fede tra le parti. Nella riassicurazione ne è implicita l’applicazione. Nel significato più comune è la condivisione della sorte della cedente da parte del riassicuratore.
UBRIACHEZZA – INEBRIATION or ALCOHOL INTOXICATION
L’ubriachezza ha rilievo sia in ambito assicurativo Infortuni (perchè dall’assicurazione sono esclusi gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza, nè sono assicurabili le persone affette da alcolismo), sia agli effetti della circolazione stradale, poichè la legge reprime la guida di veicoli in stato di ebbrezza (questa sussiste quando viene accertato un tasso alcoolemico superiore ai limiti stabiliti nel regolamento di applicazione del Nuovo Codice della Strada) con sanzioni penali e amministrative (sospensione della patente) associate.
Vedi anche TOSSICODIPENDENZA.
Art. 186 D. L. vo 285/92 (NUOVO CODICE DELLA STRADA.
UFFICIO CENTRALE ITALIANO (U.C.I.)
Definito anche U. C. I. Organismo che costituisce il bureau italiano nel sistema dei Bureaux internazionali per l’emissione e la garanzia dei certificati internazionali di assicurazione (Carta Verde) e per la gestione dei sinistri occorsi ad automobilisti stranieri.
Dir. CEE 24. 4. 72 art. 1 punto 3.
UMANA SOLIDARIETA’ – HUMAN SOLIDARITY
Un infortunio che abbia caratteristiche di non indennizzabilità (ad esempio per grave imprudenza o negligenza) sarà tuttavia indennizzabile se l’atto è stato compiuto per dovere di solidarietà umana.
Art. 1900 C. c.
UMIDITA’ – TRASUDAMENTO DI STIVA (Ramo Trasporti) – SHIP’S SWEAT
Danno causato alla merce in conseguenza dalla scarsa od assente areazione della stiva, da cui discende un fenomeno di condensazione e formazione di gocce d’acqua.
UNAPASS
Vedi UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTIÊDIÊASSICURAZIONE.
UNIONE EUROPEA ASSICURATORI
Organismo a carattere culturale e professionale costituito fra agenti professionisti. Definito anche UEA/ORDINE DEL DELFINO.
UNIONE INTERNAZIONALE DEGLI ASSICURATORI MARITTIMI (Ramo Trasporti) – INTERNATIONAL UNION OF MARINE INSURERS (I. U. M. I. )
E’ costituita dai rappresentanti e dai delegati del mercato assicurativo mondiale che, annualmente, si incontrano per affrontare temi d’ordine tecnico, promuovendo iniziative e scambiando notizie ed esperienze nei vari settori d’attività. Nel suo ambito vengono istituiti dei comitati che preparano i lavori assembleari.
UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE
E’ una società per azioni “anomala” (in quanto soggetta a norme derogatorie rispetto al Codice civile, a cominciare da quando si trattò di approvarne lo statuto, al che si provvide per legge e non per deliberazione dei soci fondatori), alla quale partecipano solo enti assicurativi, tra cui l’I. N. A. Tale società venne costituita per esercitare la riassicurazione e per la “gestione di Rami assicurativi di interesse pubblico fra imprese operanti in Italia”.
Definita anche UNIORIAS o U. I. R.
R. D. L. 1737/21.
UNIONE LATINA ASSICURAZIONE VALORI – ULAV (Ramo Trasporti) – LATIN UNION FOR INSURANCE OF VALUABLES
Consorzio di imprese d’assicurazione, suddivise tra “aderenti” e “corrispondenti” che, nel rispetto di criteri e tariffazioni concordate, sottoscrivono rischi del trasporto riferiti ai “valori”.
UNIONE NAZIONALE AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE
Organismo a carattere sindacale costituito fra agenti professionisti. Definito anche UNAPASS.
Esiste anche altro sindacato definito SINDACATO NAZIONALE AGENTI (vedi).
UNIORIAS
Vedi UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE.
UPICA
E’ l’Ufficio Provinciale per l’Industria, il Commercio e l’Artigianato, organo periferico del Ministero dell’Industria. E’ competente ad irrogare la sanzione pecuniaria all’impresa che non provveda, entro i termini prescritti, ad eseguire l’offerta (o a precisare i motivi per cui l’offerta non viene fatta) ed ad eseguire il pagamento al danneggiato (per danni a cose e lievi danni alle persone) in regime di assicurazione obbligatoria R. C. auto e natanti.
D. L. 857/76 conv. L. 39/71 (art. 3) e L. 706/75.
URTO VEICOLI – IMPACT BY VEHICLES
Sono considerati in garanzia “Incendio” i danni provocati ai beni assicurati da urto e collisione di veicoli in circolazione, purchè non risultino appartenere all’assicurato.
USURA – WEAR AND TEAR
Con tale espressione si definisce l’insieme del logorio, corrosione e deterioramento subito dalle attrezzature e macchinari, che modificano lo stato originale e non sono connesse ad un fatto accidentale.
UTILE SPERATO (Ramo Trasporti) – EXPECTED PROFIT
Maggior valore da essere attribuito alla merce nel luogo di destinazione ed al tempo della scaricazione della stessa rispetto a quello fatturato dal fornitore anche comprensivo di spese di trasporto ed assicurazione.
Risarcibile in quanto la merce sia andata perduta nel corso del viaggio.
Artt. 518 e 528 C. d. n. - VALGA O NON (Ramo Trasporti) – VALUED or NOT
Condizione non più in uso, utilizzata in passato per garantire l’assicurato contro le notevoli oscillazioni di prezzo cui erano soggette alcune merci, quali ad esempio il cotone, tra il momento della spedizione e l’arrivo a destino. Accettando la dichiarazione di valore “valga o non” fornita dall’assicurato, l’assicuratore rinunciava espressamente alla verifica del valore assicurabile, quale previsto dal contratto e dalla legge.
VALORE (DELLA COSA ASSICURATA) – VALUE (OF THE INSURED OBJECT)
Questo valore può essere stabilito all’atto della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti. Si parla allora di “polizza stimata”, cui però si fa ricorso solo quando le circostanze lo rendono necessario. Non equivale a stima la dichiarazione di valore contenuta nella polizza o in altri documenti.
Vedi anche SOMMA ASSICURATA e POLIZZA STIMATA.
Art. 1908 (2 e 4 co. ) C. c.
VALORE A NUOVO – NEW FOR OLD VALUE
E’ la spesa necessaria per la ricostruzione integrale dei fabbricati, senza tenere conto del degrado per vetustà, rendimento economico ed uso. Pertanto in caso di danno si farà riferimento alle spese per la ricostruzione a nuovo del fabbricato con altri beni nuovi uguali o equivalenti. Non vi concorre il valore dell’area.
Termine riferito al ramo Incendio.
VALORE ASSICURABILE (Ramo Trasporti) – INSURABLE VALUE
Nell’assicurazione delle merci è rappresentato dal valore delle stesse in stato sano nel luogo di destinazione e al tempo della scaricazione. Oltre al valore di fattura risultano assicurabili e riconosciute dall’assicuratore, tutte le spese poste a carico dell’assicurato, gli eventuali oneri fiscali e doganali, l’utile sperato.
Art. 516 C. d. n.
VALORE INTERO – FULL VALUE
Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose. La somma assicurata deve corrispondere al reale valore delle cose stesse e se l’assicurazione è stipulata per un importo inferiore, l’assicurato sopporta la correlativa parte proporzionale di danno.
Vedi anche PROPORZIONALE, PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, PRIMO RISCHIO RELATIVO, SOTTOASSICURAZIONE.
Art. 1907 C. c.
VALORI (Ramo Trasporti) – VALUABLES
Termine utilizzato per distinguere oggetti in metallo prezioso, monete, biglietti di banca, titoli e simili, dalle altre tipologie di merci, nell’assicurazione dei rischi del trasporto. Tali rischi vengono garantiti con specifico contratto adottato dall’Unione Latina Assicurazione Valori (U. L. A. V. ) (vedi).
Il termine trova applicazione anche in altri rami (ad. es. Furto).
VALUTA – CURRENCY
In alcune forme assicurative (ad. es. Infortuni) il pagamento di quanto spettante all’assicurato viene effettuato comunque in Italia e in lire italiane, indipendentemente dal paese in cui il danno è avvenuto.
A volte le condizioni di polizza stabiliscono anche le modalità con cui deve essere effettuato il calcolo dell’indennità (ad. es. cambio medio della settimana che ha preceduto il sinistro, sulla base delle indicazioni dell’Ufficio Italiano dei Cambi).
VALUTAZIONE DELLA NAVE (Ramo Trasporti) – HULL VALUE
Comprende lo scafo, i motori e loro accessori, gli attrezzi, gli arredi, le provviste di bordo ed in generale tutto ciò che è destinato all’uso permanente della nave.
Salvo patto contrario, la somma corrispondente alla valutazione equivale, nel contratto assicurativo, a stima accettata dalle parti.
Art. 515 C. d. n.
VARIAZIONE DEL RISCHIO – AMENDMENT OF RISK
Vedi APPENDICE.
VARO (Ramo Trasporti) – LAUNCHING
Operazione mediante la quale una nave viene fatta scendere in mare dallo scalo, sul quale è stata costruita o riparata. Dicesi varo riuscito quando la nave, al completamento dell’operazione, risulta galleggiante in perfetto equilibrio.
VENDITA – SALE
Vedi COSE ASSICURATE (ALIENAZIONE).
VERTENZA CONTRATTUALE – CONTRACTUAL DISPUTE
Controversia insorta in merito a esistenza, validità e/o esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.
VETRO ANTISFONDAMENTO – REINFORCED GLASS
Manufatto che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento attuati con corpi contundenti come mazze, spranghe e simili. E’ costituito da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico, in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non inferiore a mm. 6, oppure da un unico strato di materiale sintetico dello stesso spessore.
Termine che ricorre nel ramo Furto.
VETTORE (Ramo Trasporti) – CARRIER
Impresa legalmente riconosciuta che assume l’incarico di effettuare il trasporto della merce, uniformandosi alle istruzioni fornite dagli interessati alla spedizione.
VIA D’ACQUA (Ramo Trasporti) – LEAK
Squarcio od apertura prodottosi nello scafo di una nave attraverso i quali l’acqua penetra all’interno.
Viene anche definita falla.
VIAGGIO (E TRANSITO) (Ramo Trasporti) – VOYAGE (AND TRANSIT)
Nell’assicurazione della nave, per viaggio deve intendersi il completamento di non più di tre transiti o non più di due transiti con carico a bordo a seconda che per prima si verifichi l’una o l’altra di tali eventualità.
VICINANZA – NEARNESS
Vedi CONTIGUITA’.
VIGILANZA GOVERNATIVA – GOVERNMENT SUPERVISION
E’ esercitata (prima direttamente dal Ministero dell’Industria, ora tramite l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private – I. S. V. A. P. ) per garantire il rispetto delle leggi sulle assicurazioni ed il buon andamento del servizio assicurativo, nell’interesse degli assicurati, i quali, attraverso una percentuale sui premi, pagano un contributo per le spese relative.
Vedi anche ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE.
D. P. R. 449/59 (art. 64) L. 295/78, L. 576/82, L. 20/91 e L. 742/86.
VINCOLO (DELLE ATTIVITA’ PATRIMONIALI) – BINDING ORDER (ON CAPITAL OPERATIONS)
Può essere posto in essere dal Ministero dell’Industria, mediante decreto ordinante l’iscrizione di ipoteca a favore della massa degli assicurati e dei terzi aventi diritto a prestazioni assicurative, sui beni immobili di proprietà dell’impresa.
L. 295/78 (art. 46) e L. 742/86 (art. 44).
VINCOLO (Ramo Vita) – ASSIGNMENT
Le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con specifica annotazione sulla polizza o su appendice. Relativamente alle assicurazioni Vita, nel caso di vincolo, le operazioni di riscatto e di prestito richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Vedi anche CONDIZIONI GENERALI (DI ASSICURAZIONE O DI POLIZZA).
VITA INTERA (Ramo Vita) – WHOLE LIFE
Assicurazione Vita che prevede il pagamento del capitale garantito alla morte dell’assicurato, in qualunque epoca essa avvenga.
Vedi anche ASSICURAZIONI PER IL CASO DI VITA e ASSICURAZIONI PER IL CASO MORTE.
VITA MEDIA (Ramo Vita) – AVERAGE LIFE PERIOD
Sono gli anni che, in media, rimangono ancora da vivere ad una persona di età x.
Vedi anche VITA PROBABILE.
VITA PROBABILE (Ramo Vita) – PROBABLE LIFE PERIOD
Sono gli anni che, ad una persona di età x, restano da vivere con probabilità eguale a 1/2.
Vedi anche VITA MEDIA
VIZIO INTRINSECO (DELLA COSA ASSICURATA) – INHERENT VICE (OF THE INSURED SUBJECT)
E’ quell’elemento disfunzionale, insito nella cosa assicurata, che può produrre o aggravare il danno. Se esso non viene denunziato all’assicuratore, questi – salvo patto contrario – non risponde dell’intero danno (o del maggior danno).
Due esempi per chiarire gli altrettanti aspetti di questo concetto. Se una trave lesionata si spezza facendo cadere parte del soffitto su di un caminetto acceso, per cui si determina un incendio originato dai tizzoni che si spargono all’intorno, siamo di fronte ad un danno determinato da vizio della cosa. Se invece la stessa trave – ad incendio già sviluppatosi – spezzandosi e travolgendo un parafuoco in ferro consente alle fiamme di propagarsi in altra parte del fabbricato, abbiamo un aggravamento del danno dovuto a tale vizio.
Art. 1906 C. c.
VIZIO OCCULTO DELLA NAVE (Ramo Trasporti) – LATENT DEFECT OF THE SHIP
Copertura assicurativa a garanzia di danni e perdite alla nave, la cui origine non poteva essere scoperta dall’assicurato con la normale diligenza.
Art. 525 C. d. n.
VIZIO PROPRIO E NATURA DELLA MERCE (Ramo Trasporti) – INHERENT VICE & NATURE OF GOODS
Danneggiamenti che si verificano durante il corso del viaggio come conseguenza inevitabile in quanto imputabile ad un difetto intrinseco della merce o da qualità naturale della stessa che non la rendono idonea a sopportare le normali sollecitazioni di un viaggio.
Art. 1906 C. c. - WORKING COVER (COPERTURA OPERATIVA) (Riassicurazione) – WORKING COVER
Copertura in eccesso danni (secondo rischio) (vedi) per la quale è prevista un’operatività costante a causa della bassa priorità che comporta l’intervento dei riassicuratori su un’elevata massa di sinistri. Seppure dal costo rilevante, questo tipo di copertura è idealmente destinato a sostituire la riassicurazione proporzionale. - ZAVORRA (T) – BALLAST
Quantità d’acqua da immettersi negli spazi estremi della nave (gavone di prora e gavone di poppa) al fine di ottenerne il migliore assetto ed equilibrio. Dicesi anche di nave in zavorra quando questa naviga senza carico a bordo.
ZILLMERAGGIO – ZILLMERISATION
Vedi RISERVA ZILLMERATA.